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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18939/2023 del 04/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rigettato entrambi i ricorsi, principale e incidentale, confermando la decisione di merito nella parte in cui aveva dichiarato legittimo il licenziamento e aveva escluso le domande restitutorie proposte dalla società nei limiti esaminati. Ha disposto la compensazione integrale delle spese per reciproca soccombenza e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di entrambe le parti, ove dovuto.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento intimato da una società a un proprio dipendente per asserita assenza ingiustificata al termine di un periodo di aspettativa. In primo grado il tribunale aveva ritenuto illegittimo il recesso, ordinando reintegrazione e pagamento delle retribuzioni; la corte d'appello ha invece riformato la decisione e ha dichiarato legittimo il licenziamento, rigettando anche la domanda del lavoratore per ulteriori retribuzioni. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) ha denunciato violazione dell'art. 329 c.p.c. e dell'art. 116 c.p.c., sostenendo che il datore avesse prestato acquiescenza alla sentenza di primo grado avendola spontaneamente eseguita reintegrando il dipendente e corrispondendo somme; ha inoltre invocato l'omesso esame di fatti decisivi, tra cui il trasferimento del rapporto di lavoro ad altro soggetto pubblico; (2) ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 2697 c.c., contestando la prova della ricezione da parte del lavoratore della lettera con cui gli veniva comunicata la scadenza dell'aspettativa e la conseguente conoscenza del termine di rientro; (3) ha lamentato violazione degli artt. 1375 c.c., 54 e 55 CCNL e art. 7 l. n. 300/1970, assumendo la tardività della contestazione disciplinare per mancata immediatezza; (4) ha dedotto violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 36 CCNL, sostenendo che la comunicazione del rientro non potesse essere provata per testi e che il datore dovesse comunicare per iscritto in forma formale l'inizio e la fine dell'aspettativa. La società ha resistito e ha proposto ricorso incidentale con quattro motivi, principalmente per contestare il rigetto delle proprie domande restitutorie relative a somme erogate in esecuzione della sentenza di primo grado e alla ripetizione di somme connesse a ritenute fiscali e retribuzioni. La Corte di cassazione ha ritenuto non fondati o inammissibili tutti i motivi del ricorso principale e quelli incidentali, rilevando, tra l'altro, che la spontanea esecuzione della sentenza di primo grado non integra acquiescenza, che è inammissibile la commistione tra vizi di violazione di legge e di motivazione, che la valutazione delle prove spetta al giudice di merito, che la contestazione disciplinare va apprezzata in termini relativi quanto a immediatezza, e che il CCNL invocato non imponeva una comunicazione formale dell'aspettativa nei termini prospettati. Ha inoltre rilevato la genericità e la non autosufficienza delle censure incidentali sulle questioni restitutorie e fiscali. Il giudizio di legittimità si è concluso con il rigetto sia del ricorso principale sia di quello incidentale, con compensazione integrale delle spese.

Norme richiamate

  • art. 329 c.p.c.

    L'acquiescenza preclusiva dell'impugnazione richiede una manifestazione di volontà incompatibile con la volontà di impugnare; la spontanea esecuzione della sentenza favorevole alla controparte non basta, da sola, a integrarla.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura non può tradursi in una nuova valutazione del materiale probatorio: la scelta e la valutazione delle prove spettano al giudice di merito.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Non è consentito dedurre in modo generico e promiscuo più violazioni di legge senza un confronto puntuale con la ratio decidendi.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame deve riguardare un fatto decisivo e specificamente discusso, non una mera rivalutazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova va prospettato in modo coerente con la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito; non può essere usato per sollecitare un riesame del merito.

  • art. 1375 c.c.

    È richiamato per la correttezza nell'esecuzione del rapporto di lavoro, ma la Corte conferma la lettura del giudice di merito sulla conoscenza della scadenza dell'aspettativa e sulla conseguente condotta del dipendente.

  • art. 7 legge n. 300/1970

    In materia disciplinare l'immediatezza della contestazione ha natura relativa e va valutata in rapporto alle circostanze concrete e alle esigenze di accertamento.

  • artt. 54 e 55 CCNL di categoria

    Le clausole collettive sono lette nel senso che disciplinano l'aspettativa e il mancato rientro, senza imporre i formalismi pretesi dal ricorrente.

  • art. 36 CCNL di categoria

    La Corte esclude che la clausola imponga al datore un obbligo di comunicazione formale, con specifiche modalità, dell'inizio e della fine dell'aspettativa.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura restitutoria incidentale è respinta perché non confrontata in modo specifico con la decisione impugnata e perché la domanda non risulta adeguatamente localizzata.

  • art. 18 legge n. 300/1970

    È evocato nel ricorso incidentale in relazione alle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, ma senza esito favorevole per la società.

  • art. 2119 c.c.

    Richiamato dalla società in relazione al recesso, senza che la censura incidentale sia ritenuta meritevole di accoglimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In conseguenza del rigetto di entrambi i ricorsi, la Corte dà atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nel ricorso incidentale in modo generico e non decisivo, senza superare la ratio della sentenza impugnata.

  • artt. 163, 414-416, 426, 615-619, 543-551 c.p.c.

    Richiamati dalla società in tema di questioni esecutive e processuali, ma le censure sono dichiarate inammissibili per genericità e difetto di specifico confronto con la motivazione impugnata.

  • art. 4, commi 6-ter e 6-quater, d.P.R. n. 322/1998

    Evocato per la ripetizione di somme e ritenute fiscali, ma la Corte osserva che la sentenza di merito aveva solo escluso la prova di un pagamento anteriore all'assegnazione esecutiva.

  • art. 21, comma 15, legge n. 449/1997

    Richiamato nel ricorso incidentale senza incidenza decisiva, in un motivo ritenuto sostanzialmente ripetitivo e generico.

  • d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato nel ricorso incidentale in tema fiscale, ma senza superare la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 11 preleggi

    Invocato nel ricorso incidentale tra le disposizioni fiscali e processuali, ma la censura è ritenuta inammissibile.

Massime di principio

  • La spontanea esecuzione di una sentenza di primo grado favorevole alla controparte non integra, di per sé, acquiescenza preclusiva all'impugnazione; occorrono atti univocamente incompatibili con la volontà di impugnare.
  • Nel ricorso per cassazione non è ammessa la sovrapposizione di censure eterogenee di violazione di legge e vizio motivazionale sulla medesima questione, se ciò comporta una formulazione confusa o non autosufficiente del motivo.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente una revisione del merito o delle prove, essendo riservata al giudice di merito la selezione delle fonti di convincimento e la valutazione della loro attendibilità.
  • In materia di licenziamento disciplinare, il requisito dell'immediatezza della contestazione è relativo e va apprezzato tenendo conto delle concrete esigenze di accertamento e della struttura organizzativa dell'impresa.
  • Le clausole collettive devono essere interpretate nel loro tenore letterale e sistematico: non può essere imposto al datore un obbligo formale di comunicazione non espressamente previsto, se il contratto disciplina diversamente le conseguenze del mancato rientro in servizio.
  • Le censure restitutorie o fiscali formulate in cassazione devono confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata e indicare con precisione la domanda e il relativo percorso processuale; in mancanza, sono inammissibili.
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