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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44309/2024 del 04/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per ricettazione di una pistola Beretta cal. 9, articolando quattro motivi: (1) improcedibilità dell'azione per presunta identità del fatto e applicabilità dell'art. 649 c.p.p.; (2) carenza e illogicità della motivazione sulla sussistenza degli elementi della ricettazione ex art. 648 c.p.; (3) e (4) vizi processuali relativi alla determinazione della pena, con censura sull'ammissione e qualificazione dell'appello incidentale del Pubblico Ministero e sulla presunta violazione del divieto di reformatio in pejus nella rideterminazione della pena complessiva.

La decisione

La Corte ha confermato la pronuncia di merito nella parte essenziale: la responsabilità penale per ricettazione è stata ritenuta provata e le censure sulla natura autonoma del reato e sulla valutazione della prova sono state respinte. E stato invece accolto il motivo relativo alla violazione del divieto di reformatio in pejus: la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena base, ha ripristinato la pena base fissata dal giudice di primo grado per il reato più grave (ricettazione) in anni due di reclusione ed euro 600,00 di multa e, per effetto, ha rideterminato la pena complessiva in anni due, mesi tre di reclusione ed euro 800,00 di multa. Il resto del ricorso è stato respinto.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    La ricettazione si consuma con l'ingresso dell'oggetto nella sfera di disponibilita dell'agente; acquisto, ricezione e occultamento sono condotte distinte e autonome che possono concorrere materialmente con altri reati come la detenzione illegale di arma.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    L'eccezione di improcedibilita fondata su presunta identita del fatto e duplicazione delle condanne e' stata valutata e respinta perche la giurisprudenza ritiene distinti i momenti e gli elementi tra ricettazione e detenzione illegale.

  • art. 570 cod. proc. pen.

    Riferito nella discussione sull'appello incidentale; la Corte ha considerato le censure relative all'appello del Pubblico Ministero ma ha ritenuto la contestazione del ricorrente priva di interesse concreto rispetto al rigetto gia favorevole all'imputato.

  • art. 593 e art. 595 cod. proc. pen.

    Richiamati in tema di limiti e legittimita dell'appello incidentale; la norma delimita chi puo proporre appello incidentale e le modalita, e sono stati richiamati nella contestazione sulla ammissibilita dell'impugnazione del PM.

  • art. 606 cod. proc. pen. comma 1

    Norma sulle censure di legittimita del ricorso per cassazione; i motivi del ricorso sono stati esaminati nei termini di questa disciplina e alcune censure sono state ritenute mere critiche di merito e quindi infondate.

  • art. 620 lett. l) cod. proc. pen.

    Consentita la rideterminazione della pena da parte della Corte di legittimita senza rinvio, quando la correzione sia possibile sulla base delle stesse statuizioni del giudice di merito.

  • l.n. 895/67 artt. 2 e 7 e l.n. 110/75 art. 23 comma 3

    Norme richiamate in relazione ai reati anteriori riguardanti la stessa arma; la Corte ha valutato la relazione tra i precedenti reati e la presente contestazione e ha confermato il concorso materiale possibile tra le fattispecie.

Massime di principio

  • La ricettazione e la detenzione illegale di arma sono fattispecie distinte: il reato di ricettazione si perfeziona con l'acquisizione del possesso della cosa proveniente da reato e puo concorrere materialmente con la detenzione illegale.
  • Per configurare la ricettazione non e sempre necessario ricostruire ogni dettaglio dell'acquisizione; la provenienza delittuosa puo desumersi dalla natura e dalle caratteristiche del bene e dalle risultanze processuali.
  • Il divieto di reformatio in pejus impedisce al giudice d'appello di aggravare la posizione dell'imputato rispetto alla pena base determinata in primo grado se non sussistono efficaci impugnazioni da parte della parte pubblica; la Corte di cassazione puo correggere la violazione rideterminando la pena ove possibile.
  • Le censure di merito sulla valutazione della prova richiedono, in cassazione, la dimostrazione di un travisamento o di una contraddittorieta processuale specifica e non possono tradursi in una semplice rivalutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito.
  • Quando la rettifica richiesta riguarda soltanto la determinazione della pena e non necessita di nuovi accertamenti, la Corte puo intervenire senza rinvio ai sensi dell'art. 620 cod. proc. pen.

Testo integrale

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