Cassazione Civile, Sentenza n. 9115/2021 del 01/04/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la revoca, disposta con decreto del Direttore Amministrativo n.1466/1999, del precedente decreto del 26 giugno 1998 che aveva aumentato la sua "retribuzione di posizione" a L.40.000.000 annui. Chiedeva l'accertamento dell'illegittimità della revoca, il ripristino delle erogazioni pensionistiche antecedenti e il pagamento di interessi e rivalutazione. Sosteneva che per la sua posizione non sussisteva illegalità: l'aumento sarebbe rimasto entro i limiti previsti dal CCNL e, a suo avviso, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.80/1998 gli atti di gestione erano di competenza dirigenziale; inoltre invocava il principio di intangibilità dei diritti acquisiti e censurava il rilievo della Ragioneria Provinciale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente non avesse rispettato gli obblighi di specificazione e riproduzione documentale imposti dall'art. 366 n.6 c.p.c. (non sono state riportate integralmente la motivazione del decreto impugnato, i rilievi della Ragioneria provinciale né altri atti essenziali). Ha inoltre osservato che la presunta differenza di posizione rispetto ad altri dirigenti è un giudizio comparativo e non un "fatto storico" suscettibile di censura ai sensi dell'art. 360 n.5 c.p.c. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio; è stata altresì richiamata la possibilità del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n.115/2002 come modificato.
Norme richiamate
art. 360 cod. proc. civ. (n.3 e n.5)
Richiamato per inquadrare i motivi di ricorso: n.3 (violazione di norme di legge) e n.5 (omesso esame di fatto decisivo). La Corte ha precisato che l'art.360 n.5 post-riforma tutela solo l'omesso esame di fatti storici emergenti dagli atti, non di giudizi comparativi sulle posizioni dei dirigenti.
art. 366 cod. proc. civ. (n.6)
Usato per dichiarare l'inammissibilità: le censure fondate su atti e documenti richiedono la trascrizione delle parti rilevanti e indicazione precisa della loro collocazione processuale; la mancata riproduzione ha reso impossibile l'esame della questione.
art. 369 cod. proc. civ. (n.4)
Richiamato insieme all'art.366: obbligo di produrre o indicare i documenti in sede di legittimità; assolto in parte ma non sufficiente a superare i requisiti di specificazione.
art. 132 cod. proc. civ. (n.4)
Rilevato in relazione al difetto di motivazione: la mancata esposizione degli elementi decisivi può integrare vizio motivazionale solo se determinante rispetto ai requisiti dell'art.132 n.4; qui la Corte ha escluso che la censura posta rientri in tale fattispecie.
d.lgs. n.165/2001 (artt. 4, 16, 24, 27, 70)
Norme richiamate dal ricorrente per contestare competenze e procedure nella gestione del personale pubblico; la Corte non ha però pronunciato una valutazione di merito su questi articoli a causa dell'inammissibilità del ricorso per carenza documentale.
CCNL per il quadriennio 1994/1997 (artt. 37, 38, 40, 41) e CCNL biennio economico 1996/1997 (art.5) / CCNL 5.3.1998 (art.27)
Richiamati dal ricorrente per sostenere che la rideterminazione della retribuzione di posizione potesse avvenire senza ripetere l'intera procedura annuale; la Corte non ha esaminato il merito normativo per carenza di documentazione inerente (es. mancanza del decreto impugnato e della prova dell'aumento del fondo).
Citosufficiente al ricorrente per affermare che le competenze gestorie erano riservate ai dirigenti; la Corte non ha deciso sul punto per le ragioni formali sopra indicate.
artt. 1175, 1324, 1428 cod. civ.
Richiamati dal ricorrente per il principio generale di correttezza e materia contrattuale e per l'intangibilità dei diritti acquisiti; la Corte non ha risolto tali questioni di diritto sostanziale per inammissibilità del ricorso.
D.P.R. n.115/2002, art.13 (comma 1 quater e 1-bis) e L. 24.12.12 n.228
Usati per disporre l'eventuale raddoppio del contributo unificato e per dare atto delle condizioni processuali che ne consentono l'applicazione.
Giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. n.34469/2019; n.34476/2019; altre richiamate)
Richiamate per affermare i principi sull'ammissibilità del ricorso per cassazione in presenza di censure fondate su atti processuali e per chiarire il contenuto applicativo dell'art.360 n.5 dopo le novellazioni: obbligo di riprodurre e indicare documenti e limitazione del vizio di omesso esame ai soli fatti storici.
Massime di principio
- In Cassazione le censure fondate su atti o documenti del processo di merito richiedono la riproduzione integrale o la trascrizione delle parti rilevanti e l'indicazione precisa della loro collocazione nel fascicolo; la mancata ottemperanza rende il ricorso inammissibile.
- Dopo la riforma dell'art.360 n.5 c.p.c., l'omesso esame è rilevante solo se riguarda un 'fatto storico' emerso dagli atti e decisivo; giudizi comparativi o valutazioni discretive del merito (es. graduazioni comparative fra dirigenti) non rientrano in questa fattispecie e non possono essere censurati in Cassazione con quel mezzo.
- Quando il ricorso verte su profili di legittimità di atti amministrativi complessi (es. rispetto delle procedure del CCNL), è essenziale allegare e riprodurre gli atti amministrativi impugnati e i pareri decisivi (es. verifiche sulla consistenza del fondo), altrimenti il giudice di legittimità non può esaminare il merito.
- Il principio di intangibilità dei diritti acquisiti non è automaticamente applicabile se l'atto che ha determinato il vantaggio è nullo: la valutazione sulla nullità e sulla riconoscibilità dell'errore richiede esame documentale e motivazione di merito.
- I costi e l'onere processuale possono gravare sul ricorrente che propone ricorso inammissibile per carenze formali; è opportuno valutare i rischi (anche economici come il raddoppio del contributo unificato) prima di proporre ricorso per cassazione.
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