Cassazione Civile, Ordinanza n. 35440/2021 del 19/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite origina da due avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di un avvocato per gli anni d'imposta 2004 e 2005, fondati su indagini bancarie. L'Ufficio aveva rettificato i redditi dichiarati, recuperando a tassazione maggiori IVA e imposte dirette sulla base di versamenti e prelevamenti ritenuti non giustificati. In primo grado la CTP, all'esito anche di consulenza tecnica d'ufficio, aveva accolto solo parzialmente i ricorsi; in appello la CTR aveva accolto in parte l'appello principale dell'Ufficio e rigettato l'incidentale del contribuente. L'Agenzia ricorre per cassazione con un motivo, deducendo nullità della sentenza e violazione delle norme sul contenuto e sulla motivazione della sentenza e dell'atto di appello, sostenendo che la CTR avesse dichiarato inammissibile per difetto di specificità il motivo di gravame relativo alla CTU senza adeguata base. Il contribuente resiste e propone ricorso incidentale con tre motivi: nullità per motivazione apparente sul rigetto dell'appello incidentale; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per mancato esame della documentazione giustificativa; violazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973 per mancata spiegazione dell'idoneità o meno della prova offerta a superare la presunzione derivante dalle movimentazioni bancarie. La Corte rigetta il ricorso principale dell'Agenzia; accoglie il ricorso incidentale del contribuente limitatamente alle contestazioni sui prelevamenti, alla luce della sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della presunzione relativa ai prelievi dei lavoratori autonomi; dichiara inammissibili le censure concernenti i versamenti; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il motivo dell'Agenzia, ritenendo corretta la declaratoria di inammissibilità del motivo di appello per difetto di specificità e rilevando che l'Ufficio non aveva trascritto in ricorso gli atti necessari a dimostrare la censura. Ha invece accolto, nei limiti indicati, il ricorso incidentale del contribuente: per i prelevamenti bancari ha ritenuto decisiva la sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, che ha espunto dall'art. 32 d.P.R. 600/1973 la presunzione riferita ai "compensi" dei lavoratori autonomi, rendendo illegittima l'applicazione retroattiva di tale regola; per i versamenti, invece, ha dichiarato le doglianze inammissibili perché generiche, osservando che il contribuente non aveva indicato analiticamente quali documenti fossero stati trascurati in relazione ai singoli movimenti. La sentenza impugnata è stata dunque cassata con rinvio alla CTR Sicilia in diversa composizione per il riesame coerente con tali principi e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
è invocato come parametro di denuncia della nullità della sentenza e del vizio di motivazione processuale.
art. 36, comma 2, d.lgs. 546/1992
richiamato per il contenuto motivazionale della sentenza tributaria; la Corte ritiene che la CTR abbia motivato sul difetto di specificità dell'appello.
richiamato in relazione al requisito della motivazione della sentenza.
art. 118, comma 1 disp. att. c.p.c.
richiamato come norma sul contenuto della motivazione.
art. 111 Cost.
richiamato come parametro costituzionale della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
la presunzione sui prelevamenti bancari dei lavoratori autonomi, nella formulazione che equiparava i prelievi a compensi, è ritenuta non più applicabile per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale; per i versamenti permane la presunzione legale iuris tantum con inversione dell'onere della prova.
art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. 633/1972
richiamato come norma parallela in materia IVA, nel senso di presunzione legale iuris tantum sugli accrediti bancari.
richiamato dal contribuente per sostenere il mancato esame della documentazione, ma la censura è ritenuta generica e non autosufficiente per i versamenti.
richiamato dal contribuente per contestare la valutazione delle prove, ma senza indicazione analitica dei documenti ignorati.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il motivo di appello deve essere specifico e deve confutare in modo critico le ragioni poste a base della decisione di primo grado e dell'eventuale CTU recepita dal giudice; il richiamo generico a precedenti difese o memorie non basta.
- In tema di indagini bancarie, la presunzione legale sui versamenti è iuris tantum e comporta inversione dell'onere della prova: spetta al contribuente dimostrare analiticamente la riferibilità di ogni singolo accredito a operazioni non imponibili o già dichiarate.
- Il giudice di merito, quando il contribuente offra prova contraria, deve esaminarla con altrettanta analiticità, dando conto delle ragioni per cui la ritenga idonea o non idonea a superare la presunzione.
- Per i lavoratori autonomi, non è più utilizzabile la presunzione che assimilava i prelevamenti bancari a compensi imponibili, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale della relativa previsione normativa.
- Le censure in cassazione che denunciano omesso esame di documenti devono essere specifiche: occorre indicare quali documenti siano stati trascurati e in relazione a quali singole movimentazioni bancarie, altrimenti la doglianza è inammissibile.
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