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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32162/2024 del 12/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concessionario riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte della società contribuente cessata e del suo esponente, di un avviso di mora relativo a pretese IVA per l’anno 1988. In primo grado era stato dedotto che la cartella di pagamento presupposta non fosse mai stata notificata e che, perciò, il credito erariale fosse prescritto. Dopo l’annullamento dell’avviso da parte della CTP, l’amministrazione finanziaria e poi il concessionario della riscossione avevano resistito sostenendo che la mancata notifica della cartella non elideva la pretesa. Nel giudizio di appello era stata anche sollecitata la sospensione per una querela di falso relativa alla cartolina di ricevimento di un precedente avviso di mora notificato nel 1997, di identico contenuto; la CTR aveva però rilevato l’irrituale instaurazione della querela nei confronti del soggetto corretto, aveva negato la sospensione e aveva poi riformato la decisione di primo grado respingendo il ricorso del contribuente. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti tre motivi, tutti centrati sulla violazione delle regole sull’onere della prova e sulla disciplina degli atti della riscossione: si lamentava che la CTR avesse omesso di pronunciare e avesse comunque errato nel porre a carico del contribuente l’onere di dimostrare la mancata notifica della cartella e nel ritenere preclusa la contestazione del merito della pretesa per effetto della definitività del precedente avviso di mora e degli atti presupposti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i tre motivi, trattati congiuntamente, fossero infondati perché la CTR aveva correttamente valorizzato: la mancata rituale instaurazione della querela di falso contro il soggetto processualmente corretto; l’esistenza di un primo avviso di mora di identico contenuto, non impugnato e quindi divenuto definitivo; la conseguente inoppugnabilità non solo del primo avviso, ma anche degli atti presupposti, compresa la cartella di pagamento, ancorché si assumesse non notificata. La Corte ha ribadito che, in tema di riscossione, l’avviso di mora ha una doppia funzione: da un lato è atto di precetto, dall’altro può svolgere funzione sostanziale sostitutiva del primo atto d’imposizione solo se gli atti presupposti non siano stati notificati. Tuttavia, quando un primo avviso di mora sia stato validamente notificato e non impugnato, esso consolida la pretesa e rende irrilevante l’impugnazione del successivo avviso meramente reiterativo. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro della dedotta nullità della sentenza/procedimento, ma non ritenuto violato.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto infondato il motivo perché la CTR aveva preso posizione sulle questioni decisive.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in tema di valutazione delle risultanze; non risulta violato dalla CTR.

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato quale norma sulla riscossione e notificazione degli atti; la Corte ne ha letto l’operatività alla luce della funzione dell’avviso di mora.

  • art. 46 d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato nel ricorso; non emerge una autonoma interpretazione specifica nella decisione.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato per l’onere della prova sulla pretesa fiscale; la Corte ha escluso che la CTR abbia indebitamente invertito tale onere.

  • art. 2946 c.c.

    Richiamato in relazione alla prescrizione; la Corte ha ritenuto preclusa la relativa doglianza per la definitività degli atti presupposti.

  • art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato a sostegno della censura di nullità/motivazione; non è stata ravvisata violazione.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Richiamato come vizio dedotto nel terzo motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per il presupposto del versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di riscossione delle imposte, l’avviso di mora svolge una duplice funzione: è innanzitutto un atto di precetto, ma può anche valere come primo atto sostanziale di conoscenza della pretesa tributaria solo quando gli atti presupposti non siano stati regolarmente notificati.
  • Se un primo avviso di mora, validamente notificato, non viene impugnato, esso diventa definitivo insieme agli atti presupposti e rende inammissibile o comunque preclusa l’impugnazione di un successivo avviso di mora di identico contenuto, quando questo sia meramente reiterativo del primo.
  • La mancata notifica della cartella o di altri atti presupposti non consente di riaprire la contestazione del merito quando la pretesa sia già stata consolidata da un precedente avviso di mora divenuto inoppugnabile.
  • L’onere di impugnare tempestivamente gli atti autonomamente impugnabili e i relativi presupposti, quando se ne contesti la mancata conoscenza, grava sul contribuente a pena di inoppugnabilità.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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