Cassazione Civile, Ordinanza n. 18939/2023 del 04/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato entrambi i ricorsi, principale e incidentale, confermando la decisione di merito nella parte in cui aveva dichiarato legittimo il licenziamento e aveva escluso le domande restitutorie proposte dalla società nei limiti esaminati. Ha disposto la compensazione integrale delle spese per reciproca soccombenza e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di entrambe le parti, ove dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento intimato da una società a un proprio dipendente per asserita assenza ingiustificata al termine di un periodo di aspettativa. In primo grado il tribunale aveva ritenuto illegittimo il recesso, ordinando reintegrazione e pagamento delle retribuzioni; la corte d'appello ha invece riformato la decisione e ha dichiarato legittimo il licenziamento, rigettando anche la domanda del lavoratore per ulteriori retribuzioni. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) ha denunciato violazione dell'art. 329 c.p.c. e dell'art. 116 c.p.c., sostenendo che il datore avesse prestato acquiescenza alla sentenza di primo grado avendola spontaneamente eseguita reintegrando il dipendente e corrispondendo somme; ha inoltre invocato l'omesso esame di fatti decisivi, tra cui il trasferimento del rapporto di lavoro ad altro soggetto pubblico; (2) ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 2697 c.c., contestando la prova della ricezione da parte del lavoratore della lettera con cui gli veniva comunicata la scadenza dell'aspettativa e la conseguente conoscenza del termine di rientro; (3) ha lamentato violazione degli artt. 1375 c.c., 54 e 55 CCNL e art. 7 l. n. 300/1970, assumendo la tardività della contestazione disciplinare per mancata immediatezza; (4) ha dedotto violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 36 CCNL, sostenendo che la comunicazione del rientro non potesse essere provata per testi e che il datore dovesse comunicare per iscritto in forma formale l'inizio e la fine dell'aspettativa. La società ha resistito e ha proposto ricorso incidentale con quattro motivi, principalmente per contestare il rigetto delle proprie domande restitutorie relative a somme erogate in esecuzione della sentenza di primo grado e alla ripetizione di somme connesse a ritenute fiscali e retribuzioni. La Corte di cassazione ha ritenuto non fondati o inammissibili tutti i motivi del ricorso principale e quelli incidentali, rilevando, tra l'altro, che la spontanea esecuzione della sentenza di primo grado non integra acquiescenza, che è inammissibile la commistione tra vizi di violazione di legge e di motivazione, che la valutazione delle prove spetta al giudice di merito, che la contestazione disciplinare va apprezzata in termini relativi quanto a immediatezza, e che il CCNL invocato non imponeva una comunicazione formale dell'aspettativa nei termini prospettati. Ha inoltre rilevato la genericità e la non autosufficienza delle censure incidentali sulle questioni restitutorie e fiscali. Il giudizio di legittimità si è concluso con il rigetto sia del ricorso principale sia di quello incidentale, con compensazione integrale delle spese.
Norme richiamate
L'acquiescenza preclusiva dell'impugnazione richiede una manifestazione di volontà incompatibile con la volontà di impugnare; la spontanea esecuzione della sentenza favorevole alla controparte non basta, da sola, a integrarla.
La censura non può tradursi in una nuova valutazione del materiale probatorio: la scelta e la valutazione delle prove spettano al giudice di merito.
Non è consentito dedurre in modo generico e promiscuo più violazioni di legge senza un confronto puntuale con la ratio decidendi.
Il vizio di omesso esame deve riguardare un fatto decisivo e specificamente discusso, non una mera rivalutazione delle risultanze istruttorie.
L'onere della prova va prospettato in modo coerente con la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito; non può essere usato per sollecitare un riesame del merito.
È richiamato per la correttezza nell'esecuzione del rapporto di lavoro, ma la Corte conferma la lettura del giudice di merito sulla conoscenza della scadenza dell'aspettativa e sulla conseguente condotta del dipendente.
In materia disciplinare l'immediatezza della contestazione ha natura relativa e va valutata in rapporto alle circostanze concrete e alle esigenze di accertamento.
artt. 54 e 55 CCNL di categoria
Le clausole collettive sono lette nel senso che disciplinano l'aspettativa e il mancato rientro, senza imporre i formalismi pretesi dal ricorrente.
art. 36 CCNL di categoria
La Corte esclude che la clausola imponga al datore un obbligo di comunicazione formale, con specifiche modalità, dell'inizio e della fine dell'aspettativa.
La censura restitutoria incidentale è respinta perché non confrontata in modo specifico con la decisione impugnata e perché la domanda non risulta adeguatamente localizzata.
È evocato nel ricorso incidentale in relazione alle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, ma senza esito favorevole per la società.
Richiamato dalla società in relazione al recesso, senza che la censura incidentale sia ritenuta meritevole di accoglimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In conseguenza del rigetto di entrambi i ricorsi, la Corte dà atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 24 Cost.
Richiamato nel ricorso incidentale in modo generico e non decisivo, senza superare la ratio della sentenza impugnata.
artt. 163, 414-416, 426, 615-619, 543-551 c.p.c.
Richiamati dalla società in tema di questioni esecutive e processuali, ma le censure sono dichiarate inammissibili per genericità e difetto di specifico confronto con la motivazione impugnata.
art. 4, commi 6-ter e 6-quater, d.P.R. n. 322/1998
Evocato per la ripetizione di somme e ritenute fiscali, ma la Corte osserva che la sentenza di merito aveva solo escluso la prova di un pagamento anteriore all'assegnazione esecutiva.
art. 21, comma 15, legge n. 449/1997
Richiamato nel ricorso incidentale senza incidenza decisiva, in un motivo ritenuto sostanzialmente ripetitivo e generico.
Richiamato nel ricorso incidentale in tema fiscale, ma senza superare la motivazione della sentenza impugnata.
art. 11 preleggi
Invocato nel ricorso incidentale tra le disposizioni fiscali e processuali, ma la censura è ritenuta inammissibile.
Massime di principio
- La spontanea esecuzione di una sentenza di primo grado favorevole alla controparte non integra, di per sé, acquiescenza preclusiva all'impugnazione; occorrono atti univocamente incompatibili con la volontà di impugnare.
- Nel ricorso per cassazione non è ammessa la sovrapposizione di censure eterogenee di violazione di legge e vizio motivazionale sulla medesima questione, se ciò comporta una formulazione confusa o non autosufficiente del motivo.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente una revisione del merito o delle prove, essendo riservata al giudice di merito la selezione delle fonti di convincimento e la valutazione della loro attendibilità.
- In materia di licenziamento disciplinare, il requisito dell'immediatezza della contestazione è relativo e va apprezzato tenendo conto delle concrete esigenze di accertamento e della struttura organizzativa dell'impresa.
- Le clausole collettive devono essere interpretate nel loro tenore letterale e sistematico: non può essere imposto al datore un obbligo formale di comunicazione non espressamente previsto, se il contratto disciplina diversamente le conseguenze del mancato rientro in servizio.
- Le censure restitutorie o fiscali formulate in cassazione devono confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata e indicare con precisione la domanda e il relativo percorso processuale; in mancanza, sono inammissibili.
- rami":["Lavoro","Processo civile"],"materie":["Licenziamento","Contratti collettivi","Impugnazioni"],"sottomaterie":["Giusta causa","Giustificato motivo","Ricorso per cassazione"],"istituti_giuridici":["Buona fede e correttezza","Onere della prova"]}]}```}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}}]}]}}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}}</final> 0
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