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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 9116/2021 del 01/04/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente chiedeva l'accertamento del diritto alla stabilizzazione del rapporto di lavoro a seguito di contratti di collaborazione coordinata e continuativa intercorsi nel periodo 1/3/2002-31/12/2006 e il risarcimento del danno per retribuzioni non percepite. In appello era stata riconosciuta la fondatezza della domanda di stabilizzazione (sulla base della legge n. 296/2006, comma 566) ma negato il risarcimento, poiché il diritto alla stabilizzazione dava solo accesso alle procedure previste dalla legge e non la certezza dell'assunzione. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha censurato la Corte d'appello per mancato esame e per omessa pronuncia sulla disapplicazione di atti amministrativi ritenuti illegittimi e ha sostenuto che, una volta riconosciuto il diritto alla stabilizzazione, doveva essere liquidato il danno perché tutti i partecipanti ammessi alla procedura erano poi stati assunti dall'ente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: 1) Violazione dell'onere di specifica indicazione degli atti e dei fatti richiesta dall'art. 366 n. 6 c.p.c.: il ricorso si è limitato a trascrivere le conclusioni di primo grado senza individuare compiutamente il petitum, né localizzare gli atti rilevanti nel fascicolo di merito, impedendo alla Corte di valutare ex actis la censura. 2) Le censure basate sull'art. 360 n. 5 c.p.c. erano in realtà richieste di rinnovato apprezzamento probatorio e non denuncia dell'omesso esame di un fatto decisivo risultante dagli atti; pertanto rientrano nel sindacato di merito non consentito alla Cassazione. Si è quindi ritenuto inammissibile l'appello di cassazione e non sono state disposte spese di causa in favore dell'intimato, essendo rimasto intimato l'istituto.

Norme richiamate

  • Legge n. 296/2006

    La Corte territoriale ha ritenuto che il comma 566, con riferimento al "personale precario" degli Istituti zooprofilattici, sia più ampio rispetto al comma 519 (che riguarda "personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato") e comprenda anche soggetti che avevano svolto attività tramite contratti di collaborazione autonoma, giustificando l'accesso alle procedure di stabilizzazione. Tuttavia la legge disciplina l'accesso alle procedure e non garantisce automaticamente l'assunzione a tempo indeterminato, che resta subordinata a dotazione organica e limiti di spesa.

  • Codice di procedura civile

    art. 360 nn. 4 e 5; art. 366 n. 6; art. 112

    Art. 360 nn. 4 e 5: strumenti per censurare errori di diritto e omesso esame di fatto decisivo, ma il ricorso deve circoscrivere fatti ed atti. Art. 366 n. 6: impone l'onere di indicare specificamente gli atti e i fatti rilevanti nel ricorso per cassazione; la mancata localizzazione e la semplice trascrizione delle conclusioni non soddisfano tale requisito e rendono il ricorso inammissibile. Art. 112 c.p.c.: richiamato in relazione alla domanda di disapplicazione che non costituisce autonoma domanda ma strumento per ottenere tutela sul diritto dedotto.

  • D.P.R. n. 115/2002

    art. 13, comma 1 quater e comma 1-bis

    La Corte ha rilevato la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente nei casi previsti dalla norma.

Massime di principio

  • In cassazione è obbligatorio indicare con precisione i fatti processuali e localizzare gli atti sui quali si fondano le censure; la semplice riproduzione delle conclusioni di merito è insufficiente.
  • La disapplicazione di atti amministrativi illegittimi non può costituire una domanda autonoma: va dedotta come mezzo di tutela del diritto soggettivo allegato e va specificata nel petitum con richiamo puntuale agli atti.
  • Le censure che in realtà richiedono una rinnovata valutazione delle prove o la riconsiderazione del nesso causale tra comportamento e danno esulano dal sindacato di legittimità consentito e sono inammissibili se non collegate all'omesso esame di un fatto decisivo chiaramente identificabile dagli atti.
  • Il riconoscimento del diritto a partecipare alle procedure di stabilizzazione non equivale automaticamente a un diritto all'assunzione definitiva né al risarcimento del danno: l'assunzione è subordinata a condizioni di legge come dotazione organica e limiti di spesa, che incidono sulla certezza dell'assunzione e sulla risarcibilità.
  • Quando si chiede il ristoro di un danno da mancata assunzione è necessario provare il nesso causale e l'oggettiva certezza o ragionevole aspettativa dell'assunzione; la mera ammissione alla procedura non basta se non dimostra che l'assunzione era certa.
  • Le doglianze processuali che invocano violazioni del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato o del tantum devolutum quantum appellatum devono essere formulate con specificità documentale per consentire alla Cassazione di esaminare l'eventuale error in procedendo.

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