Cassazione Civile, Ordinanza n. 25475/2026 del 17/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
Una società aveva trasferito a un'altra società numerosi beni immobili, siti in diversi Comuni, mediante contratto di compravendita stipulato il 22 gennaio 2015, per il prezzo dichiarato di euro 4.986.100. L'agente della riscossione aveva promosso azione revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 2901 c.c., deducendo l'esistenza di una rilevante esposizione debitoria della società alienante verso l'erario, l'incidenza pregiudizievole dell'atto sul patrimonio della debitrice, il prezzo asseritamente inferiore al valore di mercato, il pagamento differito e la rinuncia all'ipoteca legale. La società alienante contestava la quantificazione e l'esigibilità del credito erariale e sosteneva che il patrimonio residuo fosse sufficiente a garantire i creditori. Il Tribunale dichiarava l'inefficacia della compravendita nei confronti dell'agente della riscossione, ravvisando l'eventus damni nello spossessamento di una rilevante parte del patrimonio immobiliare e la scientia damni nella riconducibilità delle società al medesimo centro di interessi. La società acquirente proponeva appello deducendo, tra l'altro, l'interruzione del processo, il difetto di ius postulandi, l'inesistenza o la riduzione del credito erariale, l'insussistenza dell'eventus damni e della scientia damni, nonché contestando la tardiva dichiarazione di inammissibilità di alcuni documenti prodotti in appello. Nel giudizio di appello interveniva il fallimento della società alienante, che dichiarava di subentrare, nell'interesse della massa, nell'azione revocatoria già promossa dal creditore individuale. La Corte d'appello rigettava il gravame, ritenendo tardive alcune produzioni e confermando la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria, anche in considerazione dell'insufficienza del patrimonio residuo, dell'ingente indebitamento, della contestualità di ulteriori trasferimenti immobiliari e della riconducibilità delle società a un medesimo centro di interessi. Con il primo motivo la ricorrente denunciava la violazione dell'art. 345 c.p.c. e un vizio motivazionale in relazione all'inammissibilità di documenti prodotti in appello. Con il secondo motivo sosteneva che il subentro della curatela avesse trasformato l'azione ex art. 2901 c.c. in un'azione ex art. 66 l.f., ampliando il thema decidendum e l'onere probatorio. Con il terzo motivo denunciava la violazione dell'art. 2729 c.c., l'omesso esame di fatti decisivi e una motivazione contraddittoria in ordine alla scientia damni e alla partecipatio fraudis, censurando la valutazione degli elementi presuntivi e documentali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura relativa alla motivazione contraddittoria, poiché la questione riguardava in realtà l'interpretazione di una norma processuale. Ha confermato che, dopo la riforma dell'art. 345, comma 3, c.p.c., la produzione di nuovi documenti in appello è consentita soltanto quando la parte dimostri che non è stato possibile produrli tempestivamente in primo grado per causa non imputabile; l'indispensabilità del documento non è sufficiente. La censura era comunque priva di interesse quanto ai documenti ammessi e infondata o inammissibile quanto agli altri, non essendo state specificate le deduzioni nuove che avrebbero giustificato la produzione tardiva. Ha poi escluso che il subentro del fallimento avesse determinato una mutatio libelli: il curatore, dichiarando di subentrare nell'azione già promossa ai sensi dell'art. 2901 c.c., accetta la causa nello stato in cui si trova e la prosecuzione produce soltanto l'estensione degli effetti della tutela alla massa dei creditori, senza trasformare l'azione in una diversa domanda ex art. 66 l.f. Ha inoltre dichiarato inammissibili le censure che miravano a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio. La denuncia di violazione dell'art. 2729 c.c. avrebbe richiesto l'indicazione puntuale del modo in cui il ragionamento presuntivo si fosse discostato dai requisiti di gravità, precisione e concordanza; la ricorrente aveva invece contestato soltanto l'apprezzamento delle prove, inclusa la mancata valorizzazione di una relazione di parte e la mancata ammissione di una consulenza estimativa. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 20.000 per compensi, euro 200 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 345, comma 3, c.p.c.
nel testo introdotto dall'art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito con l. n. 134/2012
Il divieto di produzione di nuovi documenti in appello può essere superato soltanto se il giudice accerta che la produzione tempestiva in primo grado non era possibile per causa non imputabile alla parte; l'indispensabilità del documento non è sufficiente.
art. 2901 c.c.
Disciplina l'azione revocatoria ordinaria. Il curatore può subentrare nel giudizio già promosso dal singolo creditore, senza che le condizioni dell'azione mutino, estendendo il beneficio della dichiarazione di inefficacia alla massa dei creditori.
art. 66 l.f.
Attribuisce al curatore la legittimazione all'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria nell'interesse della massa; il subentro nel giudizio già pendente non comporta necessariamente la trasformazione dell'azione individuale in una nuova azione concorsuale.
art. 112 c.p.c.
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è violato quando il giudice altera gli elementi obiettivi dell'azione o fonda la decisione su un titolo nuovo e diverso; l'estensione del beneficio dell'azione revocatoria alla massa, conseguente al subentro del curatore, non integra di per sé una mutatio libelli.
art. 2729, comma 1, c.c.
La violazione della disciplina delle presunzioni può essere denunciata quando il giudice fondi l'inferenza su elementi privi di gravità, precisione o concordanza; non può essere utilizzata per sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti o una nuova valutazione delle prove.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo per violazione o falsa applicazione di legge non consente di ottenere dalla Corte di cassazione una nuova valutazione del materiale probatorio, ma richiede l'individuazione dell'errore di sussunzione o interpretazione della norma.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame non ricorre quando la censura si risolve nella contestazione dell'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
art. 43 l.f.
È richiamato in relazione alla prosecuzione del giudizio da parte della curatela fallimentare, senza che il testo espliciti una distinta interpretazione della norma.
art. 111, comma 7, Cost.
Il principio della ragionevole durata del processo sostiene la possibilità per il curatore di subentrare nel giudizio revocatorio già promosso, evitando la necessità di instaurare ex novo un'azione identica.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, se dovuto, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Massime di principio
- Quando, durante un giudizio promosso da un creditore ai sensi dell'art. 2901 c.c., sopravviene il fallimento del debitore, il curatore può subentrare nel processo nello stato in cui si trova, dichiarando di fare propria la domanda già proposta; il subentro non trasforma l'azione in una nuova azione ex art. 66 l.f. e non è soggetto alle preclusioni proprie delle nuove domande o delle impugnazioni.
- Il subentro del curatore nell'azione revocatoria già promossa dal singolo creditore estende il beneficio della domanda alla massa dei creditori, ma non modifica sostanzialmente petitum e causa petendi né determina, per ciò solo, una violazione dell'art. 112 c.p.c.
- La tutela del contraddittorio richiede ulteriori garanzie soltanto quando il subentro del curatore comporti un sostanziale mutamento del thema decidendum o del thema probandum; il mero ampliamento soggettivo dei beneficiari della pronuncia non costituisce tale mutamento.
- Nel giudizio di appello, la produzione di nuovi documenti è ammessa soltanto quando la parte dimostri che non ha potuto produrli in primo grado per causa non imputabile; la mera rilevanza o indispensabilità del documento non basta.
- La denuncia di violazione dell'art. 2729 c.c. richiede l'indicazione specifica del passaggio argomentativo nel quale il giudice abbia utilizzato una presunzione priva di gravità, precisione o concordanza; non è sufficiente prospettare una diversa lettura degli elementi fattuali o una diversa inferenza probabilistica.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove, delle circostanze fattuali o della loro rilevanza, attività riservata al giudice di merito salvo i limiti propri dei vizi denunciabili in sede di legittimità.
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