Cassazione Civile, Ordinanza n. 24680/2023 del 16/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile sia il ricorso principale del promotore finanziario sia il ricorso incidentale della banca. Ha compensato integralmente le spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. La decisione di merito della corte d’appello, che aveva riconosciuto il regresso della banca nei confronti del promotore per il 50% delle somme corrisposte agli investitori, è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dalla sottoscrizione, da parte di investitori privati, di quote di fondi comuni di investimento collocate nell’ambito di un rapporto di servizi finanziari prestati tramite un promotore finanziario di una banca. Dopo un primo reclamo e una successiva operazione di switch con realizzo di una perdita, un cessionario del credito degli investitori ha agito contro la banca chiedendo, in via principale, l’accertamento della invalidità/inefficacia dei contratti di investimento e, in subordine, la risoluzione per grave inadempimento informativo e contrattuale, con risarcimento del danno. Il tribunale ha accolto la domanda risarcitoria e ha respinto la domanda di regresso della banca verso il promotore. La corte d’appello, invece, ha accolto il regresso della banca nei confronti del promotore, ponendo a suo carico il 50% di quanto dovuto all’attore. In cassazione il promotore ha dedotto, da un lato, omesso esame e violazione di legge per non avere la corte d’appello considerato che egli non fu l’unico intermediario a intrattenere rapporti con gli investitori, essendovi state successive operazioni con altro promotore dopo le sue dimissioni; dall’altro, errata applicazione delle norme sul nesso causale, sostenendo che fattori esterni e la mancata valutazione di adeguatezza da parte della banca avrebbero interrotto il nesso tra la sua condotta e il danno. La banca, a sua volta, con ricorso incidentale ha censurato la sentenza per avere escluso la prova dell’adempimento degli obblighi informativi e della consegna della documentazione sui rischi, deducendo che invece risultavano acquisiti questionari, documenti informativi e moduli di adesione recanti l’attestazione di ricezione del prospetto informativo. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i ricorsi inammissibili perché, sotto l’apparente deduzione di violazioni di legge e vizi motivazionali, tendevano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove documentali, attività preclusa in sede di legittimità; ha inoltre osservato che il fatto storico indicato dal ricorrente principale non era decisivo, poiché la responsabilità accertata dalla corte territoriale riguardava la fase precontrattuale e contrattuale direttamente condotta dal promotore, mentre la responsabilità della banca si aggiungeva in via solidale. Le spese sono state compensate e sono stati dichiarati sussistenti i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per il riparto dell’onere della prova in tema di servizi di investimento e obblighi informativi dell’intermediario
richiamato dalla decisione d’appello in relazione ai doveri dell’intermediario
art. 28 Reg. Consob n. 11522 del 1998
norma evocata per distinguere gli obblighi di informazione passiva e attiva dell’intermediario
art. 29 Reg. Consob n. 11522 del 1998
richiamato in relazione alla regola di adeguatezza e all’obbligo di astensione dall’operazione non adeguata
art. 26 Reg. Consob n. 11522 del 1998
richiamato come fonte dell’obbligo di acquisire adeguata conoscenza degli strumenti offerti
richiamato dai ricorrenti come norma sulla responsabilità per inadempimento
evocato per il criterio della conseguenza immediata e diretta del danno
richiamato per il riparto dell’onere della prova
evocato dal ricorrente principale in tema di responsabilità solidale
richiamato dal ricorrente principale per sostenere l’interruzione del nesso causale da fattori esterni
evocato nel motivo del ricorrente principale come vizio della motivazione
art. 111 Cost.
richiamato nel motivo del ricorrente principale in relazione alla motivazione della sentenza
art. 6 CEDU
richiamato nel motivo del ricorrente principale in tema di giusto processo
richiamato dal ricorrente incidentale per censurare la valutazione delle prove
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle prove documentali.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se cumula in modo promiscuo vizi eterogenei senza consentire l’immediata individuazione della specifica censura.
- Nel contenzioso relativo ai servizi di investimento, l’intermediario deve provare di avere adempiuto agli obblighi informativi e di adeguatezza previsti dalla normativa di settore, mentre l’investitore deve allegare e provare il deficit informativo e il danno; il nesso causale può essere dimostrato anche per presunzioni.
- La semplice consegna di prospetti o modulistica standard non basta, di per sé, a dimostrare l’adempimento degli obblighi informativi, se non risulta una informazione concreta, comprensibile e appropriata sui rischi dell’operazione.
- Ai fini del nesso causale nella responsabilità da servizi di investimento, la successiva intervenuta operatività con altro intermediario non è decisiva se la responsabilità accertata attiene a condotte precontrattuali e contrattuali già consumate dal soggetto convenuto.
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