Cassazione Civile, Sentenza n. 38130/2022 del 30/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento notificati agli ex soci di una società cancellata dal Registro delle Imprese; questioni preliminari sulla ritualità della notifica (notifica al domicilio della società cancellata vs. notifica ai soci; osservanza dell'art.60 d.P.R. n.600/1973 e degli obblighi di comunicazione), eccezione di inammissibilità del ricorso per notifica a soci di società estinta che non avrebbero riscosso somme in sede di liquidazione, e censure di merito relative alla deducibilità fiscale di perdite su crediti (contestazione della valutazione della Corte territoriale e della motivazione in relazione agli artt. 101 e 66 TUIR e alla tecnica motivazionale ex artt.112 e 132 c.p.c.).
La decisione
La Corte ha verificato preliminarmente la correttezza della notifica: la notifica alla sede della società cancellata era eccedente il termine di un anno dalla cancellazione (avvenuta il 30.9.2015), quindi corretta la notifica ai soci; una notifica irregolare nei confronti di Trodel la Rinaldo (ricevuta dal convivente senza invio della raccomandata informativa) è stata tuttavia sanata dalla tempestiva costituzione in giudizio tramite controricorso. Quanto all'eccezione di inammissibilità fondata sull'applicabilità dell'art.28 d.lgs. n.175/2014, la Corte ha confermato che quella norma realizza una fictio iuris rilevante in ambito tributario (quinquennio di efficacia degli atti di liquidazione/accertamento) e che i soci rimangono legittimati passivi anche se non hanno riscosso somme in sede di liquidazione; di conseguenza l'eccezione di inammissibilità è infondata. Sul merito delle censure fiscali, le prime due doglianze (sulla motivazione della CTR richiamando artt.112 e 132 c.p.c.) sono state dichiarate inammissibili; il terzo motivo (sulla deducibilità delle perdite su crediti ex art.101 TUIR ratione temporis) è stato ritenuto fondato: la Corte ha affermato che la definizione transattiva non impedisce di per sé la deducibilità, posto che il legislatore richiede elementi oggettivi di certezza e precisione circa l'inecuperabilità; la decisione impugnata è stata cassata e il processo rinviato alla Corte d'appello di secondo grado della Campania in diversa composizione per nuovo esame e liquidazione spese.
Norme richiamate
art. 2495, secondo comma, c.c.
Regola la responsabilità dei soci dopo la cancellazione: possibilità di notificare alla sede della società cancellata entro un anno; la norma sostanziale è stata collegata alla fictio iuris disciplinata dall'art.28 d.lgs. n.175/2014
art. 60 d.P.R. 29.9.1973, n.600
Per gli avvisi di accertamento, anche se si consegna l'atto nelle mani di persona di famiglia, è necessario l'invio della raccomandata informativa quando la notifica è eseguita dai messi comunali o speciali: adempimento essenziale per la validità della notifica
art. 139, comma 2 cod. proc. civ.
Richiamato per distinguere la disciplina generale delle notificazioni civili rispetto a quella tributaria (art.60 DPR 600/1973) che impone obblighi ulteriori
art. 28, comma 4, d.lgs. 21.11.2014, n.175
Introduce una fictio iuris: ai fini della validità ed efficacia degli atti fiscali la società cancellata ha effetto estintivo trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione; applicazione limitata ai casi in cui la richiesta sia stata presentata nella vigenza della disciplina (dal 13.12.2014 in poi)
Corte Costituzionale, sent. n.142/2020
Sent. Corte Cost. n.142 del 2020
Ha dichiarato la costituzionalità dell'art.28 d.lgs. n.175/2014 e ha sostenuto la coerenza della possibilità di notificare atti a soggetti formalmente estinti con il sistema tributario, confermando la stabilizzazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria
art. 36 d.P.R. n.602/1973
Radica in capo alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle pretese fiscali azionate dall'ufficio nei confronti dei soci della società estinta
artt. 112 e 132 cod. proc. civ.
art. 112 e art. 132 c.p.c.
Norme sulla motivazione e sulle prove: richiamate dalla ricorrente ma la Corte ha rilevato incoerenze nella loro utilizzazione nei primi due motivi, che sono stati ritenuti inammissibili
art. 66 T.U.I.R. / art.101 TUIR ratione temporis
art. 66 T.U.I.R. (ratione temporis) / art. 101 comma 5 TUIR (richiamato nel giudizio)
La deducibilità delle perdite su crediti richiede elementi oggettivi di certezza e precisione circa l'irreperibilità del credito; la definizione transattiva non costituisce automaticamente elemento certo e preciso sufficiente a provare l'inecuperabilità
art. 10, comma 1 Legge Fallimentare
art. 10, comma 1 L. Fall.
Richiamato per analogia: la fictio iuris dell'art.28 evita la disgregazione del patrimonio a garanzia dei creditori, in logica simile a talune tutele concorsuali
Massime di principio
- Se la cancellazione della società dal Registro delle Imprese è avvenuta da più di un anno, la notifica agli indirizzi della sede sociale può non essere valida e la notifica deve essere diretta agli ex soci
- Per gli avvisi di accertamento tributari vige un obbligo rigoroso di informativa (anche quando l'atto è consegnato a persona di famiglia): l'assenza di tale comunicazione può rendere nulla la notifica ma la nullità può essere sanata dalla tempestiva costituzione in giudizio della parte destinataria
- L'art. 28 d.lgs. n.175/2014 instaura una fictio iuris di durata quinquennale (a fini fiscali) che mantiene opponibili gli atti tributari alla società cancellata e legittima la responsabilità dei soci anche se non hanno ricevuto riparti in liquidazione, purché la richiesta di cancellazione sia stata presentata nella vigenza della nuova disciplina
- Le questioni relative alla legittimazione passiva degli ex soci e alla mancata distribuzione di utili in sede di liquidazione sono tipicamente di competenza del giudice tributario e non escludono in radice l'interesse dell'Erario a perseguire i soci
- La definizione transattiva di una controversia non prova di per sé l'oggettiva irrecuprabilità di un credito ai fini della deducibilità fiscale: occorrono elementi oggettivi, chiari e precisi che attestino l'inecuperabilità
- In sede di impugnazione in Cassazione è fondamentale formulare motivi coerenti e pertinenti: accostare profili diversi (es. artt.112 e 132 c.p.c. con contestazioni di merito) può determinare l'inammissibilità delle censure
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