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Sentenza

Sentenza del 10/06/2016 n. 11949 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato con un unico motivo la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR). La controversia riguardava la cartella emessa dopo il controllo formale della dichiarazione dei redditi per il 2005, con cui era stata richiesta l’IRPEF conseguente al mancato riconoscimento della detrazione degli interessi passivi relativi a un mutuo ipotecario intestato alla cooperativa, ancora indiviso. L’Agenzia sosteneva che la detrazione prevista per gli interessi rimborsati alla cooperativa spetta alla cooperativa che ha contratto il mutuo, non al socio assegnatario, il quale è titolare del solo diritto di godimento dell’alloggio e non di un diritto di proprietà né del mutuo.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto e deciso la causa nel merito, senza ulteriori accertamenti: ha rigettato il ricorso introduttivo della contribuente contro la cartella. Ha ritenuto erronea l’interpretazione del giudice d’appello: per i mutui ipotecari ancora indivisi contratti dalla cooperativa, la detrazione spetta alla cooperativa, non al socio assegnatario. P.L. è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 500 euro in favore dell’Agenzia, oltre spese prenotate a debito; le spese di entrambi i gradi di merito sono state compensate, anche per la novità della questione.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 15

    Dalla chiara lettera della legge risulta infatti che: "la detrazione spetta... alla cooperativa" che abbia contratto i mutui ipotecari, ancora indivisi, come del resto ancora indivisa è la proprietà degli immobili, essendo i soci assegnatari degli alloggi in godimento, e non in forza di un diritto di proprietà; tale detrazione spetta a titolo di rimborso degli interessi passivi e degli oneri accessori corrisposti dalla cooperativa in forza dei "mutui ipotecari" da essa stessa "contratti".

    Per i mutui ipotecari ancora indivisi contratti dalla cooperativa edilizia a proprietà indivisa, la detrazione degli interessi passivi e degli oneri accessori spetta alla cooperativa che ha contratto il mutuo. Il socio assegnatario, titolare del solo diritto di godimento dell’alloggio, non può detrarre individualmente le somme rimborsate.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-ter

    La disposizione è richiamata per identificare il controllo formale della dichiarazione dal quale è derivata l’iscrizione a ruolo e l’emissione della cartella; la decisione non ne sviluppa un’ulteriore interpretazione.

Massime di principio

  • Quando il mutuo ipotecario è stato contratto dalla cooperativa edilizia ed è ancora indiviso, la detrazione degli interessi passivi prevista per le somme rimborsate alla cooperativa spetta a quest’ultima, non al singolo socio assegnatario.
  • La qualità di socio e il godimento dell’alloggio non equivalgono alla proprietà dell’immobile né rendono il socio titolare del mutuo contratto dalla cooperativa; occorre distinguere il soggetto che ha contratto il finanziamento dal soggetto che beneficia dell’alloggio.
  • La decisione non esclude la detrazione nelle diverse ipotesi ordinarie contemplate dall’art. 15 TUIR; riguarda specificamente il mutuo ancora indiviso intestato alla cooperativa e la detrazione collegata ai rimborsi dei relativi interessi.

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