Cassazione Civile, Sentenza n. 9113/2021 del 01/04/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Domanda di condanna delle convenute al pagamento di Euro 322.696,85 a titolo di integrazione del compenso percepito per l'incarico di direttore generale della AUSL n.10 svolto dal 1.1.2000 al 31.12.2007; ricorso per cassazione affidato a tre motivi per violazione e falsa applicazione di norme in materia di disciplina dei compensi dei manager sanitari e questioni di prescrizione e omessa pronuncia su spese
La decisione
Dopo la notifica del ricorso, il ricorrente principale ha dichiarato di rinunciarvi e la rinuncia è stata accettata dalla controricorrente, la quale ha contestualmente rinunciato al proprio ricorso incidentale. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. per rinuncia, senza pronuncia sul merito e senza decidere sulle spese; ha altresì rilevato che l'art. 13 c.1 quater del D.P.R. n.115/2002 non è applicabile in caso di estinzione.
Norme richiamate
art. 3 c. 6 d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502
Norma richiamata dal ricorrente a fondamento delle pretese retributive dei dirigenti sanitari; la Corte non ha esaminato il merito e quindi non ha fornito un'interpretazione sostanziale della norma
d.lgs. 30 dicembre 1993 n. 517
Richiamato come modifica normativa collegata alla disciplina dei compensi; invocato dal ricorrente ma non valutato nel merito a causa dell'estinzione
D.P.C.M. 19 luglio 1995 n. 502 (art. 1 c.5 e art. 2 c.5) e successive modifiche
Norme regolamentari richiamate dal ricorrente per la determinazione/adeguamento dei compensi; nessuna valutazione sostanziale operata dalla Corte per effetto dell'estinzione
art. 3 bis d.lgs. 19 giugno 1999 n. 229
Ulteriore norma normativa collegata alla materia della governance sanitaria richiamata dal ricorrente; non esaminata nel merito
art. 2940 n. 5 cod. civ.
Richiamato dal ricorrente (prescrizione) come linea di doglianza; la Corte non ha deciso sulla sua applicazione concreta per effetto dell'estinzione del giudizio
art. 360 c.1 n.3 e n.5 cod. proc. civ.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge, omessa o insufficiente motivazione); sono i mezzi invocati dal ricorrente ma non sono stati esaminati nel merito a causa della rinuncia
artt. 2222, 2225 e 2333 cod. civ.
Norme richiamate dalla resistente incidentale per contestare la qualificazione giuridica dell'incarico (es. contratto d'opera) e l'eventuale inidoneità della domanda di adeguamento del compenso; non valutate nel merito
art. 391 cod. proc. civ.
Applicata dalla Corte per dichiarare l'estinzione del giudizio in conseguenza della rinuncia del ricorrente e dell'accettazione da parte della controparte
art. 13 c.1 quater D.P.R. n. 115/2002
La Corte ha rilevato, richiamando precedenti (Cass. n. 19071/2018; n. 31732/2018), che tale disposizione non trova applicazione in caso di estinzione del giudizio per rinuncia, trattandosi di ipotesi diversa dal rigetto, dall'inammissibilità o dall'improponibilità
Massime di principio
- La rinuncia al gravame, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c. e impedisce una pronuncia sul merito della controversia
- L'estinzione per rinuncia non equivale a una decisione di rigetto o di inammissibilità: norme che gravano la parte soccombente (o prevedono specifiche conseguenze) possono non trovare applicazione quando il processo si estingue
- La rinuncia di una parte può estinguere anche i ricorsi incidentali se la controparte accetta; quindi la rinuncia deve essere valutata attentamente se si intende preservare diritti sostanziali o questioni di diritto
- In situazioni analoghe, per ottenere una pronuncia sostanziale è necessario evitare la rinuncia o, se si rinuncia per motivi strategici, prevedere disposizioni concordate sulle spese e sugli effetti della rinuncia
- Il giudice, in caso di estinzione, di norma non decide sulle spese del grado salvo diversi accordi o profili di legge espressamente richiamabili
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 1 apr 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 9108/2021 del 01/04/2021
- Sentenza lavoro · 1 apr 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 9112/2021 del 01/04/2021
- Sentenza lavoro · 1 apr 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 9114/2021 del 01/04/2021
- Sentenza lavoro · 1 apr 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 9115/2021 del 01/04/2021
- Sentenza lavoro · 1 apr 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 9116/2021 del 01/04/2021
- Sentenza lavoro · 1 apr 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 9117/2021 del 01/04/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →