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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 38130/2022 del 30/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento notificati agli ex soci di una società cancellata dal Registro delle Imprese; questioni preliminari sulla ritualità della notifica (notifica al domicilio della società cancellata vs. notifica ai soci; osservanza dell'art.60 d.P.R. n.600/1973 e degli obblighi di comunicazione), eccezione di inammissibilità del ricorso per notifica a soci di società estinta che non avrebbero riscosso somme in sede di liquidazione, e censure di merito relative alla deducibilità fiscale di perdite su crediti (contestazione della valutazione della Corte territoriale e della motivazione in relazione agli artt. 101 e 66 TUIR e alla tecnica motivazionale ex artt.112 e 132 c.p.c.).

La decisione

La Corte ha verificato preliminarmente la correttezza della notifica: la notifica alla sede della società cancellata era eccedente il termine di un anno dalla cancellazione (avvenuta il 30.9.2015), quindi corretta la notifica ai soci; una notifica irregolare nei confronti di Trodel la Rinaldo (ricevuta dal convivente senza invio della raccomandata informativa) è stata tuttavia sanata dalla tempestiva costituzione in giudizio tramite controricorso. Quanto all'eccezione di inammissibilità fondata sull'applicabilità dell'art.28 d.lgs. n.175/2014, la Corte ha confermato che quella norma realizza una fictio iuris rilevante in ambito tributario (quinquennio di efficacia degli atti di liquidazione/accertamento) e che i soci rimangono legittimati passivi anche se non hanno riscosso somme in sede di liquidazione; di conseguenza l'eccezione di inammissibilità è infondata. Sul merito delle censure fiscali, le prime due doglianze (sulla motivazione della CTR richiamando artt.112 e 132 c.p.c.) sono state dichiarate inammissibili; il terzo motivo (sulla deducibilità delle perdite su crediti ex art.101 TUIR ratione temporis) è stato ritenuto fondato: la Corte ha affermato che la definizione transattiva non impedisce di per sé la deducibilità, posto che il legislatore richiede elementi oggettivi di certezza e precisione circa l'inecuperabilità; la decisione impugnata è stata cassata e il processo rinviato alla Corte d'appello di secondo grado della Campania in diversa composizione per nuovo esame e liquidazione spese.

Norme richiamate

  • art. 2495 cod. civ.

    art. 2495, secondo comma, c.c.

    Regola la responsabilità dei soci dopo la cancellazione: possibilità di notificare alla sede della società cancellata entro un anno; la norma sostanziale è stata collegata alla fictio iuris disciplinata dall'art.28 d.lgs. n.175/2014

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    art. 60 d.P.R. 29.9.1973, n.600

    Per gli avvisi di accertamento, anche se si consegna l'atto nelle mani di persona di famiglia, è necessario l'invio della raccomandata informativa quando la notifica è eseguita dai messi comunali o speciali: adempimento essenziale per la validità della notifica

  • art. 139, comma 2 cod. proc. civ.

    Richiamato per distinguere la disciplina generale delle notificazioni civili rispetto a quella tributaria (art.60 DPR 600/1973) che impone obblighi ulteriori

  • art. 28 d.lgs. n.175/2014

    art. 28, comma 4, d.lgs. 21.11.2014, n.175

    Introduce una fictio iuris: ai fini della validità ed efficacia degli atti fiscali la società cancellata ha effetto estintivo trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione; applicazione limitata ai casi in cui la richiesta sia stata presentata nella vigenza della disciplina (dal 13.12.2014 in poi)

  • Corte Costituzionale, sent. n.142/2020

    Sent. Corte Cost. n.142 del 2020

    Ha dichiarato la costituzionalità dell'art.28 d.lgs. n.175/2014 e ha sostenuto la coerenza della possibilità di notificare atti a soggetti formalmente estinti con il sistema tributario, confermando la stabilizzazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria

  • art. 36 d.P.R. n. 602/1973

    art. 36 d.P.R. n.602/1973

    Radica in capo alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle pretese fiscali azionate dall'ufficio nei confronti dei soci della società estinta

  • artt. 112 e 132 cod. proc. civ.

    art. 112 e art. 132 c.p.c.

    Norme sulla motivazione e sulle prove: richiamate dalla ricorrente ma la Corte ha rilevato incoerenze nella loro utilizzazione nei primi due motivi, che sono stati ritenuti inammissibili

  • art. 66 T.U.I.R. / art.101 TUIR ratione temporis

    art. 66 T.U.I.R. (ratione temporis) / art. 101 comma 5 TUIR (richiamato nel giudizio)

    La deducibilità delle perdite su crediti richiede elementi oggettivi di certezza e precisione circa l'irreperibilità del credito; la definizione transattiva non costituisce automaticamente elemento certo e preciso sufficiente a provare l'inecuperabilità

  • art. 10, comma 1 Legge Fallimentare

    art. 10, comma 1 L. Fall.

    Richiamato per analogia: la fictio iuris dell'art.28 evita la disgregazione del patrimonio a garanzia dei creditori, in logica simile a talune tutele concorsuali

Massime di principio

  • Se la cancellazione della società dal Registro delle Imprese è avvenuta da più di un anno, la notifica agli indirizzi della sede sociale può non essere valida e la notifica deve essere diretta agli ex soci
  • Per gli avvisi di accertamento tributari vige un obbligo rigoroso di informativa (anche quando l'atto è consegnato a persona di famiglia): l'assenza di tale comunicazione può rendere nulla la notifica ma la nullità può essere sanata dalla tempestiva costituzione in giudizio della parte destinataria
  • L'art. 28 d.lgs. n.175/2014 instaura una fictio iuris di durata quinquennale (a fini fiscali) che mantiene opponibili gli atti tributari alla società cancellata e legittima la responsabilità dei soci anche se non hanno ricevuto riparti in liquidazione, purché la richiesta di cancellazione sia stata presentata nella vigenza della nuova disciplina
  • Le questioni relative alla legittimazione passiva degli ex soci e alla mancata distribuzione di utili in sede di liquidazione sono tipicamente di competenza del giudice tributario e non escludono in radice l'interesse dell'Erario a perseguire i soci
  • La definizione transattiva di una controversia non prova di per sé l'oggettiva irrecuprabilità di un credito ai fini della deducibilità fiscale: occorrono elementi oggettivi, chiari e precisi che attestino l'inecuperabilità
  • In sede di impugnazione in Cassazione è fondamentale formulare motivi coerenti e pertinenti: accostare profili diversi (es. artt.112 e 132 c.p.c. con contestazioni di merito) può determinare l'inammissibilità delle censure

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