Cassazione Civile, Sentenza n. 9114/2021 del 01/04/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità di servizio maturata presso i Consolati prima dell'immissione nei ruoli del Ministero. Il ricorrente sosteneva che vi fosse un unico rapporto di lavoro senza soluzione di continuità, nonostante formali atti di risoluzione e successiva immissione in ruolo conseguente al superamento di concorso; invocava la giurisprudenza UE sulle trasformazioni di rapporti a termine e la disciplina sul riconoscimento dell'esperienza professionale tra Stati membri
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il rapporto instaurato con contratti ai sensi degli artt. 152 e ss. del d.P.R. n. 18/1967 (personale assunto a livello locale per le rappresentanze estere) e l'ulteriore rapporto di impiego derivante dall'immissione nei ruoli del Ministero tramite concorso (legge n. 662/1996) sono giuridicamente distinti e autonomi. La Corte ha ritenuto che la procedura concorsuale e la disciplina speciale applicabile al personale consolare producano efficacia novativa e giustifichino il frazionamento dell'anzianità; ha escluso l'applicabilità dell'Accordo Quadro sulla disciplina dei contratti a tempo determinato (Direttiva 1999/70/CE) poiché il rapporto precedente non era a tempo determinato; ha altresì ritenuto irrilevanti i profili di diritto UE evocati dal ricorrente (art. 45 TFUE e art. 7 del regolamento n. 1612/68) percheé non prospettata discriminazione fondata sulla cittadinanza. Condanna del ricorrente alle spese di giudizio (liquidate in Euro 5.000,00 per competenze professionali più rimborsi) e annotazione delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato ove applicabile.
Norme richiamate
d.P.R. n. 18/1967 (artt. 152 e ss., art. 154, art. 166, art. 167)
La Corte interpreta la disciplina dei rapporti instaurati ai sensi degli artt. 152 e ss. come speciale e autonoma rispetto all'impiego ordinario nei ruoli del Ministero; tali contratti sono destinati a soddisfare specifiche esigenze di servizio delle rappresentanze estere e la loro disciplina giustifica il frazionamento dell'anzianità rispetto all'eventuale successiva immissione in ruolo
Legge n. 662/1996 (art. 1, comma 134 e ss.)
«gli impiegati a contratti così immessi nei ruoli sono destinati, quale sede di prima destinazione, a prestare servizio presso l'amministrazione centrale per un periodo minimo di due anni"
La procedura concorsuale prevista per l'immissione nei ruoli comporta l'instaurazione di un nuovo rapporto di impiego, con vincoli e destinazioni diversi rispetto al precedente contratto locale: la norma evidenzia l'intenzionalità legislativa di trattare l'immissione nei ruoli come atto novativo
d.lgs. n. 165/2001 (art. 45 e art. 31 richiamati)
«le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri per i servizi che si prestano all'estero ... sono disciplinati, limitatamente al periodo di servizio ivi prestato, dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18"
Conferma la specialità della disciplina applicabile al personale non diplomatico in servizio all'estero e limita tale regime al periodo di servizio all'estero; la Corte esclude l'applicabilità dell'art. 31 (cessione del contratto) perché nel caso si è verificata instaurazione di un nuovo rapporto a seguito di concorso e dimissioni dal precedente
Direttiva 1999/70/CE (Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato)
La Corte ritiene la direttiva non applicabile alla vicenda perché il rapporto precedente era a tempo indeterminato; le pronunce UE citate in tema di trasformazione di rapporti a tempo determinato non possono essere estese a casi in cui il precedente rapporto non rientra nell'ambito dell'Accordo Quadro
Regolamento CE n. 1612/68 (art. 7) e art. 45 TFUE (ex art. 39 TCE)
La Corte esclude l'applicazione delle norme sul riconoscimento dell'esperienza tra Stati membri e del divieto di discriminazione per cittadinanza perché nella fattispecie non era stata allegata una discriminazione tra lavoratori di differenti Stati membri; l'argomento relativo al riconoscimento dell'anzianità in base a tali principi risulta quindi non pertinente
d.lgs. n. 103/2000 (art. 2 richiamato nella giurisprudenza)
La Corte rileva che le pronunce sull'art. 2 del d.lgs. 103/2000 si riferivano a modifiche normative riguardanti l'unico rapporto a tempo indeterminato regolato dal d.P.R. n. 18/1967; nella presente fattispecie, invece, l'assunzione nei ruoli dopo dimissioni e concorso ha creato un rapporto autonomo, perciò quelle pronunce non sono applicabili
Massime di principio
- Se l'accesso a ruolo avviene mediante concorso e dopo dimissioni/resoluzione del precedente rapporto, la giurisprudenza tende a considerare il nuovo rapporto come autonomo e novativo, salvo prova contraria molto precisa
- I contratti stipulati ai sensi del d.P.R. n. 18/1967 per il personale assunto a livello locale nelle rappresentanze estere sono disciplinati in modo speciale e la loro anzianità non si estende automaticamente all'impiego successivo nei ruoli centrali
- La semplice identità delle mansioni, dell'inquadramento o della sede non basta a dimostrare l'unicità del rapporto se sussistono atti formali e condizioni di legge che instaurano un nuovo rapporto (es. concorso, destinazione diversa, disciplina speciale)
- Le norme UE sull'impiego a tempo determinato (Direttiva 1999/70/CE) non si applicano quando il rapporto precedente non era a tempo determinato; analogamente, i principi sul riconoscimento dell'esperienza tra Stati membri rilevano solo se vi è un profilo di discriminazione tra cittadinanze
- Chi intende far valere la continuità del rapporto deve provare l'assenza di volontà novativa e l'effettiva prosecuzione sostanziale del rapporto, non limitandosi a richiamare la continuità delle mansioni o dell'inquadramento
- In sede processuale occorre vigilare sulle regole di notificazione e termini (la Corte ha confermato la validità della spedizione postale del plico da parte del difensore come termine di perfezionamento) e sul requisito di specificità dei motivi in Cassazione: sono richieste ragioni chiare e riconducibili agli artt. di legittimità
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