Cassazione Penale, Sentenza n. 44498/2024 del 04/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 30/07/2024 che ha rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza cautelare (01/01/2024, eseguita 10/07/2024) con cui era stata disposta la custodia in carcere per i reati di favoreggiamento/immigrazione clandestina e associazione per delinquere (art. 416 c.p. e norme sull'immigrazione). Il ricorrente deduceva: (1) carenza di motivazione e violazione di legge sulla sussistenza dei gravi indizi circa il reato associativo, lamentando che il provvedimento non aveva provato la partecipazione stabile all'associazione né valutato singolarmente gli indizi; (2) insufficiente motivazione sulle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.), mancanza di valutazione dell'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione e della proporzionalità della custodia in carcere rispetto a misure meno afflittive, soprattutto in considerazione della sua sostanziale incensuratezza e del suo ruolo di imprenditore.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato in entrambe le censure. La Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata motivi adeguatamente la sussistenza di gravi indizi per il reato associativo, fondandosi su intercettazioni (tra cui la frase attribuita al ricorrente "non chiudere solo agli altri, chiudi anche a me") e sugli elementi che dimostrano la riconducibilità della gestione di alcune imprese al gruppo organizzato, la ricezione di compensi e la consapevolezza dell'ampiezza dell'organizzazione. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto valutata in concreto la pericolosità e la possibilità di reiterazione, tenuto conto della gravità, della dimensione transnazionale e della protrazione nel tempo dei reati, nonché della mancata prova di elementi idonei a superare la presunzione prevista dall'art. 12, comma 4-bis, d.lgs. n. 286/1998. È stata confermata la custodia in carcere; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Norma che disciplina il delitto di associazione per delinquere. La Corte ha ritenuto che, alla fase cautelare, indizi quali intercettazioni, partecipazione continuativa e divisione di compiti possano essere idonei a fondare la sussistenza del reato associativo, anche senza manifestazioni esplicite di "affectio societatis"
Richiamata tra le norme indicate nell'imputazione (legge relativa alle fattispecie aggravate connesse a fenomeni di criminalità organizzata); nel testo non è riportata una citazione puntuale, ma la norma figura tra quelle contestate a titolo di inquadramento dell'aggravazione
D.lgs. n. 286/1998, art. 12 comma 3-bis
Norma collegata alle fattispecie di immigrazione clandestina; richiamata nell'imputazione per i delitti connessi all'ingresso e soggiorno irregolare di stranieri
D.lgs. n. 286/1998, art. 12 comma 4-bis
Previsione che configura una presunzione relativa nei procedimenti per determinati reati di immigrazione e che il giudice può ritenere superata solo mediante specifici elementi. La Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse fornito elementi idonei a superare tale presunzione, contribuendo a giustificare la misura cautelare
Codice di procedura penale, art. 274 comma 1 lett. c
Fondamento normativo per l'applicazione delle misure cautelari in presenza del pericolo di reiterazione del reato. La Corte ha motivato la custodia in carcere con riferimento al concreto pericolo di recidiva, in relazione alla gravità e sistematicità delle condotte
Codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. b) ed e)
Norme che definiscono i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione). Il ricorrente ha fondato il ricorso su tali lett. e la Corte ha valutato e respinto le censure
Norma sul concorso di persone nel reato. La Corte ha operato il distinguo tra concorso occasionale e associazione, ritenendo che gli elementi indiziari indicassero più una partecipazione stabile all'organizzazione che un mero concorso ex art. 110
Disp. att. c.p.p., art. 94 comma 1-ter
Norma procedurale che richiede la trasmissione al direttore dell'istituto penitenziario della decisione quando la stessa non comporti la rimessione in libertà; la Corte ha disposto tale trasmissione
Sentenza Corte Costituzionale n. 331/2011
Precedente giurisprudenziale richiamato in relazione ai principi di bilanciamento e proporzionalità nell'applicazione delle misure cautelari; la Corte di legittimità l'ha considerata nel valutare la concretezza del pericolo di reiterazione e la proporzionalità della custodia
Massime di principio
- Intercettazioni che mostrano consapevolezza dell'esistenza di una struttura criminale e l'intenzione di parteciparvi possono costituire, anche in fase cautelare, gravi indizi di reato associativo, senza necessità di una espressa dichiarazione di "affectio societatis"
- La distinzione tra concorso (art. 110 c.p.) e associazione per delinquere (art. 416 c.p.) si basa su elementi di stabilità, organizzazione, reiterazione e finalizzazione comune: in sede cautelare soglie probatorie sono più contenute e indizi concreti possono essere ritenuti sufficienti
- Per giustificare la custodia cautelare è necessario motivare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione (art. 274 c.p.p. lett. c), valutando gravità, durata, dimensione transnazionale e segni di persistenza del contesto criminoso
- La mera incensuratezza del soggetto non esclude automaticamente la custodia, se sussistono elementi che indicano elevata pericolosità e probabilità di recidiva; tuttavia il giudice deve valutare e motivare l'adeguatezza di misure meno afflittive (es. misure interdittive) e spiegare perché esse risultino insufficienti
- Le presunzioni legali (es. art. 12, comma 4-bis d.lgs. 286/1998) possono essere superate solo con elementi concreti e pregnanti presentati dalla difesa (es. prova di cessazione dell'attività, collaborazione, misure idonee a impedire la reiterazione)
- La motivazione del provvedimento cautelare deve esaminare e valorizzare singolarmente gli indizi rilevanti e spiegare il loro raccordo logico-provatorio verso la sussistenza del reato contestato; una motivazione che ricostruisca i fatti e illustri il significato indiziario può essere sufficiente anche in fase cautelare
- In situazioni transnazionali e protratte nel tempo, il giudice è legittimato a ritenere prioritario il rischio di reiterazione e l'esigenza di tutela, purché detti elementi siano esplicitamente motivati
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