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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17539/2025 del 30/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva notificato a una società due avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2007 e 2008, contestando da un lato l'utilizzo di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, dall'altro l'emissione di fatture di vendita in ambito UE senza prova dell'effettiva esportazione delle autovetture. Dopo l'annullamento degli avvisi in primo grado e la conferma in appello, l'Ufficio ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato motivazione apparente della sentenza d'appello, lamentando la violazione dell'art. 36, comma 2, nn. 2, 3 e 4, D.Lgs. 546/1992; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 54, 56 e 57 D.P.R. 633/1972 e degli artt. 2697 e 2729 c.c., sostenendo che la CTR avesse errato nella ripartizione dell'onere probatorio in tema di operazioni inesistenti e avesse trascurato gli elementi presuntivi posti a fondamento della ripresa fiscale.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la motivazione della sentenza d'appello, pur sintetica, consentiva di ricostruire la ratio decidendi e superava il minimo costituzionale richiesto. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la CTR aveva omesso di considerare gli indizi presuntivi dedotti dall'Ufficio e si era discostata dai principi consolidati in materia di operazioni soggettivamente inesistenti, secondo cui l'Amministrazione può provare anche per presunzioni sia la fittizietà del fornitore sia la consapevolezza del destinatario dell'evasione, mentre grava sul contribuente la prova contraria di avere agito senza consapevolezza e con la massima diligenza esigibile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 2, nn. 2, 3 e 4, D.Lgs. 546/1992

    La Corte esclude la nullità della sentenza per motivazione apparente quando il provvedimento consente comunque di percepire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio denunciabile è la nullità della sentenza per mancanza o apparenza della motivazione, non già la semplice insufficienza o contraddittorietà del ragionamento decisorio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo è utilizzato per dedurre la violazione delle regole sostanziali e probatorie in tema di IVA e operazioni inesistenti.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica del rispetto del minimo costituzionale.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La carenza radicale di motivazione si converte in nullità della sentenza.

  • art. 54, comma 2, D.P.R. 633/1972

    In materia IVA è ammesso il ricorso a presunzioni semplici per provare l'inesistenza soggettiva delle operazioni.

  • art. 54 D.L. 83/2012, conv. con modif. dalla L. 134/2012

    La riforma ha ristretto il vizio di motivazione denunciabile in cassazione ai soli casi di minima costituzionale.

  • art. 54, 56 e 57 D.P.R. 633/1972

    Sono richiamati come norme che disciplinano la potestà accertativa e il quadro probatorio in materia di IVA.

  • art. 2697 c.c.

    Regola la ripartizione dell'onere della prova: l'Ufficio deve provare gli indizi dell'operazione fittizia e la consapevolezza del cessionario; il contribuente la propria buona fede e diligenza.

  • art. 2729 c.c.

    Consente il ricorso alle presunzioni semplici, valorizzate dalla Corte per la prova delle operazioni soggettivamente inesistenti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura di motivazione è ammissibile solo se la sentenza di merito sia del tutto priva di motivazione, o presenti una motivazione apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non basta la mera insufficienza argomentativa.
  • In materia di IVA, nelle contestazioni di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, purché fondate su elementi oggettivi e specifici idonei a dimostrare sia la fittizietà del fornitore sia la consapevolezza, o conoscibilità con l'ordinaria diligenza, dell'evasione da parte del destinatario.
  • Una volta forniti dall'Ufficio indizi gravi, precisi e concordanti sulla fittizietà dell'operazione e sulla consapevolezza del contribuente, grava su quest'ultimo l'onere di provare la propria estraneità alla frode e di aver adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto.
  • Ai fini della prova della consapevolezza del contribuente non sono di per sé decisivi la regolarità formale della contabilità, la tracciabilità dei pagamenti o l'assenza di un vantaggio economico immediato dalla rivendita dei beni o servizi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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