Cassazione Civile, Ordinanza n. 17065/2022 del 26/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la pretesa contributiva per l'anno 2009 relativa all'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata di un soggetto qualificato come libero professionista. Nei gradi di merito era stata accolta la domanda volta ad accertare l'illegittimità dell'iscrizione e della richiesta contributiva, sul rilievo della prescrizione quinquennale del credito previdenziale. L'istituto previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. e dell'art. 2, commi 26-31, L. 335/1995, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente individuato il dies a quo della prescrizione nel 16 giugno 2010, senza considerare la proroga del termine di versamento al 6 luglio 2010 disposta dal D.P.C.M. 10 giugno 2010 per i contribuenti interessati dagli studi di settore. La parte resistente è rimasta intimata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ribadito che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento del contributo e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, perché il presupposto del credito è il reddito prodotto mentre la dichiarazione è una mera dichiarazione di scienza. Ha poi affermato che, nel caso concreto, il termine di pagamento era stato differito al 6 luglio 2010 dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.P.C.M. 10 giugno 2010, sicché la sentenza impugnata aveva errato nel far decorrere la prescrizione dal 16 giugno 2010. La decisione di merito è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.
viene invocato come parametro del motivo di ricorso per denunciata violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
violazione e falsa applicazione dell'art.2935 c.c.
la Corte chiarisce che il decorso della prescrizione dipende dalla scadenza del termine di pagamento del contributo, non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.
art. 2, commi 26-31, legge n. 335/1995
art. 2, commi 26 - 31 della legge 335/1995
individua il quadro normativo della contribuzione alla Gestione separata e del relativo obbligo contributivo.
art. 55 r.d.l. n. 1827/1935
i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati»
la Corte richiama la norma come fondamento del principio secondo cui il termine di prescrizione decorre dalla scadenza del versamento dovuto.
art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241/1997
i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali ... sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi
la Corte lo utilizza per collegare la scadenza dei contributi ai termini di versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi.
art. 1, comma 1, lett. a), D.P.C.M. 10 giugno 2010
entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione
costituisce la disposizione che, nel caso concreto, differisce la scadenza del pagamento contributivo al 6 luglio 2010, spostando in avanti il dies a quo della prescrizione.
art. 1, comma 1, lett. b), D.P.C.M. 10 giugno 2010
dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo
la Corte ritiene irrilevante questa previsione ai fini della decorrenza della prescrizione, perché riguarda un pagamento tardivo con maggiorazione e non una diversa scadenza del debito.
studi di settore di cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331
viene richiamato solo per identificare l'ambito soggettivo del differimento dei termini di versamento.
art. 1, commi 96 ss., l. n. 244/2007
la Corte esclude che il differimento riguardasse solo i contribuenti in regime dei minimi; il richiamo serve a precisare che la proroga valeva per tutti i contribuenti indicati dal D.P.C.M.
Massime di principio
- La prescrizione dei contributi previdenziali decorre dal giorno in cui il contributo doveva essere versato, non dal momento della dichiarazione fiscale del reddito che ne costituisce il presupposto.
- Ai fini della decorrenza della prescrizione contributiva, rileva la scadenza effettivamente fissata dalla normativa, compresa l'eventuale proroga dei termini di pagamento disposta per specifiche categorie di contribuenti.
- Quando un decreto di differimento prevede un termine per il versamento "senza alcuna maggiorazione", tale termine segna la scadenza del debito e quindi il dies a quo della prescrizione; la successiva facoltà di pagamento con maggiorazione non sposta ulteriormente la scadenza originaria.
- La verifica dell'ambito soggettivo di una proroga fiscale o contributiva deve essere compiuta sulla base del testo della disposizione, senza limitarla a categorie non espressamente indicate.
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