Cassazione Civile, Ordinanza n. 25479/2026 del 17/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (esponente bancario)
La controversia
Il ricorrente aveva inizialmente proposto opposizione, ai sensi dell’art. 145 del d.lgs. n. 385/1993, contro l’ordinanza ingiunzione con cui la Banca d’Italia gli aveva irrogato una sanzione amministrativa di un milione cinquecentomila euro per inadempienze connesse alle funzioni di presidente del consiglio di amministrazione di una banca. La Corte d’appello di Roma, quale giudice competente in unico grado di merito, aveva ridotto la sanzione a settecentomila euro. Nonostante tale riduzione, la Banca d’Italia aveva iscritto a ruolo l’intero importo originario e aveva consegnato il ruolo all’agente della riscossione. Il ricorrente aveva quindi proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615, primo comma, c.p.c., contro la cartella di pagamento direttamente dinanzi alla Corte d’appello di Roma, convenendo la sola Banca d’Italia. La Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in nove motivi, dei quali la Corte ha ritenuto superflua la disamina, rilevando l’originaria improponibilità della domanda per mancata partecipazione al giudizio dell’agente della riscossione, titolare esclusivo dell’azione esecutiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, decidendo d’ufficio sulla base della carenza di legittimazione passiva della Banca d’Italia e della mancata partecipazione dell’agente della riscossione. Ha ribadito che, nelle opposizioni esecutive ex artt. 615 e 617 c.p.c. relative a crediti riscossi mediante ruolo, fuori dai casi di opposizioni recuperatorie, l’opposizione deve essere proposta nei confronti dell’agente della riscossione, unico legittimato passivo in quanto titolare esclusivo dell’azione esecutiva. L’opposizione proposta contro il solo ente creditore è inammissibile e non può essere sanata mediante ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c., perché non ricorre un’ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale. Le spese della fase dinanzi alla Corte d’appello sono state poste a carico dell’impugnante e liquidate in euro 13.077,50, oltre accessori di legge. Nulla è stato disposto per le spese del giudizio di legittimità, poiché la Banca d’Italia è rimasta intimata.
Norme richiamate
art. 145 d.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.)
opposizione contro le sanzioni irrogate dalla Banca d’Italia
La disposizione disciplina lo speciale procedimento di opposizione avverso l’ordinanza irrogativa della sanzione amministrativa; tale opposizione è ontologicamente distinta dall’opposizione esecutiva proposta contro la cartella di pagamento.
art. 195 d.lgs. n. 58/1998 (T.U.F.)
procedimento di opposizione alle sanzioni in materia di intermediazione finanziaria
La Corte richiama la disposizione in quanto procedimento equiparabile a quello previsto dall’art. 145 T.U.B., distinguendolo dall’opposizione all’esecuzione esattoriale.
art. 615, primo comma, c.p.c.
opposizione all’esecuzione
L’opposizione all’esecuzione relativa a una riscossione mediante ruolo deve essere proposta nei confronti dell’agente della riscossione, salvo il caso delle opposizioni recuperatorie.
art. 617 c.p.c.
opposizione agli atti esecutivi
Anche l’opposizione agli atti esecutivi relativi alla riscossione mediante ruolo deve essere proposta nei confronti dell’agente della riscossione, quale titolare esclusivo dell’azione esecutiva.
D.P.R. n. 602/1973
riscossione dei crediti a mezzo ruolo
Nel sistema di riscossione mediante ruolo, l’agente della riscossione è il soggetto titolare dell’azione esecutiva e, per le opposizioni esecutive, l’unico legittimato passivo.
art. 102 c.p.c.
litisconsorzio necessario
Non è applicabile per ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’agente della riscossione quando l’opposizione sia stata proposta contro il solo ente titolare del credito, poiché non ricorre un litisconsorzio necessario sostanziale.
Massime di principio
- Nella riscossione di crediti mediante ruolo, fuori dai casi di opposizioni recuperatorie, le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi previste dagli artt. 615 e 617 c.p.c. devono essere proposte nei confronti dell’agente della riscossione, quale titolare esclusivo dell’azione esecutiva e unico legittimato passivo.
- L’opposizione esecutiva proposta esclusivamente contro l’ente titolare del credito, anziché contro l’agente della riscossione, è inammissibile per carenza di legittimazione passiva del soggetto convenuto.
- La mancata evocazione dell’agente della riscossione non può essere sanata mediante ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c., perché tra agente della riscossione ed ente creditore non sussiste, in tale giudizio, un litisconsorzio necessario sostanziale.
- L’opposizione contro l’ordinanza che irroga una sanzione amministrativa e l’opposizione esecutiva contro la cartella fondata su quella sanzione sono rimedi distinti, con diverso oggetto e diversi presupposti processuali.
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