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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24196/2024 del 09/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (agente della riscossione)

La controversia

La controversia nasce da un atto di pignoramento presso terzi fondato su nove cartelle di pagamento per complessivi euro 45.933,81. La contribuente ha contestato davanti al giudice tributario la legittimità della procedura esecutiva deducendo, tra l'altro, che una delle cartelle era già stata annullata dal giudice di pace, che le altre cartelle non le erano state validamente notificate, che i crediti erano prescritti o decaduti, che mancava l'indicazione del calcolo di interessi e sanzioni e che gli atti presupposti erano privi di sottoscrizione. In appello ha insistito soprattutto sulla nullità delle notifiche delle cartelle e delle intimazioni successive, nonché sulle ulteriori censure già proposte. La CTR ha accolto solo in parte l'appello, riconoscendo la prescrizione per una sola cartella e rigettando le altre doglianze, ritenendo inammissibili come nuove le contestazioni sulla documentazione di notifica e non tempestivamente impugnati gli atti presupposti. In cassazione la ricorrente ha articolato tre motivi: 1) violazione degli artt. 112 c.p.c., 1362 c.c. e del d.lgs. 546/1992, oltre a omesso esame di fatti decisivi, per avere la CTR qualificato come tardive/generiche le contestazioni sulle notifiche e per avere ritenuto riferibili alle cartelle gli atti di intimazione pur in difetto di produzione integrale di questi ultimi; 2) violazione degli artt. 112 c.p.c., 1362 c.c., d.lgs. 546/1992 e dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR tratto il contenuto delle intimazioni dall'estratto di ruolo e non dagli atti integrali, ritenendo provata la loro riferibilità alle cartelle; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la regolazione delle spese, poiché, pur con accoglimento parziale dell'appello, la CTR aveva posto a carico della contribuente il 90% delle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso senza esaminare nel merito i tre motivi, rilevando preliminarmente un vizio della procura speciale. Ha affermato che la procura allegata al ricorso non rispettava il requisito di specialità richiesto per il ricorso per cassazione perché non conteneva alcuna indicazione espressa idonea a certificare che il conferimento fosse successivo alla comunicazione del provvedimento impugnato; inoltre recava solo la formula di autenticazione della firma ('la sottoscrizione è autografa'), un generico richiamo al giudizio di cassazione senza indicazione della sentenza impugnata e una discrasia tra il nominativo del difensore indicato nella delega e quello che autenticava la sottoscrizione. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Nessuna statuizione sulle spese, per difetto di attività difensiva della resistente; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    richiamato come parametro di denuncia per violazione di legge nei motivi di ricorso, ma non scrutinato nel merito per l'inammissibilità preliminare

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato come parametro per omesso esame di fatti decisivi, ma non esaminato nel merito

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per dedurre ultrapetizione/omessa pronuncia o erronea qualificazione delle contestazioni, ma non valutato nel merito

  • art. 1362 c.c.

    richiamato come norma sull'interpretazione degli atti, ma non scrutinato nel merito

  • d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per le regole del processo tributario, in particolare sul divieto di nuove eccezioni in appello e sull'integrazione dei motivi

  • art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546/92

    richiamato dalla CTR per qualificare come nuove e quindi inammissibili le contestazioni sull'incompletezza della documentazione di notifica in appello

  • art. 24 del d.lgs. n. 546/92

    richiamato dalla CTR come facoltà non esercitata dalla contribuente di integrare i motivi dopo il deposito della documentazione avversaria

  • art. 2697 c.c.

    invocato dalla ricorrente per contestare il riparto dell'onere della prova sulla riferibilità e sul contenuto delle intimazioni di pagamento

  • art. 91 c.p.c.

    invocato per censurare la condanna alle spese posta anche a carico della parte parzialmente vittoriosa

  • art. 92 c.p.c.

    invocato per sostenere che, in caso di soccombenza reciproca, il giudice può solo compensare le spese e non condannare la parte vittoriosa al pagamento, salvo ipotesi eccezionali

  • art. 35 bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008

    "La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima"

    richiamato dalla Corte come previsione speciale che impone, a pena di inammissibilità, la posteriorità della procura rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato e la certificazione della data da parte del difensore

  • art. 83, comma terzo, c.p.c.

    richiamato per precisare il requisito di specialità della procura nel ricorso per cassazione

  • art. 365 c.p.c.

    richiamato per il requisito della procura speciale al ricorso per cassazione

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato anche in relazione alla disciplina delle spese di lite nel giudizio d'appello

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato anche in relazione alla possibilità di compensazione delle spese in caso di soccombenza reciproca

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la procura deve essere speciale e deve risultare, in modo espresso o comunque inequivoco, che il conferimento è successivo alla comunicazione del provvedimento impugnato; la sola autenticazione della firma non è sufficiente a integrare il requisito richiesto.
  • La genericità del richiamo al giudizio di cassazione, senza indicazione del provvedimento impugnato e senza certificazione della posteriorità della procura, non consente di ritenere validamente conferito il mandato speciale.
  • Quando la procura presenti elementi di contraddittorietà o discrasia tra il difensore indicato e quello che autentica la firma, il vizio della procura non può essere sanato mediante interpretazioni estensive del testo.
  • In presenza di un vizio preliminare e assorbente della procura speciale, la Corte non esamina i motivi di ricorso proposti nel merito.
  • Nel processo tributario, le contestazioni nuove in appello sulla documentazione probatoria prodotta dalla controparte possono essere dichiarate inammissibili se non erano state tempestivamente formulate nel giudizio di primo grado nei limiti consentiti dal rito.
  • La regolazione delle spese in presenza di soccombenza reciproca è censurabile solo nei limiti della disciplina codicistica richiamata, ma nel caso deciso tale motivo non è stato esaminato per l'inammissibilità originata dalla procura.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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