Cassazione Civile, Sentenza n. 9117/2021 del 01/04/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia sulla spettanza e il calcolo del trattamento di quiescenza/previdenza (TFR/indennità di fine rapporto) dopo il collocamento a riposo: la ricorrente sosteneva che la conversione del rapporto al diritto italiano (art. 4 legge n. 462/1980, a decorrere dal 10 gennaio 1996) interrompeva la continuità utile ai fini del computo dell'anzianità e che, pertanto, non spettava la liquidazione basata sull'intera anzianità a partire dal 10 luglio 1982; deduceva inoltre prescrizione e novazione del rapporto al momento della conversione. Il Ministero contestava anche l'interpretazione data dalla Corte d'appello a una clausola del contratto originario (c.d. "clausola 10").
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero, confermando il giudicato di merito che aveva accertato il diritto della resistente a percepire il trattamento di quiescenza commisurato all'intera anzianità di servizio dall'10 luglio 1982, ritenendo che la clausola contrattuale (clausola 10) fosse stata interpretata dalla Corte territoriale come differimento della liquidazione e non come esclusione del diritto. La Corte di Cassazione ha inoltre rilevato l'inadeguatezza formale del ricorso (mancata riproduzione/trascrizione nei termini richiesti dei documenti e dei contratti rilevanti) e ha concluso che molte delle censure erano fondate su fatti o documenti non riprodotti nel ricorso, rendendole inammissibili. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il Ministero condannato al pagamento delle spese di giudizio di legittimità.
Norme richiamate
clausola 10 del contratto originario
"connesso con un reddito"
La Corte di merito l'ha interpretata come clausola che non esclude il diritto al trattamento di fine rapporto, ma ne differisce la liquidazione alla cessazione del rapporto successivo; quindi si tratta di differimento, non di esclusione del diritto.
art. 4 legge n. 462/1980
Norma che consente la conversione del rapporto al diritto italiano; la Corte ha considerato rilevante che tale conversione non implichi automaticamente la perdita della continuità di servizio utile ai fini della liquidazione, se il contratto originario contiene clausole che dispongono diversamente.
d.P.R. n. 18/1967 (art. 154, ultimo comma)
Richiamato dal Ministero per sostenere la novazione oggettiva del rapporto col passaggio al regime italiano; la Corte di merito e la Cassazione hanno ritenuto che, alla luce del contratto e della clausola in esame, non si potesse automaticamente affermare una novazione tale da escludere l'anzianità pregressa.
d.P.R. n. 18/1967 (art. 166, ultimo comma) e d.lgs. n. 103/2000
Il ricorrente richiamava la riforma operata dal d.lgs. n. 103/2000 che ha inciso sulla materia; la Corte ha osservato che le preclusioni legislative invocate non sono risultate applicabili nella specie in modo da giustificare l'esclusione del diritto riconosciuto in base alla clausola contrattuale.
Richiamati con riferimento alla prescrizione: il Ministero sosteneva che il diritto del lavoratore fosse prescrittibile già dalla conversione del rapporto; la Corte però ha ritenuto che il diritto a percepire il trattamento di quiescenza sorga alla cessazione definitiva del rapporto, sicché la prescrizione decorre solo dall'eventuale inerzia post-cessazione.
Invocati dal Ministero per sostenere che il nuovo contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana avesse efficacia di nuovo titolo e anzianità computabile solo dalla conversione; la Corte ha valutato la questione in relazione al contenuto contrattuale e all'interpretazione della clausola originaria, ritenendo che non fosse configurabile automatica novazione impeditiva del computo della precedente anzianità.
Richiamato nella censura del Ministero per "travisamento degli atti"; la Corte di Cassazione ha ritenuto la censura inammissibile perché attiene a presunta errata percezione dei fatti che doveva essere proposta con il rimedio straordinario previsto dagli artt. 395 e ss.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; il Ministero aveva impugnato con tale motivo il presunto travisamento, ma la Corte ne ha dichiarato l'inammissibilità per carenza di specificità e per essere, in sostanza, un vizio di fatto improprio per la cassazione.
art. 366 n. 6 e art. 369 n. 4 cod. proc. civ.
Principi procedurali richiamati dalla Corte di Cassazione: in un ricorso per cassazione le censure fondate su atti/documenti del giudizio di merito richiedono la riproduzione/trascrizione e indicazioni puntuali; la mancata osservanza rende le censure inammissibili.
Strumento straordinario per far valere l'errore di fatto; la Corte ha osservato che la censura del Ministero configurava un errore di percezione dei fatti che andava proposto con tale rimedio e non con il ricorso per cassazione.
art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002
Richiamato in relazione alla liquidazione del contributo unificato: la Corte ha ritenuto la norma non applicabile al Ministero, in quanto Amministrazione dello Stato esonerata dall'effettivo versamento tramite prenotazione a debito.
Massime di principio
- Il diritto a ottenere il trattamento di fine rapporto o di quiescenza matura e diventa esigibile con la cessazione definitiva del rapporto; la prescrizione dell'azione inizia a decorrere dal momento della cessazione definitiva, non dalla conversione preventiva del rapporto.
- Le clausole contrattuali possono disciplinare la natura e il momento di liquidazione di indennità di fine rapporto: una clausola che dispone la "differita" liquidazione in caso di stipula di un nuovo contratto collegato a reddito può essere interpretata come differimento della liquidazione e non come esclusione del diritto, salvo chiara e inequivoca disposizione contraria.
- La conversione di un rapporto regolato da legge locale al regime italiano (per effetto di norme come l'art. 4 della legge n. 462/1980) non determina automaticamente, di per sé, l'annullamento della continuità di servizio utile ai fini pensionistici o del TFR: va valutato il contenuto dei singoli atti contrattuali e l'intenzione delle parti.
- In giudizio di cassazione le doglianze fondate su documenti o atti del merito richiedono la riproduzione e l'indicazione puntuale di quei documenti nel ricorso; l'omissione comporta inammissibilità delle censure. Pertanto, chi impugna deve allegare e trascrivere gli estratti contrattuali rilevanti.
- Se la censura attiene a presunto "travisamento" dei fatti da parte del giudice del merito (errore di percezione), il rimedio ordinario non è il ricorso per cassazione ma il mezzo straordinario (art. 395 e ss.), salvo che l'errore costituisca valutazione motivazionale impugnabile in cassazione nei limiti di legge.
- Nei rapporti con Amministrazioni pubbliche, la disciplina sui contributi unificati e oneri processuali può prevedere esenzioni operative (es. prenotazione a debito), che incidono sul riparto degli oneri di procedimento in cassazione.
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