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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 9113/2021 del 01/04/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Domanda di condanna delle convenute al pagamento di Euro 322.696,85 a titolo di integrazione del compenso percepito per l'incarico di direttore generale della AUSL n.10 svolto dal 1.1.2000 al 31.12.2007; ricorso per cassazione affidato a tre motivi per violazione e falsa applicazione di norme in materia di disciplina dei compensi dei manager sanitari e questioni di prescrizione e omessa pronuncia su spese

La decisione

Dopo la notifica del ricorso, il ricorrente principale ha dichiarato di rinunciarvi e la rinuncia è stata accettata dalla controricorrente, la quale ha contestualmente rinunciato al proprio ricorso incidentale. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. per rinuncia, senza pronuncia sul merito e senza decidere sulle spese; ha altresì rilevato che l'art. 13 c.1 quater del D.P.R. n.115/2002 non è applicabile in caso di estinzione.

Norme richiamate

  • art. 3 c. 6 d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502

    Norma richiamata dal ricorrente a fondamento delle pretese retributive dei dirigenti sanitari; la Corte non ha esaminato il merito e quindi non ha fornito un'interpretazione sostanziale della norma

  • d.lgs. 30 dicembre 1993 n. 517

    Richiamato come modifica normativa collegata alla disciplina dei compensi; invocato dal ricorrente ma non valutato nel merito a causa dell'estinzione

  • D.P.C.M. 19 luglio 1995 n. 502 (art. 1 c.5 e art. 2 c.5) e successive modifiche

    Norme regolamentari richiamate dal ricorrente per la determinazione/adeguamento dei compensi; nessuna valutazione sostanziale operata dalla Corte per effetto dell'estinzione

  • art. 3 bis d.lgs. 19 giugno 1999 n. 229

    Ulteriore norma normativa collegata alla materia della governance sanitaria richiamata dal ricorrente; non esaminata nel merito

  • art. 2940 n. 5 cod. civ.

    Richiamato dal ricorrente (prescrizione) come linea di doglianza; la Corte non ha deciso sulla sua applicazione concreta per effetto dell'estinzione del giudizio

  • art. 360 c.1 n.3 e n.5 cod. proc. civ.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge, omessa o insufficiente motivazione); sono i mezzi invocati dal ricorrente ma non sono stati esaminati nel merito a causa della rinuncia

  • artt. 2222, 2225 e 2333 cod. civ.

    Norme richiamate dalla resistente incidentale per contestare la qualificazione giuridica dell'incarico (es. contratto d'opera) e l'eventuale inidoneità della domanda di adeguamento del compenso; non valutate nel merito

  • art. 391 cod. proc. civ.

    Applicata dalla Corte per dichiarare l'estinzione del giudizio in conseguenza della rinuncia del ricorrente e dell'accettazione da parte della controparte

  • art. 13 c.1 quater D.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha rilevato, richiamando precedenti (Cass. n. 19071/2018; n. 31732/2018), che tale disposizione non trova applicazione in caso di estinzione del giudizio per rinuncia, trattandosi di ipotesi diversa dal rigetto, dall'inammissibilità o dall'improponibilità

Massime di principio

  • La rinuncia al gravame, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c. e impedisce una pronuncia sul merito della controversia
  • L'estinzione per rinuncia non equivale a una decisione di rigetto o di inammissibilità: norme che gravano la parte soccombente (o prevedono specifiche conseguenze) possono non trovare applicazione quando il processo si estingue
  • La rinuncia di una parte può estinguere anche i ricorsi incidentali se la controparte accetta; quindi la rinuncia deve essere valutata attentamente se si intende preservare diritti sostanziali o questioni di diritto
  • In situazioni analoghe, per ottenere una pronuncia sostanziale è necessario evitare la rinuncia o, se si rinuncia per motivi strategici, prevedere disposizioni concordate sulle spese e sugli effetti della rinuncia
  • Il giudice, in caso di estinzione, di norma non decide sulle spese del grado salvo diversi accordi o profili di legge espressamente richiamabili

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