Cassazione Civile, Sentenza n. 9108/2021 del 01/04/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato (addetto I° livello) con decorrenza 1/11/2013 e la dichiarazione di nullità/illegittimità del licenziamento orale intimato il 13/9/2016, sostenendo che il licenziamento fosse ritorsivo per il rifiuto di aderire a un nuovo modello contrattuale imposto dal datore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha confermato le valutazioni della Corte d'appello e del Tribunale: non risultano provati elementi che attestassero una effettiva estromissione del ricorrente dal rapporto per iniziativa aziendale e non è stata dimostrata la sussistenza di un licenziamento. I giudici di merito hanno ritenuto che gli scambi documentali evidenziassero una sospensione delle determinazioni aziendali in attesa di una decisione del ricorrente, non una volontà unilaterale di risolvere il rapporto da parte della società. Il ricorso è rigettato; il ricorrente è condannato alle spese di giudizio (euro 200,00 per esborsi e euro 5.250,00 per compensi, oltre accessori).
Norme richiamate
Legge 10/11/2012 n.92, art.1 comma 47 (cd. rito Fornero)
La norma estende il rito speciale delle impugnazioni di licenziamento anche ai casi che richiedono l'accertamento della qualificazione del rapporto. La Corte osserva che, comunque, la mancata applicazione del rito poteva essere dedotta solo se fosse stato mostrato un concreto pregiudizio processuale; inoltre il giudice può decidere sulla questione di più agevole soluzione (economia processuale).
D.lgs. 10 settembre 2003 n.276, art.69-bis
Evocata dal ricorrente in relazione alla conversione di rapporti, ma la Corte ha ritenuto non necessario e non provato l'accertamento dell'inquadramento ai fini della decisione sulla conclusione del rapporto, essendo prevalsa la carenza di prova circa un atto datoriale di risoluzione.
D.lgs. 7 settembre 2015 n.81, art.2 comma 1
Riferito dal ricorrente per sostenere la natura subordinata del rapporto; la Corte non ha proceduto ad un autonomo accertamento della natura del rapporto avendo ritenuto assorbente la mancanza di prova di estromissione per iniziativa aziendale.
Codice di procedura civile, art.360 comma 1 n.3
Fondamento per censurare la sentenza per 'omesso esame circa un fatto decisivo'. La Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità sui fatti e la necessità che la parte indichi con precisione il fatto storico omesso e la sua decisività.
Codice di procedura civile, art.115
Richiamato dal ricorrente in tema di valutazione della prova; la Corte ricorda che il vizio invocato non può trasformarsi in una rivalutazione del merito delle prove, salvo ipotesi specifiche previste dalla giurisprudenza (prove non dedotte o valutate senza apprezzamento critico).
La Corte ribadisce la regola dell'onere della prova: il lavoratore che impugna un licenziamento deve provare l'esistenza del licenziamento (la manifestazione di volontà datoriale di porre fine al rapporto); la dedotta volontà del datore di lavoro è fatto costitutivo della domanda e non può essere desunta dalla sola cessazione di fatto della prestazione.
Codice di procedura civile, art.348-ter
Richiamato in relazione al principio che in caso di doppia conforme il sindacato di legittimità è limitato; il ricorso per Cassazione non può proporre una rivalutazione dei fatti gia' pacifici tra giudici di merito.
Costituzione, artt.24 e 111
Citati in relazione al principio processuale della 'ragione più liquida' che consente al giudice di decidere sulla questione di più agevole soluzione per ragioni di economia processuale e celerità.
Massime di principio
- In caso di controversia sulla cessazione di un rapporto di lavoro, chi agisce per ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento ha l'onere di provare l'esistenza del licenziamento come fatto costitutivo della domanda; la sola cessazione di fatto della prestazione non è sufficiente.
- Se è in contestazione il 'quomodo' della cessazione (licenziamento vs dimissioni/cessazione di fatto), il lavoratore deve dimostrare atti o comportamenti idonei a manifestare la volontà datoriale di porre fine al rapporto; la prova della scelta alternativa (es. dimissioni) grava sull'employer che la eccepisce.
- Il giudice di merito può decidere la controversia focalizzandosi sulla questione di più agevole soluzione (principio della ragione più liquida) anche in presenza di questioni preliminari sulla qualificazione del rapporto, purché la decisione sia congruamente motivata.
- La mancata utilizzazione del rito speciale per i licenziamenti (rito Fornero) è censurabile in Cassazione solo se viene dimostrato un concreto pregiudizio procedurale o interesse alla rimozione del vizio; la sola asserzione formale della violazione del rito non è sufficiente.
- Le censure in Cassazione che si fondano su una diversa valutazione delle risultanze probatorie dei giudici di merito sono generalmente inammissibili: il rimedio è limitato ai casi in cui vi sia violazione di legge o omesso esame di fatto decisivo, efficacemente individuato e documentato.
- Quando si contesta una risoluzione non formalizzata (licenziamento orale, comportamenti concludenti), è essenziale produrre elementi probatori chiari e specifici idonei a dimostrare la volontà aziendale di estromettere il lavoratore; scambi informali o sospensioni di decisione possono non essere interpretati come licenziamento.
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