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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11056/2026 del 24/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore aveva agito per ottenere la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 L. n. 1338/1962, deducendo l’omissione di contributi previdenziali nel periodo dal 27.9.1979 al 31.12.1985. La Corte d’appello aveva respinto la domanda ritenendo che, per la parte iniziale del periodo, l’obbligo contributivo gravasse sull’imprenditore individuale precedente alla costituzione della società, quindi con difetto di legittimazione passiva della società convenuta; per il trimestre ottobre-dicembre 1985, invece, aveva ritenuto non provato che il lavoratore avesse prestato attività alle dipendenze della società. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione delle norme processuali sulla trattazione scritta e sul divieto di nova, per avere la Corte d’appello escluso note scritte che sarebbero state solo difensive; 2) violazione delle norme su valutazione della prova, per non avere considerato gli elementi che avrebbero dimostrato il subentro della società nell’impresa individuale e il lavoro svolto per la società nel trimestre finale; 3) erronea applicazione dell’art. 2498 c.c., sostenendo che vi fosse stata trasformazione da ditta individuale a società; 4) violazione degli artt. 2558, 2560 e 2112 c.c., assumendo che vi fosse stato conferimento d’azienda dall’impresa individuale alla società; 5) violazione delle norme sulla prescrizione e dei doveri di correttezza e buona fede, sostenendo che il diritto alla costituzione della rendita vitalizia non fosse prescritto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, perché il ricorrente non aveva riportato in modo specifico il contenuto dell’atto d’appello e della memoria contestata, rendendo impossibile verificare se vi fossero davvero nuovi fatti o solo argomenti difensivi. Ha ritenuto infondati, nel merito, il secondo, terzo e quarto motivo: ha ribadito che l’art. 2498 c.c. riguarda solo la trasformazione di società da un tipo a un altro e non si applica al conferimento dell’azienda di un imprenditore individuale in società; ha precisato che tale conferimento integra una cessione d’azienda, ma ha escluso che la sentenza impugnata avesse violato gli artt. 2558, 2560 e 2112 c.c., perché aveva semplicemente escluso la continuità giuridica tra impresa individuale e società. Ha inoltre osservato che le censure miravano in realtà a ottenere un nuovo accertamento di fatto, non consentito in sede di legittimità se non nei limiti dell’art. 360, n. 5 c.p.c., peraltro precluso dalla doppia conforme. Ha ritenuto assorbito il quinto motivo, poiché la questione di prescrizione era logicamente subordinata alla preliminare questione della legittimazione passiva, già risolta contro il ricorrente. La soccombenza ha comportato la condanna alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 13 L. n. 1338/1962

    costituisce il fondamento della domanda di rendita vitalizia per omissione contributiva

  • art. 111 Cost.

    richiamato nelle censure processuali sulla corretta trattazione del giudizio e sul diritto di difesa

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato come norma sul contraddittorio e sulla possibilità di introdurre nuove difese

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato con riguardo al dovere di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato sulla valutazione delle risultanze istruttorie

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato sulla valutazione delle prove

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato sul divieto di domande ed eccezioni nuove in appello

  • art. 437 c.p.c.

    richiamato sul regime delle preclusioni nel rito del lavoro

  • art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020 conv. in l. n. 77/2020

    richiamato come base normativa della trattazione scritta e delle note difensive

  • art. 83 d.l. n. 18/2020 conv. in l. n. 27/2020

    richiamato per la disciplina emergenziale della trattazione scritta

  • art. 2498 c.c.

    si applica solo alla trasformazione tra tipi societari e non al conferimento in società dell’azienda di un imprenditore individuale

  • art. 2558 c.c.

    richiamato in tema di successione nei contratti in caso di trasferimento d’azienda, ma non ritenuto violato

  • art. 2560 c.c.

    richiamato in tema di debiti relativi all’azienda ceduta, ma non ritenuto violato

  • art. 2112 c.c.

    richiamato in tema di mantenimento dei rapporti di lavoro nel trasferimento d’azienda, ma non ritenuto violato

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    consente solo un sindacato molto limitato sul vizio di motivazione, non un riesame del fatto

  • art. 2946 c.c.

    richiamato dal ricorrente sulla prescrizione del diritto azionato

  • art. 2935 c.c.

    richiamato dal ricorrente sul momento di decorrenza della prescrizione

  • art. 1175 c.c.

    richiamato dal ricorrente come parametro di correttezza nell’esercizio del diritto

  • art. 1375 c.c.

    richiamato dal ricorrente come parametro di buona fede nell’esecuzione del rapporto

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso comporta l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura di un vizio processuale o di un errore nella valutazione di un atto processuale è inammissibile per difetto di autosufficienza se il ricorrente non riproduce o indica con precisione gli atti e i passaggi rilevanti necessari al controllo della Corte.
  • Il conferimento dell’azienda di un imprenditore individuale in una società non è riconducibile all’art. 2498 c.c., che disciplina la trasformazione tra tipi societari; tale operazione va invece ricondotta al trasferimento d’azienda, con le conseguenze di legge solo se il trasferimento sia effettivamente accertato in fatto.
  • Le censure formalmente qualificate come violazione di legge non possono tradursi in una richiesta di nuovo accertamento dei fatti; il riesame del merito è precluso in cassazione, salvo i limiti del vizio motivazionale deducibile ex art. 360, n. 5 c.p.c. e sempre che ne ricorrano i presupposti.
  • Quando la decisione di merito è sorretta da una 'doppia conforme', il ricorso per cassazione non può utilmente prospettare il vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c. se non nei limiti consentiti dalla disciplina processuale.
  • La questione della prescrizione resta assorbita quando venga definitivamente negato il presupposto logico-giuridico della domanda, come la legittimazione passiva del convenuto o l’esistenza del rapporto di lavoro alle sue dipendenze.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civileLavoroPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneBuona fede e correttezza

Testo integrale

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