Cassazione Civile, Ordinanza n. 25485/2026 del 17/09/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (straniero trattenuto)
La controversia
Il ricorrente era stato trattenuto dapprima presso un centro in qualità di richiedente protezione internazionale ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 142/2015 e successivamente, a seguito del diniego della domanda di protezione internazionale non impugnato, presso il CPR di Brindisi in forza di un provvedimento del Questore adottato ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 286/1998. Il Giudice di pace aveva convalidato il trattenimento. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, deducendo: l’insussistenza della base legale del nuovo trattenimento e l’illegittima conversione automatica del titolo restrittivo; l’omessa verifica della continuità dei titoli limitativi della libertà personale e dell’esistenza della convalida del trattenimento originario; la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio per la mancata disponibilità del provvedimento di convalida nel fascicolo accessibile alla parte; l’omessa verifica della competenza funzionale dell’autorità giudiziaria chiamata a controllare la misura. L’amministrazione resistente aveva eccepito l’improcedibilità per mancata notificazione presso l’Avvocatura Generale dello Stato; tale vizio è stato ritenuto sanabile e la notificazione è stata rinnovata tempestivamente. La Corte ha inoltre ritenuto irrilevante l’erroneo richiamo, nella rubrica dei motivi, al previgente modello impugnatorio, potendo qualificare giuridicamente le censure in base al loro contenuto.
La decisione
La Corte ha accolto congiuntamente i quattro motivi, qualificando le doglianze come denuncia di motivazione omessa o apparente ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 111 Cost. Il Giudice di pace, pur a fronte di specifiche eccezioni e richieste istruttorie concernenti la base legale del trattenimento, la continuità dei titoli restrittivi, la convalida del trattenimento originario, il diritto di difesa e la competenza funzionale, si era limitato a richiamare il mancato ricorso contro il diniego della protezione internazionale, i precedenti penali e l’inosservanza di precedenti decreti di espulsione, senza esaminare tali questioni né esplicitare il percorso logico-giuridico della decisione. La Corte ha quindi cassato senza rinvio il decreto di convalida e ha deciso nel merito, non convalidando il decreto di trattenimento amministrativo emesso dal Questore e dichiarandone l’inefficacia. La cassazione del decreto di convalida priva ex tunc di efficacia il provvedimento amministrativo, poiché il potere restrittivo è eccezionale e la sua efficacia è rigidamente subordinata alla convalida giurisdizionale. Le spese del giudizio di merito sono state rimesse al giudice che aveva emesso il provvedimento impugnato; il compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato deve essere richiesto secondo gli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Disciplina il procedimento di convalida del trattenimento amministrativo e il relativo giudizio camerale non partecipato.
Costituisce la base normativa del trattenimento amministrativo preordinato all’espulsione; la sua efficacia è subordinata alla convalida giurisdizionale.
Disciplina il trattenimento del richiedente protezione internazionale, distinto dal trattenimento finalizzato all’espulsione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiede che la decisione contenga una motivazione effettiva; la motivazione apparente equivale, quanto alle conseguenze, alla motivazione mancante.
art. 111 Cost.
Impone l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali e consente il controllo sull’iter logico-giuridico della decisione.
art. 13 Cost.
Rileva quale parametro di tutela della libertà personale, sottoposta a riserva di legge e controllo giurisdizionale.
art. 24 Cost.
Rileva quale parametro del diritto di difesa e del contraddittorio nel procedimento di convalida.
art. 5 CEDU
Richiamato quale parametro convenzionale in materia di libertà personale.
Il richiamo erroneo alla norma processuale nella rubrica del motivo non determina di per sé l’inammissibilità, quando il contenuto della censura consenta alla Corte la corretta qualificazione del vizio.
Disciplina la liquidazione dei compensi e delle spese al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2002
Individua il giudice competente per la liquidazione dei compensi nel giudizio di cassazione, anche in caso di cassazione senza rinvio.
Non si applica alla soccombenza di un’amministrazione statale nel patrocinio a spese dello Stato.
Impone l’omissione delle generalità e dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento, secondo quanto disposto dalla Corte.
Massime di principio
- Nel procedimento di convalida di un trattenimento amministrativo, il giudice deve esaminare specificamente le eccezioni e le richieste istruttorie della difesa relative alla base legale della misura, alla continuità dei titoli restrittivi, alla loro convalida e alla competenza dell’autorità giudiziaria; il loro omesso esame determina motivazione apparente.
- La motivazione è apparente quando, pur esistendo materialmente un testo, non espone il quadro probatorio e il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, impedendo il controllo sull’esattezza e sulla logicità della decisione.
- La cassazione del provvedimento giurisdizionale di convalida priva ex tunc di efficacia il provvedimento amministrativo di trattenimento, poiché l’esercizio del potere restrittivo, eccezionale e temporalmente limitato, è subordinato alla convalida giudiziale.
- L’erronea indicazione della norma processuale nella rubrica di un motivo non comporta di per sé l’inammissibilità del ricorso quando le argomentazioni svolte consentano alla Corte di individuare e qualificare correttamente il vizio denunciato.
- Nel procedimento camerale non partecipato disciplinato dall’art. 14.1 d.lgs. n. 286/1998 non è prevista un’udienza di discussione orale; le memorie illustrative devono essere depositate entro il termine stabilito dalla legge.
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