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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37035/2022 del 16/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva annullato gli avvisi di accertamento emessi per l’anno d’imposta 2007: un avviso rivolto alla società di persone cancellata dal registro delle imprese, per il recupero a tassazione di una perdita ritenuta inesistente; e tre avvisi notificati ai singoli soci, con i quali venivano recuperati, pro quota, il reddito di partecipazione e il credito d’imposta imputati per trasparenza ex art. 5 t.u.i.r. La CTR aveva ritenuto illegittimi gli avvisi perché notificati ai soci, ritenuti privi di legittimazione passiva, e perché riferiti a una società ormai estinta, negando ogni successione, sia universale sia particolare, in capo ai soci. Con l’unico motivo di ricorso l’Ufficio ha denunciato la violazione degli artt. 2312, 2324 e 2495 c.c. e dell’art. 5 t.u.i.r., sostenendo che la cancellazione della società di persone non esclude la legittimazione dei soci a ricevere la pretesa fiscale, sia perché l’obbligazione sociale si trasferisce ai soci nei limiti e secondo il regime di responsabilità applicabile, sia perché i soci sono comunque destinatari, in proprio, degli effetti dell’imputazione per trasparenza del reddito societario.

La decisione

La Corte ha dichiarato parzialmente estinto il giudizio e cessata la materia del contendere nei confronti di due soci, in quanto essi avevano aderito alla definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 11 d.l. n. 50/2017. Quanto al terzo socio, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza impugnata nella parte relativa a tale posizione e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese. La Corte ha ritenuto erroneo il principio espresso dalla CTR, secondo cui la cancellazione della società di persone avrebbe escluso ogni legittimazione passiva dei soci, chiarendo invece che l’estinzione dell’ente non elimina i rapporti giuridici facenti capo alla società e che, per i debiti tributari e per gli effetti del regime di trasparenza, i soci possono essere legittimamente destinatari degli atti impositivi.

Norme richiamate

  • art. 2312 c.c.

    richiamato dall’Ufficio come norma sulla cancellazione e sugli effetti della estinzione societaria, in combinazione con gli artt. 2324 e 2495 c.c.

  • art. 2324 c.c.

    richiamato dall’Ufficio quale disciplina dei rapporti successori connessi all’estinzione della società di persone

  • art. 2495 c.c.

    la Corte richiama il principio per cui la cancellazione dal registro delle imprese determina l’estinzione della società e, correlativamente, il trasferimento dei rapporti residui ai soci

  • art. 5 t.u.i.r.

    il reddito della società di persone è imputato per trasparenza ai soci, con rilevanza ai fini della loro legittimazione passiva rispetto alla pretesa fiscale

  • art. 8, comma 2, t.u.i.r.

    richiamato nel contesto della rettifica delle perdite imputate ai soci in proporzione alle quote possedute

  • art. 165 t.u.i.r.

    richiamato per il recupero del credito d’imposta attribuito ai soci

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto

  • art. 11 d.l. n. 50 del 2017

    base della definizione agevolata che ha comportato l’estinzione parziale del giudizio per due soci

  • art. 65, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato in via analogica per affermare la validità della notifica agli eredi; la Corte lo usa come supporto della validità della notifica ai soci dopo l’estinzione della società

Massime di principio

  • La cancellazione dal registro delle imprese non elimina ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta: i debiti sociali si trasferiscono ai soci secondo il regime di responsabilità proprio del tipo sociale.
  • Per le società di persone, la notifica di un avviso di accertamento effettuata ai soci dopo la cancellazione della società è valida se funzionale a rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa tributaria.
  • In materia di imposizione trasparente, l’imputazione del reddito societario ai soci ex art. 5 t.u.i.r. radica in capo a questi ultimi una posizione di successori rilevante ai fini della legittimazione passiva rispetto agli atti impositivi relativi a quel reddito.
  • È erronea la decisione del giudice di merito che annulli in modo unitario sia l’atto emesso verso la società estinta sia quelli emessi verso i soci, senza distinguere tra la posizione dell’ente cancellato e quella dei partecipanti.
  • Nel giudizio tributario, la definizione agevolata intervenuta solo per alcuni coobbligati o soci comporta l’estinzione limitata del processo nei soli loro confronti, con prosecuzione verso gli altri resistenti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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