Sentenza n. 363/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento del Piano educativo individualizzato finale a. s. 2025/2026, consegnato a seguito di istanza di accesso agli atti del 26.06.2026, con il quale è stata negata la richiesta di trattenimento della minore interessata, per l’a. s. 2026/2027, presso la Scuola dell’infanzia di -OMISSIS-, nonché dei documenti che ne formano parte integrante, nonché del verbale del GLO n. -OMISSIS- del 03.06.2026 e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Piano educativo individualizzato finale dell'anno scolastico 2025/2026 e verbale del GLO del 3 giugno 2026, nella parte in cui hanno negato il trattenimento della minore presso la scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2026/2027
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori di minore)
Prevale il privato
La controversia
La minore, affetta da una condizione di disabilità e seguita da servizi neuropsichiatrici e psicologici, aveva frequentato la scuola dell'infanzia conseguendo significativi progressi. In vista del passaggio alla scuola primaria, i genitori hanno chiesto, sulla base delle valutazioni cliniche e pedagogiche, la permanenza per un ulteriore anno presso la scuola dell'infanzia. La componente scolastica del GLO si è invece pronunciata per il passaggio alla scuola primaria, ritenendolo coerente con l'inclusione scolastica, l'età dell'obbligo e la possibilità di assicurare misure di sostegno personalizzate. I ricorrenti hanno dedotto: violazione della circolare ministeriale che consente la deroga al passaggio alla scuola primaria per i bambini con disabilità adeguatamente documentata, degli artt. 12 e 13 l. 104/1992 e del principio di accomodamento ragionevole; violazione del procedimento inclusivo previsto dal d.lgs. 66/2017, dai decreti interministeriali sui modelli di PEI e dalle relative linee guida, per mancata valorizzazione delle risultanze del GLO e del PEI e per omessa considerazione del parere dei componenti del GLO; violazione della disciplina sull'inclusione scolastica e dell'art. 24 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, nonché eccesso di potere per illogicità e travisamento del profilo funzionale; violazione dell'art. 3 l. 241/1990, difetto di motivazione rafforzata e sviamento. In particolare, è stato evidenziato che la neuropsichiatra dell'azienda sanitaria, pur invitata, non aveva partecipato alla riunione del GLO, ma aveva trasmesso una relazione favorevole al trattenimento, mentre anche lo psicologo curante aveva raccomandato un ulteriore anno nella scuola dell'infanzia per consolidare le competenze comunicative, relazionali, attentive e di autonomia.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha accolto il ricorso per l'assorbente fondatezza della censura relativa al deficit istruttorio e motivazionale. Ha rilevato che la normativa ministeriale consente, in presenza di adeguata documentazione, la deroga al passaggio alla scuola primaria per bambini con disabilità e che nel caso concreto erano state prodotte certificazioni cliniche circostanziate sulla maggiore adeguatezza, allo stato, della scuola dell'infanzia. Il verbale del GLO e il PEI impugnati hanno invece fondato il diniego su considerazioni pedagogiche, didattiche e organizzative generali, relative all'inclusione e agli strumenti di sostegno disponibili, senza confrontarle concretamente con i bisogni neuropsichiatrici e psicologici specifici della minore. Le valutazioni della neuropsichiatra e dello psicologo sono state sostanzialmente disattese in modo apodittico, senza una motivazione specifica idonea a spiegare perché tali indicazioni cliniche non fossero condivisibili o compatibili con il passaggio alla scuola primaria. Il Collegio ha quindi annullato i provvedimenti impugnati per quanto di ragione, ai fini del trattenimento della minore presso la scuola dell'infanzia già frequentata, in coerenza con le valutazioni neuropsichiatriche e psicologiche. Le spese sono state compensate per la delicatezza della materia.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
definizione della controversia nel merito mediante sentenza in forma semplificata
Consente la definizione immediata del giudizio quando ne ricorrono i presupposti, previo avviso alle parti.
artt. 12 e 13 l. 104/1992
Richiamati quali disposizioni sulla tutela, integrazione e inclusione scolastica delle persone con disabilità.
art. 5-bis l. 104/1992
Richiamato quale fondamento del principio di accomodamento ragionevole nell'ambito della tutela delle persone con disabilità.
art. 7 d.lgs. 66/2017
Richiamato quale disciplina del procedimento inclusivo e della predisposizione del PEI.
art. 3 l. 241/1990
Impone una motivazione adeguata del provvedimento; nel caso concreto il difetto motivazionale è stato ravvisato nella mancata considerazione delle valutazioni neuropsichiatriche e psicologiche.
art. 24 Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità
Richiamato quale parametro della tutela del diritto all'istruzione inclusiva delle persone con disabilità.
circolare MIM n. 100847 del 17 dicembre 2025
È stata interpretata nel senso di consentire, nei casi adeguatamente documentati, la deroga al passaggio alla scuola primaria per bambini di sei anni con disabilità.
decreto interministeriale n. 182/2020
Richiamato, insieme alla disciplina successiva e alle linee guida, quale fonte del procedimento di elaborazione del PEI.
decreto interministeriale n. 153/2023
Richiamato quale fonte integrativa della disciplina del PEI e del procedimento inclusivo.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione scolastica decide sulla permanenza di un alunno con disabilità nella scuola dell'infanzia in deroga al passaggio alla scuola primaria, deve valutare concretamente la documentazione clinica e psicologica relativa ai bisogni individuali dell'alunno, oltre alle generali considerazioni pedagogiche, didattiche e organizzative.
- È viziato per difetto di istruttoria e di motivazione il diniego di trattenimento fondato su considerazioni generali sull'inclusione scolastica e sulla disponibilità di sostegni nella scuola primaria, qualora non spieghi in modo specifico perché le valutazioni neuropsichiatriche e psicologiche favorevoli alla permanenza non siano condivisibili o non siano compatibili con il passaggio.
- Il giudizio del GLO non può appiattirsi sulle sole valutazioni della componente scolastica, ma deve confrontarsi effettivamente con i contributi specialistici acquisiti e con i bisogni funzionali individuali dell'alunno; la loro disattenzione apodittica determina un deficit istruttorio-motivazionale.
- La possibilità ordinaria di predisporre nella scuola primaria misure di sostegno e personalizzazione didattica non esonera l'amministrazione dal verificare se, nel caso concreto e sulla base della documentazione disponibile, la permanenza nella scuola dell'infanzia sia necessaria per consolidare le competenze comunicative, relazionali, attentive e di autonomia.
- La deroga al passaggio alla scuola primaria per un minore con disabilità può essere riconosciuta quando sia adeguatamente documentata e la valutazione amministrativa deve essere coerente con il profilo di funzionamento e con le esigenze neuropsichiatriche e psicologiche individuali.
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