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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44311/2024 del 04/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza di condanna per il reato di dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. n. 74/2000) relativa al 2016, contestando: 1) la quantificazione dell'imposta evasa (217.707,50 euro) basata, a suo dire erroneamente, su elementi desunti dalla sentenza di patteggiamento per peculato e dal PVC/testimonianza che non spiegano l'ammontare; 2) l'errata esclusione di efficacia del sequestro/confisca ex art. 14, comma 4, legge n. 537/1993 quando eseguiti in epoca successiva al periodo d'imposta; 3) l'assorbimento del reato di dichiarazione infedele nel peculato (post factum non punibile); 4) la violazione del principio nemo tenetur se detegere rispetto all'obbligo di dichiarare proventi da reato; 5) la duplicazione della confisca (confisca già disposta per il peculato).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la valutazione probatoria dei giudici di merito: la somma di 512.137,23 euro non dichiarata nel 2016 risultava dagli incroci bancari e dagli atti del procedimento per peculato, utilizzati in questo processo in base all'autorizzazione e secondo i limiti dell'art. 238-bis c.p.p.; la sentenza di patteggiamento è utilizzabile a fini probatori in altro processo penale purché corredata da riscontri esterni e valutata nel contraddittorio. Sulla questione del sequestro/confisca, la Corte ha affermato che l'esclusione dalla tassazione prevista dall'art. 14, comma 4, legge n. 537/1993 opera solo se il sequestro o la confisca sono eseguiti nel medesimo periodo d'imposta; eventi successivi danno luogo a diritto al rimborso ma non a esenzione originaria. Ha respinto l'idea di assorbimento del reato tributario nel peculato, rilevando diversità di beni giuridici e autonoma punibilità della mancata dichiarazione dei proventi da reato. Ha inoltre escluso che il principio nemo tenetur impedisca l'obbligo di dichiarare redditi (la dichiarazione dei redditi è un obbligo tributario e non rientra nell'ambito protetto del diritto al silenzio nel processo penale). Infine ha ritenuto non fondata la censura sulla duplicazione della confisca, atteso che i profitti confiscabili per i due reati sono distinti (somma appropriata vs imposta evasa). Il rigetto comporta la conferma della condanna (pena e misure accessorie) e delle statuizioni economiche; la ricorrente è condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000

    Delinea il reato di dichiarazione infedele per omissione/induzione di elementi attivi e costituisce la fattispecie penale applicata alla mancata indicazione dei proventi da reato nel 2016.

  • art. 314 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di peculato; nella vicenda il peculato è il reato dal quale provenivano i proventi che non sono stati dichiarati.

  • art. 14, comma 4, legge n. 537 del 1993

    nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale

    La Corte interpreta la norma nel senso che il sequestro o la confisca escludono la tassazione dei proventi da reato solo se eseguiti entro lo stesso periodo d'imposta in cui il provento è venuto in possesso del contribuente; eventi successivi non producono non imponibilità originaria ma possono dar luogo a rimborso dell'imposta versata.

  • art. 238-bis cod. proc. pen.

    Consente l'acquisizione e l'utilizzo, nei limiti stabiliti, di sentenze irrevocabili (compresa quella di patteggiamento) in altro processo penale; la Corte ricorda che tali sentenze richiedono conferme esterne per fungere da prova diretta e non determinano automatismi nel giudizio d'appello.

  • art. 445 e art. 444 cod. proc. pen.

    Riguardano la disciplina del patteggiamento: la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è equiparata a sentenza di condanna e può avere valore probatorio nel processo penale, ma la sua utilizzazione è regolata e non implica efficacia automatica di giudicato negli altri procedimenti.

  • art. 47 cod. pen.

    Tratta l'errore sulla legge; la Corte precisa che l'errore sulla normativa tributaria di regola non esclude il dolo nella fattispecie di dichiarazione infedele, salvo ignoranza inevitabile o incertezza oggettiva.

  • art. 187 e art. 192 cod. proc. pen.

    Principi sulla valutazione della prova e sulla libera valutazione del giudice: le sentenze acquisite ai sensi dell'art. 238-bis vanno valutate nel contesto probatorio, con possibilità di acquisire riscontri esterni riconducibili.

  • art. 53 Cost.

    Principio costituzionale della capacità contributiva che giustifica l'esigenza che l'ablazione (sequestro/confisca) influisca sulla capacità contributiva solo se intervenuta nel periodo d'imposta rilevante.

Massime di principio

  • Una sentenza di patteggiamento è utilizzabile come elemento probatorio in un diverso processo penale secondo art. 238-bis c.p.p., ma non produce automatismi: occorrono riscontri esterni e valutazione nel contraddittorio per farne prova effettiva.
  • Il sequestro o la confisca impediscono la tassazione dei proventi da reato soltanto se eseguiti nel medesimo periodo d'imposta in cui il contribuente è venuto illecitamente in possesso del provento; provvedimenti successivi non cancellano l'obbligo originario di dichiarazione, dando luogo al massimo a rimborso.
  • La dichiarazione dei redditi è un obbligo fiscale distinto dal diritto al silenzio penale: il principio nemo tenetur se detegere non esonera dal dovere di dichiarare redditi, nemmeno se provenienti da attività illecite.
  • Il delitto di dichiarazione infedele è autonomo rispetto al reato che ha generato i proventi (es. peculato): diversità di beni giuridici e di interessi tutelati giustificano autonome conseguenze penali e patrimoniali.
  • L'omissione di indicare proventi da reato integra responsabilità penale salvo che sussista una concreta, obiettiva e inevitabile incertezza sulla portata della norma tributaria (ignoranza inevitabile), circostanza che deve essere provata.
  • La confisca relativa a profitti di reati diversi può coesistere se i profitti sono distinti (es. somme illecitamente appropriate vs imposta evasa): occorre distinguere confisca diretta da confisca per equivalente e verificare natura e oggetto dei provvedimenti.
  • Nel controllo e nella valutazione probatoria il giudice di merito mantiene autonomia: l'acquisizione di atti provenienti da altro procedimento non esime dal valutare nel complesso la prova e consente alla difesa di contestarne la veridicità.

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