Sentenza n. 2597/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio della Commissione Medica Locale che aveva attestato l'idoneità alla patente di categoria B e la non idoneità alle patenti di categoria C-C1, determinando la riclassificazione della patente da categoria C a categoria B
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di patente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio sanitario e il relativo certificato, deducendo violazione dell'art. 97 Cost., dell'art. 3 l. 241/1990, dell'art. 23 d.lgs. 59/2011 e dell'art. 119 del Codice della strada, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria, illogicità, contraddittorietà, inadeguatezza e incongruenza della motivazione. Ha sostenuto che la documentazione sanitaria prodotta non evidenziasse criticità tali da giustificare la non idoneità, che il quadro clinico fosse invariato rispetto agli anni precedenti e che la Commissione avesse immotivatamente modificato il precedente giudizio favorevole. Il ricorrente ha inoltre dedotto la violazione del legittimo affidamento e dei principi di buona fede e leale collaborazione. Con motivi aggiunti ha impugnato una successiva relazione dell'ASP, sostenendo che essa costituisse una motivazione postuma del giudizio originario. L'ASP ha eccepito l'inammissibilità del ricorso principale, ritenendo necessario il previo ricorso agli organi sanitari periferici competenti, e ha contestato la natura provvedimentale degli atti impugnati. Quanto ai motivi aggiunti, ha sostenuto che la relazione fosse un atto interno e non provvedimentale.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso principale, sulla base dei chiarimenti della Motorizzazione civile, secondo cui non era stato adottato alcun autonomo provvedimento di recepimento del giudizio sanitario e la riclassificazione della patente da categoria C a categoria B era stata effettuata dall'ASP. Gli atti della Commissione avevano quindi natura provvedimentale ed efficacia direttamente lesiva. È stata respinta anche l'eccezione relativa alla necessità di una previa tutela amministrativa presso gli organi sanitari periferici della Rete Ferroviaria Italiana, poiché i ricorsi amministrativi hanno carattere facoltativo e non sussiste una pregiudiziale amministrativa che condizioni l'accesso al giudice amministrativo. Nel merito, il ricorso principale è stato accolto per difetto di motivazione: la Commissione si era limitata ad affermare la non idoneità alla guida dei veicoli di categoria C senza indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche e medico-sanitarie della decisione. Gli elementi esplicitati dall'amministrazione soltanto nella memoria difensiva non potevano sostituire la motivazione dell'atto. Gli atti impugnati sono stati pertanto annullati, con salvezza dell'adozione di ulteriori provvedimenti adeguatamente motivati. Il ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato inammissibile, poiché diretto contro una relazione interna, non comunicata al ricorrente e predisposta dall'ASP esclusivamente per articolare la difesa nel processo. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione della pubblica amministrazione.
La motivazione è elemento essenziale del provvedimento e deve consentire al destinatario di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dall'amministrazione, garantendo trasparenza, controllabilità e tutela giurisdizionale. Le ragioni indicate per la prima volta nella memoria difensiva non possono colmare il deficit motivazionale dell'atto.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Principi di buona fede e leale collaborazione.
La norma è richiamata dal ricorrente tra i parametri di legittimità dedotti, ma la decisione si fonda specificamente sul difetto di motivazione.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Fissazione sollecita dell'udienza nel merito.
Il riferimento riguarda la misura cautelare adottata nel corso del giudizio, finalizzata alla sollecita definizione del merito.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Avviso della possibile inammissibilità del ricorso introduttivo.
Il TAR ha utilizzato il contraddittorio processuale per sottoporre alle parti la questione relativa alla natura non definitiva e non provvedimentale degli atti impugnati, poi superata all'esito dell'istruttoria.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
La norma è richiamata quale base per la protezione dei dati personali e sanitari nella diffusione della sentenza.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Protezione dei dati relativi alla salute.
La norma è richiamata a fondamento dell'oscuramento dei dati sanitari.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Tutela dei dati relativi alla salute.
La norma è richiamata, nel testo vigente, quale ulteriore fondamento dell'oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Quando un giudizio sanitario produce direttamente effetti lesivi sulla posizione del destinatario e non è seguito da un autonomo provvedimento amministrativo di recepimento, il giudizio stesso ha natura provvedimentale ed è direttamente impugnabile.
- La previa proposizione di un ricorso amministrativo o di una contestazione presso organi amministrativi o sanitari diversi dall'autorità che ha adottato l'atto non costituisce condizione di ammissibilità dell'azione davanti al giudice amministrativo, salvo che una specifica disposizione di legge preveda espressamente una pregiudiziale.
- Un provvedimento che dichiara l'inidoneità psicofisica alla guida deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni tecnico-sanitarie che giustificano la limitazione o il diniego dell'abilitazione; la mera enunciazione dell'esito negativo non soddisfa l'obbligo di motivazione.
- Le ragioni dell'atto amministrativo non possono essere integrate per la prima volta nelle memorie difensive dell'amministrazione, poiché la motivazione deve essere conoscibile dal destinatario al momento dell'adozione del provvedimento.
- Una relazione interna predisposta dall'amministrazione per replicare alle censure processuali, non comunicata al destinatario e priva di autonoma efficacia lesiva, non ha natura provvedimentale e non è autonomamente impugnabile con motivi aggiunti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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