Cassazione Civile, Ordinanza n. 21858/2021 del 30/07/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva rideterminato il maggior reddito di una società operante come stabilimento balneare per l’anno 2005, con recupero di IRAP e IVA. In primo grado la CTP aveva accolto solo parzialmente il ricorso della contribuente, poi in appello la CTR aveva invece accolto l’appello principale della società e rigettato l’appello incidentale dell’Agenzia, ritenendo che l’accertamento non fosse sorretto da prove certe. In cassazione l’Agenzia ha proposto tre motivi: 1) nullità del giudizio per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci, assumendo che la società fosse una società di persone e che vi fosse litisconsorzio necessario; 2) nullità della sentenza per motivazione inesistente/apparente o perplessa, per la intrinseca contraddittorietà della motivazione della CTR; 3) violazione di norme sostanziali in materia di accertamento induttivo e di determinazione dei ricavi ai fini IRAP e IVA, sostenendo che la CTR avesse erroneamente censurato l’uso, da parte dell’Ufficio, degli elementi risultanti dallo studio di settore.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, perché la ricorrente non aveva chiarito in modo adeguato dati decisivi come la forma societaria effettiva all’epoca dei fatti e la posizione dei soci, pur invocando il litisconsorzio necessario. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la motivazione della CTR era intrinsecamente contraddittoria e non consentiva di comprendere l’iter logico seguito: la sentenza impugnata attribuiva all’Ufficio elementi di ricostruzione che non risultavano effettivamente posti a base dell’accertamento e, al tempo stesso, affermava l’assenza di prove certe nonostante avesse escluso come non credibile una delle tesi difensive della contribuente. Il terzo motivo è stato assorbito per effetto dell’accoglimento del secondo. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla CTR dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta nullità per litisconsorzio necessario nel processo tributario; la Corte non esamina nel merito la questione per difetto di autosufficienza del motivo.
Invocato dalla ricorrente insieme alle norme sul contraddittorio; non viene applicato nel merito per l’inammissibilità del motivo.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a tutela del contraddittorio e del giusto processo; il motivo è dichiarato inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Parametro di impugnazione dedotto per le censure di nullità del procedimento e della sentenza.
art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992
Richiamato nel secondo motivo in relazione ai requisiti della sentenza tributaria.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
Richiamato nel secondo motivo a sostegno del vizio motivazionale della sentenza impugnata.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato per il vizio di motivazione apparente/inesistente.
Richiamato con riferimento all’obbligo di motivazione della decisione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Parametro di ricorso dedotto per le violazioni di legge sostanziale in materia tributaria.
art. 39, comma 1, lett. d), DPR 600/1973
Richiamato per la disciplina dell’accertamento e della ricostruzione induttiva dei ricavi.
Richiamato nel terzo motivo insieme all’art. 39 per l’accertamento fiscale.
Richiamato in relazione all’IRAP.
art. 54, comma 4, DPR 633/1972
Richiamato in relazione all’accertamento IVA.
Richiamato in relazione all’accertamento IVA.
Cass. SS.UU. 14815/2008
Richiamata dalla ricorrente per affermare la rilevabilità officiosa del litisconsorzio necessario; la Corte non entra nel merito della questione per inammissibilità del motivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura di omessa integrazione del contraddittorio o di nullità per litisconsorzio necessario è inammissibile se il ricorrente non espone con precisione e autosufficienza i fatti decisivi che sorreggono la dedotta pluralità di parti necessarie.
- La motivazione della sentenza è apparente o intrinsecamente contraddittoria quando non consente di ricostruire con chiarezza l’iter logico-giuridico seguito dal giudice e l’effettiva ragione della decisione.
- Ricorre vizio di motivazione censurabile in cassazione quando il giudice di merito attribuisce all’Ufficio elementi probatori o argomentazioni non corrispondenti alla base reale dell’accertamento e, al contempo, formula conclusioni incompatibili tra loro.
- L’accoglimento di un motivo che incide radicalmente sulla tenuta logica della decisione assorbe le ulteriori censure fondate su violazioni di legge sostanziale riferite al medesimo capo della sentenza.
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