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Legge

L.R. Lazio 17/2015

Legge di stabilità regionale 2016 (1)

Normativa regionaleL.R. Lazio 17/2015Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge di stabilità regionale 2016 del Lazio contiene misure finanziarie e organizzative per il bilancio 2016-2018: addizionale IRPEF, gestione di liquidità, organismo per interventi europei, disposizioni sanitarie e socio-assistenziali, riordino delle ASL, trasferimento di funzioni da province e Città metropolitana, internalizzazione di servizi e varie misure settoriali. Vigore dal 1° gennaio 2016; molte previsioni hanno efficacia limitata agli anni 2016-2018 o a termini specifici.

Legge di stabilità regionale Lazio 2016

Legge di stabilità regionale Lazio 2016

La legge disciplina misure finanziarie, organizzative e di riordino amministrativo per la Regione Lazio, con interventi che incidono sul bilancio 2016-2018, sul sistema sanitario, sul riassetto delle funzioni locali e su varie politiche settoriali. Diverse disposizioni hanno durata limitata a specifiche annualità o termini puntuali, quindi vanno lette tenendo conto del loro orizzonte temporale.

Misure di bilancio e controllo della spesa

La legge collega la programmazione finanziaria regionale al bilancio di previsione 2016-2018 e chiarisce che l’autorizzazione di spesa prevista da leggi regionali che attuano interventi vari va intesa come limite massimo di spesa. Per la quantificazione degli oneri si assumono, per la legislazione vigente alla data di entrata in vigore, gli stanziamenti iscritti nel bilancio 2016-2018.

Addizionale regionale IRPEF

La disciplina dell’addizionale regionale IRPEF, già prevista per il 2015, è estesa anche al 2016. Viene inoltre determinato per il 2016 il gettito di riferimento in 216.778.053 euro, coperto mediante il Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, nello stesso importo.

Gestione della liquidità regionale

La Regione può concedere anticipazioni di liquidità fino a 100 milioni di euro agli enti pubblici dipendenti, alle società controllate, ai propri enti e organismi strumentali, nonché ai consorzi di bonifica e ai consorzi industriali regionali, nel rispetto della disciplina contabile statale. La Giunta è altresì autorizzata, per favorire gli equilibri di bilancio, a porre in essere operazioni di factoring dei crediti indicati dalla norma, con esclusione delle cartolarizzazioni e con cessione dei crediti tramite procedure ad evidenza pubblica.

Organismo strumentale per gli interventi europei

È istituito un organismo strumentale regionale, privo di personalità giuridica e senza nuovi oneri, con esclusiva funzione di gestione degli interventi finanziati con risorse europee. Vi confluiscono crediti e debiti regionali connessi a tali interventi e il patrimonio è costituito dal fondo di cassa e dai relativi rapporti attivi e passivi. La Giunta, sentita la commissione consiliare competente, definisce criteri e modalità di funzionamento. È inoltre previsto un obbligo di relazione semestrale al Consiglio sullo stato dei programmi operativi FESR, FSE e PSR e sull’attività dell’organismo.

Disposizioni sanitarie e socio-assistenziali

La legge introduce la possibilità di rateizzazione, per importi superiori a 500 euro, delle somme oggetto di recupero forzoso, demandando alla Giunta la definizione dei criteri entro 15 giorni dall’entrata in vigore. È imposto a Regione, Consiglio, ASL e aziende ospedaliere l’obbligo di pubblicare sui propri siti l’elenco delle ditte appaltatrici e dei beneficiari dei finanziamenti per edilizia e tecnologie sanitarie, con aggiornamento sullo stato dei lavori. Viene istituito un servizio permanente regionale di reintegrazione familiare e sociale del paziente post-comatoso, finanziato con 400.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016-2018, con ulteriori risorse a decorrere dal 2019 secondo la legge di bilancio.

Riordino delle ASL del Lazio

Sono istituite le ASL Roma 1 e Roma 2 mediante fusione di precedenti aziende; le ASL Roma D, F, G e H assumono rispettivamente le denominazioni Roma 3, Roma 4, Roma 5 e Roma 6. Dal 1° luglio 2017 è prevista una ulteriore rideterminazione delle ASL in RM1, RM2, RM3 e RM4 per Roma Capitale e la restante area della Città metropolitana. Sono abrogate alcune disposizioni previgenti in materia di razionalizzazione sanitaria, con salvezza degli atti e rapporti già sorti. Le fusioni non comportano nuovi oneri e, dopo un anno, le ASL devono indicare in nota integrativa i risparmi conseguiti.

Riordino delle funzioni di Province, Città metropolitana e Regione

La Regione rialloca, con termine di sistema al 31 dicembre 2016, numerose funzioni non fondamentali già esercitate da Città metropolitana di Roma Capitale e province. In via transitoria, tali funzioni passano alla Regione, anche mediante deleghe, avvalimento e convenzioni, con disciplina da approvare entro il 28 febbraio 2016 per gli ulteriori conferimenti a Roma Capitale e comuni. Restano in capo a Città metropolitana e province alcune funzioni in materia di assistenza scolastica, disabili sensoriali e inclusione degli immigrati, mentre la Regione assume la manutenzione della rete viaria regionale e delega alle province e alla Città metropolitana la gestione di strutture formative e di alcune istituzioni di formazione professionale. Sono previsti fondi dedicati per il finanziamento delle funzioni riallocate, oltre a regole per il trasferimento di personale, beni, risorse finanziarie e per la ricollocazione della polizia provinciale in soprannumero. La Giunta deve adottare entro 30 giorni la deliberazione di subentro e di allocazione delle risorse; il subentro della Regione decorre dalla pubblicazione di tale deliberazione.

Personale e trattamento economico

La legge disciplina il trasferimento o ricollocazione del personale provinciale e metropolitano presso la Regione, con stanziamenti dedicati e costituzione di fondi separati per la contrattazione decentrata sul trattamento accessorio. Prevede inoltre regole sul mantenimento dei trattamenti economici già goduti e, per il personale regionale, la riduzione di ulteriori risorse stabili del fondo dirigenti con corrispondente incremento del fondo per il personale non dirigente, a decorrere dagli accordi negoziali 2015.

Internalizzazione dei servizi pubblici

La Regione promuove l’internalizzazione, anche tramite affidamento in house, di servizi connessi all’erogazione delle prestazioni all’utenza, con obiettivo di riduzione della spesa almeno del 10% rispetto al 2013. La Giunta individua i servizi entro 30 giorni dalla legge. I risparmi sono destinati a programmi di salute territoriali e a interventi specifici, come screening femminili e pediatrici, farmaci oncologici innovativi, screening neonatali e farmaci biologici. Le eventuali assunzioni connesse sono limitate al 30% della riduzione di spesa e senza nuovi oneri pubblici.

Altre misure di welfare, inclusione e diritti

Sono istituiti un Fondo per progetti di assistenza personale autogestita, con dotazione iniziale di 500.000 euro per il 2016, e regole per il finanziamento di progetti di vita indipendente e per i relativi controlli. La Regione incentiva il baratto amministrativo negli enti locali che adottano uno specifico regolamento; introduce anche criteri aggiuntivi, oltre all’ISEE, per favorire l’accesso agevolato ai servizi sociali e socio-sanitari per famiglie con persone con disabilità. È previsto un elenco quadriennale per il personale non ricollocabile delle società totalmente controllate da province e Città metropolitana, utilizzabile dalle società regionali in caso di nuove assunzioni. È inoltre previsto un contributo di 35.000 euro per beneficiario NASpi per attività progettuali di inserimento lavorativo, con copertura per il triennio 2024-2026 come risultante dalle successive modifiche richiamate dal testo.

Cultura, turismo, ambiente e altri interventi settoriali

La legge interviene sul sistema culturale e turistico, sulla gestione di strutture culturali provinciali, sulla promozione del cinema e dell’audiovisivo, sullo sviluppo dei piccoli comuni, sulla tutela degli animali, sulla pianificazione paesistica e su iniziative specifiche come l’acquisto di libri per studenti universitari con ISEE fino a 20.000 euro. Prevede anche l’avvio delle procedure per istituire il monumento naturale “Villa e grotte di Nerone e relativa area archeologica marina” nel comune di Anzio, con decreto del Presidente della Regione entro 180 giorni, previo parere consiliare.

Disposizioni finali e decorrenza

La legge entra in vigore il 1° gennaio 2016. Molte misure sono temporalmente circoscritte al 2016 o al triennio 2016-2018; alcune scadenze specifiche riguardano, tra l’altro, la Giunta regionale, i regolamenti attuativi e la presentazione delle domande per contributi o finanziamenti.

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