Cassazione Penale, Sentenza n. 44319/2024 del 04/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) inosservanza degli artt. 191, commi 1 e 2 e 178 lett. c) c.p.p. con riferimento all'utilizzo dell'esito dell'accertamento tecnico sul tasso alcolemico eseguito su richiesta della Polizia giudiziaria senza che l'imputato fosse stato avvertito della facoltà di farsi assistere da difensore ai sensi dell'art. 114 d.lgs. 28/07/1989 n.271; (2) vizio di motivazione nella decisione di non concedere le attenuanti generiche nella loro massima estensione, nonostante il comportamento collaborativo e la rinuncia a diversi motivi di appello, con richiamo a un precedente per guida in stato di ebbrezza del 2004; (3) violazione dell'art. 597, comma 3, c.p.p., per un presunto aumento per continuazione nel calcolo della pena oltre quanto disposto dal giudice di primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la questione non potesse essere esaminata in cassazione perché l'imputato aveva rinunciato a gran parte dei motivi d'appello, e la giurisprudenza consolidata esclude che il giudice d'appello o di legittimità debbano rilevare d'ufficio o motivare sui capi oggetto di rinuncia; sul secondo motivo ha ritenuto non contraddittoria la motivazione della Corte territoriale: è legittimo riconoscere le attenuanti generiche ma non nella loro massima estensione se ricorrono elementi che qualificano la gravità della condotta (alto grado di colpa, gravi conseguenze, precedente di guida in stato di ebbrezza); sul terzo motivo ha ritenuto infondato il rilievo perché la Corte d'appello ha assorbito la contravvenzione nel delitto aggravato e ha ricalcolato la pena sulla base della fattispecie più grave, senza applicare un aumento per continuazione non previsto in primo grado. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 589-bis c.p.
Riferimento alla fattispecie di omicidio stradale (comma 1, 2 e 8): la Corte d'appello ha applicato il comma 8 per le plurime vittime e la Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione della gravità alla base del trattamento sanzionatorio
art. 186, comma 2, lett. c) d.lgs. 30/04/1992 n.285
Norma sulla guida in stato di ebbrezza: il primo giudice aveva contestato anche la contravvenzione che poi la Corte d'appello ha ritenuto assorbita nel delitto
art. 191 c.p.p.
Norma procedurale richiamata nel ricorso in relazione alla validità degli atti di accertamento; la Cassazione ha però escluso l'esame perché la questione era relativa a capi di decisione oggetto di rinuncia
art. 178 lett. c) c.p.p.
Nullità rilevabili d'ufficio: la Corte ricorda che, nel caso di rinuncia parziale all'appello, il giudice non è tenuto a rilevare d'ufficio nullità attinenti ai capi rinunziati
art. 114 d.lgs. 28/07/1989 n.271
Disciplina della facoltà di farsi assistere da difensore in sede di accertamenti tecnici; la difesa aveva dedotto la violazione, ma la questione non è stata esaminata per effetto della rinuncia ai motivi d'appello
art. 133 cod. pen.
Principio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti: la Corte ha ritenuto legittimo riconoscere le attenuanti generiche ma limitarne l'estensione tenuto conto della gravità della condotta e degli elementi aggravanti
art. 597 c.p.p.
Effetto devolutivo dell'impugnazione: delimita la cognizione del giudice d'appello ai soli punti oggetto dei motivi proposti; la Corte ha applicato questo principio per escludere l'esame di questioni connesse ai motivi rinunciati
art. 616 c.p.p.
Prevede il versamento alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile: la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000,00 tenuto conto delle ragioni dell'inammissibilità
Sentenza Corte Cost. n.186/2000
Richiamata per giustificare la misura del contributo alla Cassa delle Ammende e per escludere la colpa intenzionale del ricorrente nella proposizione del ricorso
Massime di principio
- La rinuncia parziale ai motivi d'appello limita l'esame in sede di appello e in cassazione: questioni attinenti ai capi oggetto di rinuncia non possono essere rilevate d'ufficio né valutate in cassazione
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche non obbliga il giudice a concederle nella massima estensione se permangono elementi che qualificano la gravità della condotta; il bilanciamento tra attenuanti e aggravanti è rimesso al prudente apprezzamento del giudice
- Se la Corte d'appello assorbe una contravvenzione nel più grave reato aggravato, può ricalcolare la pena sulla base della fattispecie prevalente senza che ciò configuri automaticamente un aumento per continuazione non consentito
- I vizi relativi a modalità di accertamento (es. informativa sulla facoltà di difesa in sede di esame alcolemico) devono essere tempestivamente dedotti e non rinunciati se si intende far valere la nullità in sede di impugnazione
- Il ricorso in cassazione infondato o inammissibile può comportare condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende; valutare attentamente l'ammissibilità prima di proporre ricorso
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