Cassazione Civile, Ordinanza n. 25493/2026 del 17/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia riguarda un contratto di appalto avente a oggetto la fornitura di pasti ai degenti di un complesso ospedaliero. La società fornitrice aveva ottenuto dal Tribunale la condanna dell'azienda ospedaliera al pagamento di euro 743.396,31, oltre agli interessi calcolati ai sensi del d.lgs. n. 231/2002. In appello, la Corte territoriale aveva rideterminato il credito in euro 578.958,45, escludendo dal computo delle giornate di degenza rilevanti per il corrispettivo gli accessi in regime di day hospital e day surgery, sulla base dell'interpretazione dell'art. 4, comma 4, del capitolato speciale. Aveva inoltre ritenuto tardiva, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., l'eccezione dell'azienda ospedaliera sull'inapplicabilità del regime degli interessi di cui al d.lgs. n. 231/2002, perché proposta soltanto in appello. L'azienda ospedaliera ha proposto ricorso principale con due motivi: il primo per violazione degli artt. 112, 115 e 345 c.p.c. e degli artt. 1, 2, 4, 5 e 11 del d.lgs. n. 231/2002, sostenendo che l'eccezione relativa agli interessi fosse una mera difesa o un'eccezione rilevabile d'ufficio e quindi proponibile in appello; il secondo per violazione delle medesime disposizioni, dell'art. 1282 c.c. e dell'art. 270 del r.d. n. 827/1924, sostenendo che il d.lgs. n. 231/2002 non fosse applicabile a un contratto formalmente stipulato nel 2002 ma con decorrenza dal 2001. La società fornitrice ha proposto ricorso incidentale tardivo con quattro motivi. Con il primo ha contestato l'interpretazione del capitolato, sostenendo che ogni accesso giornaliero in day hospital e day surgery dovesse essere conteggiato come giornata di degenza remunerabile; con il secondo ha denunciato la violazione del principio di non contestazione; con il terzo ha lamentato la violazione dell'art. 1375 c.c., chiedendo il risarcimento per avere l'azienda ospedaliera richiesto un numero di pasti superiore al necessario; con il quarto ha invocato l'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. per i pasti asseritamente fruiti in eccedenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale, rilevando il difetto di autosufficienza del ricorso ai sensi dell'art. 366, primo comma, nn. 3 e 6, c.p.c. La ricorrente non aveva riportato in modo adeguato il contenuto degli atti processuali dai quali avrebbe dovuto risultare la tempestiva introduzione, nel giudizio di merito, della contestazione relativa all'applicabilità del d.lgs. n. 231/2002, né aveva indicato adeguatamente la collocazione dell'atto di appello. Il secondo motivo principale è stato dichiarato assorbito, poiché articolato nella prospettiva dell'accoglimento del primo. Il ricorso incidentale è stato integralmente rigettato. Il primo motivo incidentale è stato ritenuto inammissibile sia perché la questione sull'interpretazione del rapporto contrattuale era coperta dal giudicato formatosi in precedenti decisioni relative allo stesso contratto, sia perché mirava a ottenere una nuova interpretazione delle clausole contrattuali, attività non consentita in sede di legittimità quando la motivazione del giudice di merito sia plausibile e congrua. La Corte ha confermato che dal capitolato risultava esclusa la spettanza del corrispettivo per i pasti relativi alle degenze in day hospital e day surgery. Anche il secondo motivo incidentale è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e perché diretto, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione dell'interpretazione contrattuale. Il terzo motivo, relativo alla buona fede nell'esecuzione del contratto e al preteso danno da richieste eccedenti, è stato dichiarato inammissibile perché censurava un accertamento di merito adeguatamente motivato, secondo cui la condotta dell'azienda ospedaliera non era connotata da mala fede. Il quarto motivo, relativo all'ingiustificato arricchimento, è stato dichiarato inammissibile perché volto a censurare un accertamento di merito sulla mancanza di arricchimento dell'azienda ospedaliera. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza. Entrambe le parti sono state dichiarate tenute al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 366, primo comma, nn. 3 e 6, c.p.c.
La disposizione impone alla parte ricorrente di esporre in modo adeguato i fatti processuali rilevanti e di trascrivere, almeno nelle parti essenziali, gli atti e i documenti richiamati.
Il ricorso per cassazione deve consentire alla Corte di conoscere il fatto processuale senza dover ricercare autonomamente negli atti di causa il contenuto delle difese e la loro tempestiva proposizione.
La Corte territoriale ha ritenuto tardiva l'eccezione sull'inapplicabilità del d.lgs. n. 231/2002 perché proposta per la prima volta in appello; la Corte di cassazione non ha esaminato nel merito tale qualificazione, dichiarando inammissibile il motivo per difetto di autosufficienza.
artt. 1362, 1363, 1366 e 1370 c.c.
Le norme sono state invocate per censurare l'interpretazione del capitolato, ma la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza perché diretta a sostituire all'interpretazione plausibile del giudice di merito una diversa esegesi contrattuale.
La deduzione di una violazione della buona fede nell'esecuzione del contratto non consente di rimettere in discussione in cassazione un accertamento di merito adeguatamente motivato sull'assenza di mala fede e di danno.
La domanda di arricchimento senza causa richiede l'accertamento dell'effettivo arricchimento; tale accertamento, se adeguatamente motivato dal giudice di merito, non è riesaminabile in cassazione come mero apprezzamento di fatto.
La disposizione è stata invocata con riferimento all'applicabilità del regime speciale degli interessi moratori nelle transazioni commerciali.
art. 11 del d.lgs. n. 231/2002
Le disposizioni del decreto non si applicano ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002.
La ricorrente principale sosteneva che il regime speciale non fosse applicabile in ragione della decorrenza del contratto dal 2001, ma la questione non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del motivo principale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, la parte impugnante è tenuta, se dovuto, al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che denunci un vizio processuale relativo alla tempestiva introduzione di una difesa o eccezione è inammissibile per difetto di autosufficienza se non riporta, almeno nelle parti essenziali, il contenuto degli atti processuali rilevanti e non ne indica adeguatamente la collocazione nel fascicolo, impedendo alla Corte di verificare il fatto processuale.
- Nei rapporti di durata, il giudicato formatosi su un determinato rapporto può operare anche con riferimento a periodi temporali diversi quando il fatto costitutivo sia identico e la questione riguardi aspetti permanenti del rapporto; restano invece esclusi dal vincolo gli aspetti variabili nel tempo.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire all'interpretazione delle clausole contrattuali fornita dal giudice di merito una diversa interpretazione, quando quella adottata sia plausibile, congruamente motivata e rispettosa dei criteri legali di ermeneutica contrattuale.
- La denuncia della violazione del principio di non contestazione richiede l'indicazione specifica delle allegazioni e delle contestazioni svolte nei precedenti gradi; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- L'accertamento dell'assenza di mala fede nell'esecuzione del contratto e dell'insussistenza di un arricchimento senza causa costituisce apprezzamento di merito, non sindacabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione congrua e non apparente.
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