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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02315/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionario tributi)

La controversia

La controversia trae origine da avvisi di accertamento ICI/IMU emessi per più annualità nei confronti di una società che svolgeva attività estrattiva su terreni qualificati dall'amministrazione come aree edificabili. La contribuente aveva contestato l'assoggettamento all'imposta dei terreni destinati a cava, chiedendo in subordine la rideterminazione del valore imponibile e l'esclusione delle sanzioni. La CTR aveva accolto parzialmente l'appello: aveva escluso l'imposta per un'area ritenuta ritombata e, per l'altra area ancora in attività estrattiva, aveva indicato come parametro il valore di una delibera di Giunta comunale. La società concessionaria ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) violazione del divieto di nova in appello, assumendo che la deduzione dell'avvenuto ritombamento dell'area fosse stata proposta solo in secondo grado; 2) violazione delle norme sull'accertamento del valore delle aree fabbricabili e dell'onere della prova, per avere la CTR rideterminato l'imposta senza considerare il valore contenuto nella delibera consiliare che l'ente riteneva applicabile; 3) nullità della sentenza per aver la CTR superato il valore presuntivo della delibera del Consiglio comunale fondandosi su una delibera della Giunta non approvata dal Consiglio e ritenuta dalla ricorrente frutto di scelta politica e non tecnica.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la questione del ritombamento dell'area non fosse nuova perché già emergente dal ricorso introduttivo e dalla memoria di primo grado, e ha accolto nei limiti indicati il secondo e il terzo motivo. In particolare, ha riconosciuto che la delibera di Giunta comunale sui valori delle aree estrattive poteva essere utilizzata come fonte presuntiva del valore venale, anche se non avente natura imperativa; tuttavia ha censurato la CTR perché aveva fondato la rideterminazione dell'imposta sul solo parametro della delibera giuntale, senza considerare tutti i criteri legali previsti per la determinazione del valore venale delle aree fabbricabili. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 57 d.lgs. n. 546/1992

    nel processo tributario il divieto di nova in appello si applica anche alle eccezioni in senso proprio e impedisce la deduzione per la prima volta in secondo grado di fatti che ampliano il tema della decisione.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato insieme alle altre norme processuali per denunciare un asserito vizio di ultrapetizione/non corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma il motivo è stato ritenuto infondato.

  • art. 345 c.p.c.

    invocato sul divieto di nuove domande/eccezioni in appello, ma la Corte ha escluso che vi fosse una vera novità della questione.

  • art. 24 Cost.

    richiamato a sostegno della censura processuale, senza rilievo decisivo autonomo nella decisione.

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno della censura processuale, senza autonoma incidenza decisoria.

  • art. 5 d.lgs. n. 504/1992

    per le aree fabbricabili il valore imponibile è il valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, da determinarsi considerando zona territoriale, indice di edificabilità, destinazione d'uso, oneri di adattamento e prezzi di mercato di aree analoghe.

  • art. 59 d.lgs. n. 446/1997

    consente ai comuni di determinare periodicamente per zone omogenee i valori venali delle aree fabbricabili al fine di limitare il potere di accertamento e il contenzioso; tali determinazioni hanno natura presuntiva e non imperativa.

  • art. 52 d.lgs. n. 446/1997

    richiamato come base del potere regolamentare comunale in materia tributaria.

  • art. 42 d.lgs. n. 267/2000

    attribuisce al consiglio comunale la competenza sull'istituzione e ordinamento dei tributi, ma non sulla determinazione delle aliquote; la Corte chiarisce il rapporto con il potere di determinare i valori delle aree.

  • art. 48 d.lgs. n. 267/2000

    individua la competenza residuale della giunta per gli atti non riservati dalla legge al consiglio.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova sulla corretta base imponibile e sulla prova contraria rispetto alle presunzioni sui valori delle aree.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in relazione alla valutazione delle prove e degli elementi presuntivi utilizzati dal giudice tributario.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato in relazione al libero convincimento del giudice nella valutazione degli elementi probatori e presuntivi.

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato nel motivo di nullità per asserita violazione dei criteri decisori, senza accoglimento.

  • art. 114 c.p.c.

    richiamato nel motivo di nullità, senza rilievo decisivo autonomo.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato per il tema delle presunzioni semplici usate nella determinazione del valore delle aree.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per la valutazione delle presunzioni semplici e della loro idoneità probatoria.

  • art. 62 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel motivo di nullità, senza decisività autonoma.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il divieto di nova in appello opera per domande ed eccezioni in senso proprio, ma non impedisce la mera produzione o specificazione di elementi già introdotti in primo grado, se la questione sostanziale era già compresa nel thema decidendum.
  • In materia di ICI, la determinazione comunale dei valori delle aree fabbricabili ha natura presuntiva e non imperativa: essa costituisce un parametro di valutazione e un supporto razionale per l'amministrazione e per il giudice, non una fonte normativa inderogabile.
  • La delibera comunale sui valori venali può essere adottata anche dalla Giunta, in quanto il potere non è riservato in via esclusiva al Consiglio quando si tratta di attività di rilevazione e stima dei valori di mercato ai fini dell'accertamento tributario.
  • Il giudice tributario, nel rideterminare il valore imponibile delle aree fabbricabili, non può fondarsi su un solo indice o su un solo atto presuntivo, ma deve considerare i criteri legali complessivi del valore venale previsti dall'art. 5 del d.lgs. n. 504/1992.
  • Le stime o i valori di riferimento fissati dal Comune non esauriscono la prova del valore dell'area: restano valutabili gli ulteriori elementi di mercato e le specifiche caratteristiche del bene, con possibilità per il contribuente e per l'ente di offrire prova contraria.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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