Cassazione Civile, Ordinanza n. 08385/2025 del 30/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino tunisino aveva proposto domanda di protezione internazionale, respinta dal Tribunale di Palermo. Il giudice di merito aveva ritenuto non credibili le sue dichiarazioni sui fatti di origine familiare ed ereditaria, sulla falsa accusa penale, sulla detenzione e sulle minacce subite, escludendo sia lo status di rifugiato sia la protezione sussidiaria, anche perché in Tunisia non risultava un conflitto armato tale da integrare il danno grave di cui all'art. 14 del d.lgs. 251/2007 e il Paese era indicato come origine sicura. Aveva inoltre negato la protezione speciale per insufficienza della prova di un'effettiva integrazione socio-lavorativa in Italia e dell'esistenza di legami familiari rilevanti. In cassazione il ricorrente articolava tre motivi: 1) violazione degli artt. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008, 19, commi 1, 1.1 e 1.2, d.lgs. 286/1998, 115 c.p.c. e 8 CEDU, per avere il Tribunale omesso di valutare correttamente integrazione sociale, assenza di legami nel Paese di origine e irrilevanza del mancato possesso del permesso di soggiorno; 2) violazione dei medesimi parametri e del principio di non contestazione, sostenendo che la documentazione lavorativa prodotta non era stata contestata ed era idonea a provare il rapporto di lavoro ancora in corso; 3) violazione degli artt. 28-bis e 35-bis d.lgs. 25/2008, per omessa declaratoria della sospensione ex lege della procedura accelerata e conseguente difficoltà di provare l'integrazione. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché il Tribunale aveva motivato in modo non censurabile sull'inidoneità della documentazione prodotta a dimostrare un effettivo inserimento lavorativo e sociale, mancando buste paga o altra prova dello svolgimento del rapporto; il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile poiché non risultava una mancata contestazione rilevante e, comunque, la documentazione era stata giudicata inidonea; il terzo motivo è stato ritenuto irrilevante, poiché la doglianza sulla procedura accelerata non riguardava la fattispecie concreta e il termine breve opererebbe solo nei casi previsti dalla legge. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, senza spese per la mancata costituzione difensiva del Ministero.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non scalfissero la ratio del decreto impugnato: il Tribunale aveva escluso la protezione speciale per difetto di prova di un effettivo inserimento socio-lavorativo in Italia e per l'irrilevanza delle allegazioni sui legami familiari in Tunisia, oltre a negare le altre forme di protezione. È stato inoltre precisato che il termine dimezzato per impugnare nelle procedure accelerate opera solo nei casi previsti dalla disciplina speciale, non ricorrenti nella controversia. Nulla sulle spese, perché il Ministero non si è difeso nei termini. È stato altresì dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come parametro di deduzione delle censure di violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.
art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008
evocato in relazione alla protezione speciale e alla valutazione comparativa della situazione del richiedente.
richiamato quale norma sul divieto di espulsione e sulla tutela correlata alla protezione speciale.
invocato per il principio di disponibilità delle prove e, nel motivo, per asserita erronea valutazione di fatti non contestati.
art. 8 CEDU
richiamato in connessione alla tutela della vita privata e familiare ai fini della protezione speciale.
richiamato per escludere la sussistenza del danno grave necessario alla protezione sussidiaria.
richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla procedura accelerata per domande di richiedenti provenienti da Paesi di origine sicuri.
richiamato in tema di termini e disciplina del ricorso giurisdizionale avverso la decisione sulla protezione internazionale.
menzionato come precedente disciplina poi superata dalla novella del D.L. 130/2020.
indicato come novella legislativa che ha abrogato la precedente disciplina e reso applicabile al caso la nuova regolazione della protezione speciale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato come base del contributo unificato dovuto per il ricorso principale.
richiamato per le cautele sulla diffusione dei dati personali nel provvedimento.
Massime di principio
- In tema di protezione speciale, la valutazione dell'integrazione socio-lavorativa deve fondarsi su elementi concreti e documentati: la mera allegazione di un contratto di lavoro, specie se di breve durata o non accompagnato da prova dell'effettivo svolgimento del rapporto, non è sufficiente a dimostrare un radicamento significativo nel territorio nazionale.
- La mancata prova di rapporti familiari effettivi nel Paese di origine non è di per sé decisiva se le allegazioni sui fatti che dovrebbero fondare il timore di rientro non risultano credibili.
- Il principio di non contestazione non giova alla parte se il materiale prodotto è comunque ritenuto, dal giudice di merito, inidoneo a provare il fatto costitutivo allegato.
- La censura relativa alla procedura accelerata è irrilevante quando la fattispecie concreta non rientra nei casi in cui il termine breve per impugnare opera ex lege; fuori da tali ipotesi, resta applicabile il termine ordinario.
- Nel giudizio di legittimità sulle decisioni in materia di protezione internazionale, la critica alla motivazione è inammissibile se mira sostanzialmente a una nuova valutazione del merito delle prove, in assenza di un effettivo vizio logico-giuridico della motivazione impugnata.
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