Sentenza n. 14612/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'annullamento della Deliberazione regionale nr. 56/2016 nella parte in cui non include i ricorrenti nell'elenco dei dipendenti provinciali trasferiti presso l'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 7, co. 8, della L.R. del lazio 17/2015.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione regionale n. 56/2016, nella parte in cui non includeva i ricorrenti nell’elenco dei dipendenti provinciali da trasferire presso la Regione Lazio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, originariamente dipendenti della Regione Lazio nell’area della formazione professionale, erano stati trasferiti alla Provincia di Latina e poi assegnati all’Agenzia Latina Formazione e Lavoro S.p.A. A seguito della riallocazione delle funzioni provinciali non fondamentali disposta dalla legge n. 56/2014 e degli atti regionali e provinciali conseguenti, la Regione adottava la deliberazione n. 56/2016, senza includerli nell’elenco del personale da trasferire presso l’amministrazione regionale. Essi deducevano violazione degli artt. 3 e 35 Cost., dell’art. 1372 c.c., dell’art. 11 l. n. 241/1990, di precedenti protocolli e accordi sindacali, dell’art. 4, comma 1, lett. b), d.P.C.M. 26 settembre 2014, del decreto del Presidente della Provincia di Latina n. 43/2015, nonché del principio del legittimo affidamento; denunciavano inoltre eccesso di potere per disparità di trattamento e difetto di istruttoria. La Regione e la Provincia eccepivano il difetto di giurisdizione. Nel corso del giudizio alcuni ricorrenti rinunciavano al ricorso; per un altro ricorrente il processo veniva interrotto per decesso e non veniva riassunto.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione, poiché l’atto impugnato è stato qualificato come atto di macro-organizzazione. Ha dichiarato estinto il giudizio nei confronti dei ricorrenti che avevano rinunciato al ricorso e nei confronti del ricorrente deceduto, in relazione al quale gli eredi non avevano riassunto il processo. Per gli altri ricorrenti ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. La carenza di interesse deriva, da un lato, dalla mancata tempestiva impugnazione delle deliberazioni provinciali che avevano previamente disciplinato la riallocazione del personale, posticipandola rispetto ai dipendenti assegnati all’Agenzia; dall’altro, dall’assenza di prova o notizia della cessazione delle funzioni dell’Agenzia. Il decreto presidenziale provinciale n. 43/2015 e la successiva determinazione dirigenziale n. 1097/2015, non impugnati, avevano infatti escluso i ricorrenti dall’assorbimento nei ruoli regionali, fintantoché l’Agenzia fosse rimasta operativa. Il TAR ha precisato che tali atti costituivano la disciplina applicabile, senza necessità di esaminare la natura del rapporto di lavoro. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 7, comma 8, l.r. Lazio n. 17/2015
Richiamato quale fondamento del trasferimento presso la Regione dei dipendenti provinciali interessati.
Ha ridisegnato l’assetto delle Province e riallocato allo Stato o alle Regioni le funzioni provinciali non fondamentali, tra cui la formazione professionale.
Richiamato quale disposizione processuale applicabile alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
art. 3 Cost.
Invocato dai ricorrenti a sostegno della contestazione dell’esclusione dall’elenco del personale da trasferire.
art. 35 Cost.
Invocato dai ricorrenti a tutela del lavoro.
Invocato dai ricorrenti in relazione alla vincolatività degli accordi richiamati.
Invocato con riferimento agli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento.
art. 4, comma 1, lett. b), d.P.C.M. 26 settembre 2014
Invocato quale parametro della disciplina relativa alla riallocazione del personale provinciale.
Massime di principio
- Quando l’atto impugnato incide sull’assetto organizzativo generale dell’amministrazione e sulla riallocazione delle dotazioni organiche, la relativa controversia rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo quale controversia concernente un atto di macro-organizzazione.
- È inammissibile per carenza di interesse il ricorso contro l’atto finale di riallocazione del personale quando il ricorrente non abbia tempestivamente impugnato gli atti presupposti che hanno previamente disciplinato la sua posizione e determinato la mancata inclusione nel trasferimento.
- La mancata impugnazione degli atti amministrativi presupposti, divenuti efficaci e non contestati, impedisce di ottenere mediante l’impugnazione dell’atto successivo una diversa disciplina della posizione già definita dagli atti anteriori.
- La contestazione dell’esclusione dal trasferimento del personale assegnato a un’agenzia o società strumentale richiede un interesse concreto e attuale; tale interesse può difettare se non risulta cessata l’attività dell’organismo presso il quale il personale continua a essere impiegato.
- La rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio nei confronti del ricorrente rinunciante; in caso di decesso della parte, il mancato deposito della riassunzione comporta l’estinzione del processo nei confronti della parte deceduta e dei suoi eredi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 4 set 2026Sentenza n. 1745/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 4 set 2026Sentenza n. 363/2026 - Campobasso, Sezione 1
- Sentenza · 4 set 2026Sentenza n. 2594/2026 - Palermo, Sezione 4
- Sentenza · 4 set 2026Sentenza n. 2597/2026 - Palermo, Sezione 4
- Sentenza · 4 set 2026Sentenza n. 6815/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
- Sentenza · 4 set 2026Sentenza n. 6814/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →