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Sentenza

Sentenza del 22/12/2024 n. 33953 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro sulla sentenza del Tribunale di Genova n. 3165/2016, che aveva dichiarato l'usucapione in favore della società di un'area urbana di 478 mq (Sezione Urbana GED, foglio 34, mappale 65, sub. 95). L'Ufficio aveva valorizzato l'area considerando prevalente la sua funzione di parcheggio, mentre la società contestava la qualificazione e la stima, sostenendo che la sentenza di usucapione individuasse il bene come area urbana e che l'avviso fosse carente di motivazione. Con cinque motivi, la ricorrente ha inoltre denunciato motivazione apparente o contraddittoria, travisamento della sentenza tassata, violazione delle regole sull'interpretazione del giudicato e mancata instaurazione del contraddittorio preventivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il quinto motivo, relativo soprattutto alla motivazione dell'avviso, è stato dichiarato inammissibile: la società non aveva dimostrato che la questione fosse stata proposta nel ricorso introduttivo e la censura confondeva la motivazione formale dell'atto con la prova dei fatti posti a fondamento della pretesa; anche il richiamo al contraddittorio preventivo era privo di specifica argomentazione e, per un'imposta di registro non armonizzata accertata a tavolino, tale garanzia non è stata riconosciuta. Il primo e il quarto motivo sono stati rigettati perché la motivazione della sentenza regionale era comprensibile e individuava nella funzione di parcheggio la vocazione prevalente dell'area: il dissenso della società riguardava la valutazione di merito, non un vizio motivazionale. Il secondo e il terzo motivo sono stati respinti: non vi era travisamento percettivo, ma un'interpretazione dei contenuti della sentenza di usucapione; la censura era inoltre preclusa dalla doppia conforme e contestava un apprezzamento fattuale non sindacabile in Cassazione con i motivi formulati. La Corte ha posto a carico della società le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.000 euro per competenze, oltre alle spese prenotate a debito, e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso. Non sono indicati nel testo l'importo dell'imposta liquidata né la data della decisione impugnata.

Norme richiamate

  • Art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992

    La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria rigettava l'appello proposto dalla contribuente contro la sentenza n. 874/2/2019 della Commissione tributaria provinciale di Genova, premettendo che il gravame presentava una serie di nuove, inammissibili, ai sensi dell' art. 57 D.Lgs. n. 546/1992 , argomentazioni rispetto al ricorso originario.

    In appello tributario non possono essere introdotte nuove argomentazioni o questioni rispetto a quelle proposte con il ricorso originario, secondo quanto applicato nel caso concreto dalla giudice regionale.

  • Art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Costituisce principio consolidato di questa Corte considerare rilevanti i vizi dedotti, allorquando la motivazione si fondi su di un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti o quando essa risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, oppure nell'ipotesi in cui, pur graficamente e, quindi, materialmente esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché costituita da argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, non consentendo, in tal modo, alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice, lasciando all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.

    La nullità per motivazione apparente ricorre solo se la decisione è incomprensibile o non permette di ricostruire le ragioni del giudice; non basta che la motivazione sia contestabile o che la parte preferisca una diversa lettura dei fatti.

  • Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54, comma 1, lett. b), D.L. n. 83/2012, convertito dalla legge n. 134/2012

    Va, invece, esclusa (in seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., disposta dall' art. 54 , comma 1, lett. b), D.L. 22 giugno 2012, n. 83 , conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134 , ratione temporis applicabile al caso in esame) qualunque rilevanza al semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.

    Il semplice difetto di sufficienza della motivazione non è motivo di ricorso per cassazione secondo il testo dell'art. 360, n. 5, applicabile al caso; occorre denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo nei limiti previsti dalla norma.

  • Art. 115 c.p.c.

    Le Sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell'articolo 360, primo comma, num. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale.

    La contestazione del travisamento della prova deve essere proposta attraverso il corretto motivo di ricorso, distinguendo se il fatto travisato sia processuale o sostanziale; non ogni dissenso sull'interpretazione della prova integra una violazione dell'art. 115 c.p.c.

  • Art. 2909 c.c.

    Correttamente la difesa della contribuente ha riconosciuto che non viene "(...) in rilievo nella specie giudicato ai sensi dell' art. 2909 c.c. (...)" (v. pagina 15 del ricorso), come è naturale che sia, non essendo la predetta sentenza intervenuta tra la ricorrente e l'Ufficio.

    Il giudicato sostanziale vincola le parti del giudizio in cui si è formato; la sentenza di usucapione tra la società e altri soggetti non produce, per il solo fatto di esistere, giudicato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.

  • Art. 7, commi 1 e 2, legge n. 212/2000

    La norma è stata invocata dalla contribuente a sostegno della censura sulla motivazione dell'avviso, ma la Corte non l'ha esaminata nel merito, dichiarando inammissibile il motivo per le ragioni processuali esposte.

  • Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Dà atto che ricorrono i presupposti di cui all' art 13 , comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 , per il versamento da parte della ricorrente, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.

    Quando ricorrono i presupposti processuali indicati dalla norma, il ricorrente soccombente è tenuto al versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

Massime di principio

  • Chi ricorre in Cassazione deve indicare con precisione dove e quando la questione contestata è stata proposta nei gradi di merito; le questioni nuove, o non rintracciabili nella sentenza impugnata senza una puntuale allegazione, possono essere dichiarate inammissibili.
  • La motivazione dell'atto impositivo e la prova della fondatezza della pretesa fiscale sono piani distinti: la prima riguarda la validità formale dell'atto, la seconda l'accertamento dei fatti nel giudizio. Le censure devono individuare con chiarezza quale dei due profili intendono contestare.
  • Per l'imposta di registro, tributo non armonizzato, la decisione esclude in via generale il contraddittorio preventivo in caso di verifiche svolte a tavolino; un richiamo generico al mancato accesso o al contraddittorio non è sufficiente a fondare una censura in Cassazione.
  • La motivazione non è apparente solo perché la parte la ritiene errata o preferisce un diverso apprezzamento: il vizio sussiste quando le ragioni della decisione siano incomprensibili o non ricostruibili.
  • Nella tassazione di una sentenza, il giudice può ricostruire la natura e la funzione del bene sulla base dei contenuti intrinseci della pronuncia, distinguendo l'indicazione catastale meramente identificativa dalle caratteristiche d'uso che considera qualificanti; contestare tale valutazione fattuale richiede un motivo di ricorso ammissibile e non può essere mascherato da vizio motivazionale o travisamento.
  • In presenza di una doppia conforme, le censure dirette a ottenere una nuova valutazione dei fatti incontrano i limiti previsti per il ricorso per cassazione; la Corte non è un ulteriore giudice del merito.

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