Cassazione Civile, Ordinanza n. 18112/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
A seguito di indagini della Guardia di Finanza su operazioni commerciali ritenute inesistenti, l’Amministrazione finanziaria emetteva separati avvisi di accertamento nei confronti di due soci, imputando loro un maggior reddito di partecipazione per l’anno 2009. I contribuenti impugnavano gli atti deducendo, tra gli altri profili, la violazione del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 tra consegna del PVC e notifica dell’avviso. La CTP rigettava i ricorsi, mentre la CTR riformava la decisione e annullava gli atti. In cassazione l’Agenzia deduceva tre motivi: nullità della sentenza per omessa/insufficiente motivazione e violazione di norme processuali, violazione di legge per non avere la CTR riconosciuto la sussistenza di ragioni d’urgenza che avrebbero giustificato la notifica anticipata nonostante il mancato decorso del termine di 60 giorni, e omesso esame di un fatto decisivo relativo ai presupposti dell’urgenza. Sosteneva che l’attività accertativa era stata avviata tempestivamente dopo la ricezione degli esiti delle indagini e che nessuna colpa era imputabile all’Amministrazione per il ritardo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha rilevato che la tesi difensiva era anche carente di specificità, perché non indicava quando gli avvisi fossero stati emessi e notificati né quando l’Amministrazione avesse ricevuto dalla Guardia di Finanza gli esiti delle indagini, dati necessari per valutare la tempestività dell’azione. Nel merito, ha ribadito che le ragioni di urgenza idonee a derogare al termine dilatorio devono consistere in elementi di fatto estranei alla sfera di controllo dell’ente impositore e non possono coincidere con la mera imminenza della scadenza del termine decadenziale, poiché il rischio di decadenza rientra nella responsabilità complessiva dell’Amministrazione finanziaria, ivi compresi i ritardi imputabili alla Guardia di Finanza. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché i contribuenti non hanno svolto difese in cassazione.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
è richiamato come parametro del motivo di ricorso relativo alla nullità della sentenza per violazione di norme processuali e omessa pronuncia o motivazione
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
è richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
è richiamato come parametro del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo
invocato dall’Agenzia come norma processuale asseritamente violata dalla CTR
invocato dall’Agenzia come norma processuale asseritamente violata dalla CTR
invocato dall’Agenzia come norma processuale asseritamente violata dalla CTR
artt. 53, 54 e 61 del D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamati nel primo motivo come disposizioni del processo tributario asseritamente violate
art. 3 Cost.
richiamato nel secondo motivo come parametro costituzionale
art. 23 Cost.
richiamato nel secondo motivo come parametro costituzionale
art. 53 Cost.
richiamato nel secondo motivo come parametro costituzionale
art. 97 Cost.
richiamato nel secondo motivo come parametro costituzionale
art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973
richiamato nel secondo motivo con riferimento al potere di accertamento e ai relativi termini
art. 57 del D.P.R. n. 633 del 1972
richiamato nel secondo motivo con riferimento ai termini di accertamento IVA
art. 25 del D.Lgs. n. 446 del 1997
richiamato nel secondo motivo con riferimento ai termini di accertamento IRAP
art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000
termine dilatorio di sessanta giorni
la Corte ribadisce che il termine va rispettato e che la sua deroga è ammessa solo in presenza di ragioni d’urgenza effettive, provate e non riconducibili alla mera imminenza della decadenza
Massime di principio
- Nel procedimento di accertamento tributario, la deroga al termine dilatorio di 60 giorni tra consegna del PVC e notifica dell’avviso è eccezionale e richiede la prova di concrete ragioni d’urgenza.
- Le ragioni d’urgenza legittimanti la notifica anticipata devono consistere in circostanze di fatto estranee alla sfera di controllo dell’Amministrazione finanziaria; non basta la prossimità della scadenza del termine decadenziale.
- L’ente impositore risponde, ai fini della valutazione dell’urgenza, anche dei ritardi imputabili alla Guardia di Finanza quale organo ispettivo collaterale.
- Chi invoca la sussistenza dell’urgenza deve allegare e dimostrare puntualmente i fatti rilevanti, indicando anche i momenti temporali decisivi per apprezzare la tempestività dell’azione amministrativa.
- In cassazione, la censura che pretenda di giustificare la notifica anticipata deve essere specifica e supportata da dati fattuali idonei a consentire il controllo di legittimità; in difetto, la doglianza è infondata o comunque non scrutinabile in modo utile.
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