Cassazione Penale, Sentenza n. 44310/2024 del 04/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente, terza estranea, impugnava l'ordinanza del Tribunale di Sassari che aveva rigettato il suo riesame del decreto del Gip del 18/12/2023 con cui era stato disposto il sequestro preventivo (finalizzato alla confisca diretta) di somme fino a euro 941.469,85 riferite alla società Supermercati Europa Sardegna Srl. Il conto sequestrato era intestato alla Rassu ma ritenuto nella disponibilità del marito, Pietro Rinaldo Carta, per una delega incondizionata. I motivi principali contestavano: (1) la valutazione della disponibilità del conto fondata solo sulla presenza della delega; (2) l'inversione dell'onere della prova, con la terza parte onerata di dimostrare che il delegato non aveva poteri gestori; (3) mancata valutazione degli estratti conto e degli atti probatori che potevano dimostrare l'assenza di disponibilità diretta da parte del marito; (4) violazione del divieto di "ne bis in idem" processuale perché il Pubblico Ministero, dopo che un precedente ordine di sequestro era stato annullato dal Tribunale del riesame, aveva impugnato quell'annullamento e nel contempo richiesto (poi ottenuto) un nuovo decreto di sequestro sullo stesso fatto e sulle stesse cose.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato e assorbente l'ultimo motivo. Ha affermato che, benché il Pubblico Ministero possa chiedere un nuovo sequestro dopo l'annullamento di un precedente decreto quando l'annullamento è per motivi formali, non è invece consentito coltivare contemporaneamente due iniziative cautelari (impugnazione dell'annullamento e richiesta di nuovo sequestro) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona, salvo che la nuova richiesta sia fondata su elementi nuovi non valutati. Nel caso concreto il PM non aveva rinunciato all'impugnazione ma aveva successivamente proposto ricorso per cassazione dopo l'adozione del nuovo decreto, creando una situazione di "litispendenza cautelare" che viola il divieto di ne bis in idem. Perciò la Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro del 18/12/2023, ordinando il dissequestro e la restituzione delle somme sequestrate a favore di Anna Clara Rassu.
Norme richiamate
Costituzione, art. 27
Richiamata in relazione ai principi generali del processo penale e alla tutela dei diritti della persona nell'ambito delle misure cautelari; evocata rispetto alla legittimità procedurale delle iniziative cautelari ripetute.
Codice di procedura penale, art. 125
Norma rilevante nel contesto delle impugnazioni incidentali e delle forme processuali di riesame delle misure cautelari; usata come riferimento procedurale nei motivi dedotti.
Codice di procedura penale, art. 292, comma 2, lett. c)
Richiamata relativamente ai presupposti per il riesame e la valutazione degli elementi probatori in ordine alle misure cautelari reali.
Codice di procedura penale, art. 322-ter
Norma riferita al sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la sua interpretazione nel giudizio riguarda i presupposti della misura e la corretta individuazione del soggetto nella disponibilità del bene sequestrato.
D.Lgs. n. 74/2000, artt. 2 e 10-bis
Norme sostanziali che individuano i reati (illecito fiscale) ai quali il Gip aveva collegato il sequestro preventivo come profitto dei reati contestati al marito; citate per contestualizzare la finalità del sequestro.
Codice di procedura penale, art. 626
Richiamato per l'obbligo di comunicazione all'autorità competente dopo la decisione di annullamento (indicazione procedurale sulla comunicazione al Procuratore generale in sede).
Massime di principio
- Il Pubblico Ministero può richiedere un nuovo sequestro dopo l'annullamento di un precedente decreto quando l'annullamento sia per motivi esclusivamente formali, ma in tal caso deve scegliere: o coltivare l'impugnazione dell'annullamento o promuovere la nuova azione cautelare; non è consentito coltivare entrambe le iniziative contemporaneamente.
- La valutazione della "litispendenza cautelare" è ex ante: la coesistenza di due iniziative (impugnazione dell'annullamento e nuova richiesta cautelare) al momento in cui è assunta la seconda iniziativa determina l'inefficacia della seconda per violazione del divieto di ne bis in idem tra procedimenti.
- Se la nuova domanda di sequestro si basa su elementi effettivamente nuovi e non valutati, il PM può procedere con la nuova iniziativa, ma allora non può contemporaneamente coltivare l'impugnazione; la presenza di elementi nuovi richiede che siano concretamente indicati e non meramente eventuali.
- Il sequestro di somme intestate a terzi (es. coniuge) fondato sulla mera esistenza di una delega bancaria richiede una valutazione probatoria effettiva della disponibilità: non è sufficiente la sola delega per ritenere automaticamente la disponibilità del delegato senza adeguata istruttoria.
- L'onere di provare la reale pertinenza o disponibilità di beni rispetto all'indagato è in capo all'autorità che chiede la misura; non deve determinarsi un'ingiustificata inversione dell'onere della prova a carico del terzo titolare del conto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44308/2024 del 04/12/2024
- Sentenza penale · 4 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44309/2024 del 04/12/2024
- Sentenza penale · 4 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44311/2024 del 04/12/2024
- Sentenza penale · 4 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44314/2024 del 04/12/2024
- Sentenza penale · 4 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44319/2024 del 04/12/2024
- Sentenza penale · 4 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44320/2024 del 04/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →