Cassazione Civile, Ordinanza n. 11182/2024 del 26/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria fondata su tredici cartelle di pagamento, per un importo complessivo originario superiore a 20.000 euro. In appello la commissione regionale aveva riconosciuto la legittimità di sette cartelle e ritenuto non maturate le prescrizioni eccepite, valorizzando la regolare notifica delle cartelle e di successivi atti interruttivi. In cassazione il contribuente ha proposto quattro motivi: 1) omesso esame del fatto decisivo rappresentato dalla sopravvenuta riduzione del credito sotto la soglia legale di 20.000 euro, con conseguente asserita nullità della comunicazione preventiva di ipoteca; 2) violazione di legge per errato computo della prescrizione, calcolata dalla notifica delle cartelle invece che dall’anno di imposta, con contestazione della tesi sulla conversione del termine breve in decennale e della efficacia interruttiva della cartella; 3) violazione di legge e difetto di prova della notifica degli atti prodromici alle cartelle; 4) error in procedendo per avere il giudice regionale ritenuto formato il giudicato interno su quattro cartelle, nonostante la reiterazione in appello delle eccezioni già formulate in primo grado.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo e il terzo motivo: il primo perché la dedotta sopravvenuta nullità della comunicazione di iscrizione ipotecaria per riduzione del credito non integra un omesso esame di un fatto storico ex art. 360, n. 5 c.p.c. e, comunque, avrebbe richiesto una domanda specifica non proposta; il secondo perché mirava a un riesame del merito sul computo della prescrizione, e perché la mancata impugnazione delle cartelle preclude la deduzione di fatti anteriori alla notifica, ferma restando l’interruzione della prescrizione operata dalla cartella e la permanenza del termine proprio del tributo; il terzo perché formulato in modo generico e volto anch’esso a contestare in fatto la valutazione del giudice di merito sulla notifica degli atti prodromici. Ha invece ritenuto infondato il quarto motivo, osservando che, a fronte di una sentenza di rigetto relativa a quattro cartelle, il contribuente avrebbe dovuto proporre appello e non limitarsi alla mera riproposizione delle domande ai sensi dell’art. 56 d.lgs. 546/1992, istituto che opera solo per le questioni non esaminate. Nessuna spesa è stata liquidata per mancata costituzione nei termini degli intimati; è stato inoltre dato atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
consente di censurare l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata pronuncia su una nullità o su una questione giuridica non dedotta con domanda specifica.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
non può essere usato per sollecitare un nuovo esame del merito sul computo della prescrizione o sulla valutazione delle notifiche degli atti.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
il vizio processuale dedotto non era configurabile nei termini prospettati dal ricorrente; la critica alla statuizione sul giudicato interno è stata comunque ritenuta infondata.
art. 77, comma 1-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
la riduzione sopravvenuta del credito sotto la soglia prevista non è stata ritenuta deducibile come omesso esame di fatto storico e avrebbe richiesto una domanda autonoma.
art. 26, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato per affermare la regolarità della notifica delle cartelle a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.
la scadenza del termine per impugnare la cartella o altri atti della riscossione non comporta la conversione della prescrizione breve in quella decennale.
art. 56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la mera riproposizione delle eccezioni in appello è consentita solo per le domande non esaminate; se la domanda è stata rigettata occorre proporre appello specifico.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ricorrono i presupposti per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non può essere usato per censurare la mancata pronuncia su questioni giuridiche o su nullità non dedotte con autonoma domanda.
- La cartella di pagamento e gli altri atti della riscossione non acquistano efficacia di giudicato, ma la loro mancata impugnazione determina l’irretrattabilità del credito e preclude la deduzione in sede successiva di fatti estintivi o impeditivi già maturati prima della notifica.
- La notifica della cartella interrompe la prescrizione, ma il nuovo termine resta quello proprio del tributo o del credito sottostante; la mancata opposizione all’atto non converte automaticamente una prescrizione breve in quella ordinaria decennale ex art. 2953 c.c.
- Le censure in cassazione non possono risolversi in una richiesta di nuovo apprezzamento del materiale probatorio o del merito della controversia; la contestazione della prova delle notifiche o della decorrenza della prescrizione va formulata nei limiti consentiti dal sindacato di legittimità.
- In appello, ai sensi dell’art. 56 d.lgs. 546/1992, la riproposizione delle difese è sufficiente solo per le questioni non esaminate dal primo giudice; se la domanda è stata rigettata occorre una vera impugnazione della statuizione.
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