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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34902/2023 del 13/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte della contribuente, di un’iscrizione ipotecaria e degli atti presupposti (estratti di ruolo e cartelle esattoriali) collegati all’intervento dell’agente della riscossione ex art. 499 c.p.c. in una procedura di espropriazione immobiliare pendente davanti al Tribunale di Roma. In primo grado il ricorso era stato accolto solo parzialmente; in appello la decisione sfavorevole alla contribuente è stata confermata. Con il ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, la ricorrente ha dedotto: (1) violazione degli artt. 100 e 102 c.p.c. per avere il giudice d’appello dichiarato inammissibile la censura sulla mancata notifica della comunicazione preventiva ipotecaria, perché proposta solo in appello; (2) violazione dell’art. 140 c.p.c. e delle norme sulla riscossione, sostenendo che alcune cartelle poste a base della procedura ipotecaria fossero state notificate dopo l’intervento ex art. 499 c.p.c. e che l’agente della riscossione non fosse legittimato a intervenire nella procedura esecutiva, oltre che che il titolo esecutivo si sarebbe formato solo successivamente; (3) omessa considerazione della mancata notifica dell’atto presupposto di una cartella relativa a imposta di registro e IVA 2004; (4) nullità per omessa pronuncia sulla decadenza/prescrizione della richiesta esattoriale relativa a una cartella notificata nel 2015 per una pretesa del 2004; (5) violazione degli artt. 139 e 140 c.p.c. per asserita irregolarità delle notifiche delle cartelle, senza adeguata prova delle formalità notificatorie; (6) ulteriore violazione delle norme del d.P.R. 602/1973 e del c.p.c. sul presunto difetto di legittimazione dell’agente della riscossione ad agire nell’esecuzione per conto dell’ente impositore.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la nuova censura sulla mancata notifica della comunicazione preventiva ipotecaria era stata proposta solo in appello, quindi inammissibilmente come domanda nuova nel processo tributario. Ha inoltre osservato che la sentenza impugnata era sorretta da rationes decidendi autonome e che la mancata censura di tutte le rationes rendeva inammissibili i motivi residui per difetto di interesse. Quanto al tema dell’intervento dell’agente della riscossione nell’esecuzione immobiliare, la Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze, affermando che l’intervento ex art. 499 c.p.c. richiede l’esistenza di un credito munito di titolo esecutivo, ma non la previa notificazione della cartella e del precetto; ha inoltre precisato che le contestazioni sulla legittimità della procedura esecutiva successiva alla notifica degli atti presupposti appartengono, in linea generale, alla giurisdizione ordinaria, mentre al giudice tributario spettano le questioni incidenti sulla pretesa tributaria fino alla notifica della cartella o dell’atto esecutivo che ne abbia fatto da mezzo di conoscenza. Il terzo motivo è stato disatteso perché la mancata notifica dell’atto presupposto andava fatta valere impugnando la cartella o il primo atto portato a conoscenza del contribuente. Il quarto motivo è stato respinto perché la CTR aveva espressamente escluso decadenza e prescrizione, ritenendo applicabile il termine decennale ai crediti in questione; inoltre la censura non superava il limite della doppia conforme. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché la ricorrente non aveva trascritto integralmente le relate e gli atti notificatori, né indicato la loro localizzazione negli atti di causa, impedendo così alla Corte il controllo sulla denunciata nullità delle notifiche. La ricorrente è stata condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato in relazione alla dedotta inammissibilità della censura proposta solo in appello; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza della ricorrente.

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato insieme all’art. 100 c.p.c. nel primo motivo, senza accoglimento della censura.

  • art. 140 c.p.c.

    invocato per contestare la ritualità della notificazione di alcune cartelle; la Corte ha ritenuto inammissibile o non scrutinabile la censura per difetto di specificità e, in parte, per doppia conforme.

  • art. 499 c.p.c.

    l’intervento del creditore esecutante nella procedura esecutiva richiede un credito assistito da titolo esecutivo; non è richiesta la previa notificazione della cartella o del precetto per l’intervento dell’agente della riscossione.

  • art. 479 c.p.c.

    la Corte ne richiama la ratio per precisare che la previa intimazione del precetto concerne l’espropriazione promossa con pignoramento, non l’intervento in esecuzione già iniziata.

  • art. 615 c.p.c.

    richiamato come rimedio oppositivo che il debitore potrebbe esperire in relazione all’espropriazione promossa con pignoramento, non rilevante per l’intervento già effettuato.

  • art. 617 c.p.c.

    richiamato come rimedio oppositivo che, secondo la Corte, non è funzionale a elidere la minaccia dell’espropriazione già in atto nell’ipotesi di intervento.

  • art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    la mancata notifica dell’atto presupposto va fatta valere con l’impugnazione della cartella o del primo atto con cui la pretesa è stata portata a conoscenza del contribuente; solo in caso di mancata regolare notifica si amplia la tutela difensiva con impugnazione congiunta.

  • art. 24 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per qualificare la nuova deduzione in appello come motivo nuovo non consentito.

  • art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per affermare il divieto di nuove domande nel giudizio tributario di appello.

  • art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per delimitare la giurisdizione tributaria, esclusa per le controversie sugli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella.

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato per il requisito di specificità del ricorso per cassazione; la mancanza di trascrizione e localizzazione degli atti notificatori ha comportato inammissibilità.

  • art. 348-ter c.p.c.

    richiamato per il regime della doppia conforme che preclude il riesame del vizio motivazionale quando le decisioni di merito coincidono in fatto.

  • art. 360 c.p.c.

    norma processuale invocata per i diversi motivi di ricorso; la Corte ha riqualificato alcune censure sostanzialmente motivazionali.

  • d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato come disciplina della riscossione; la Corte afferma che la cartella costituisce, per i crediti dell’agente della riscossione, l’atto che cumula titolo e intimazione.

  • art. 25, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973

    la notificazione della cartella assorbe, per i crediti riscossi dall’agente, le attività di notificazione del titolo e del precetto.

  • artt. 10, 45, 48-bis, 49, 61, 76, 87, 88, 89 d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamati nel sesto motivo quale parametro del preteso difetto di legittimazione dell’agente della riscossione; la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 2910 c.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della pretesa illegittimità dell’intervento esecutivo dell’agente della riscossione.

  • art. 81 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel sesto motivo, senza accoglimento.

  • art. 299 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel sesto motivo, senza accoglimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente.

Massime di principio

  • Nel processo tributario d’appello non sono ammissibili nuove domande o nuove difese fondate su fatti diversi da quelli dedotti in primo grado, quando ampliano il thema decidendum e non si riconducono all’originaria causa petendi.
  • Se la sentenza impugnata si fonda su rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggerla, il ricorrente deve censurarle tutte; l’omessa o infondata impugnazione anche di una sola ratio rende inammissibili per difetto di interesse le censure restanti.
  • L’intervento dell’agente della riscossione nell’espropriazione forzata ex art. 499 c.p.c. richiede l’esistenza di un credito assistito da titolo esecutivo, ma non presuppone la previa notificazione della cartella o del precetto, poiché per i crediti erariali tali adempimenti risultano assorbiti nella notificazione della cartella.
  • Le questioni che attengono alla legittimità formale degli atti dell’esecuzione tributaria successivi alla notifica della cartella appartengono alla giurisdizione ordinaria; restano invece al giudice tributario le contestazioni che incidono sulla pretesa tributaria fino alla notifica della cartella o dell’atto esecutivo che ne abbia fatto funzione di conoscenza.
  • La mancata notifica dell’atto presupposto deve essere fatta valere con l’impugnazione del primo atto con cui la pretesa tributaria è stata portata a conoscenza del contribuente; solo in presenza di notifica invalida o omessa si amplia la tutela con l’impugnazione congiunta degli atti presupposto e consequenziale.
  • Nel ricorso per cassazione che contesti la ritualità delle notifiche di atti tributari è necessario rispettare il principio di specificità, trascrivendo integralmente relate e atti del procedimento notificatorio o indicandone puntualmente la localizzazione, così da consentire il controllo della censura sulla sola base del ricorso.
  • Quando la decisione di merito è sorretta da doppia conforme in fatto, il vizio motivazionale non è scrutinabile in cassazione se il ricorrente non indica e confronta le diverse ragioni fattuali poste a base delle due decisioni di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveGiurisdizioneImpugnazioniProveNotificazioni
RamiTributiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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