Cassazione Civile, Ordinanza n. 14358/2023 del 24/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società che aveva erogato prestazioni sanitarie in regime di accreditamento chiedeva di accertare, per l'anno 2017, di avere svolto prestazioni per un importo superiore a quanto effettivamente pagato dall'azienda sanitaria, domandando: (i) la differenza tra quanto percepito e il tetto contrattuale che assumeva dovuto; (ii) in subordine, un indennizzo per indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. La domanda era stata respinta in primo grado e in appello. Con il primo motivo di ricorso per cassazione la società deduceva omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che, in mancanza di una determinazione dei tetti di spesa per il 2017, il contratto non avrebbe potuto considerarsi perfezionato e che, quindi, le prestazioni extra budget avrebbero dovuto essere pagate. Con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 2041 c.c. e delle norme sull'indebito arricchimento, sostenendo che la normativa di settore consentisse comunque la remunerazione delle prestazioni in esubero e che l'erogazione di prestazioni sanitarie aggiuntive integrasse di per sé un arricchimento del servizio sanitario, anche per effetto della riduzione delle liste d'attesa e della prevenzione della migrazione sanitaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché dagli atti emergeva che un criterio di determinazione del tetto di spesa per il 2017 era stato comunque fissato con il DCA n. 128/2017, sicché non era vero che mancasse del tutto la determinazione del budget. Ha inoltre evidenziato che il motivo presentava anche profili di inammissibilità, sia per la possibile novità della questione, sia per la denuncia di vizio motivazionale in presenza di doppia conforme. Ha rigettato anche il secondo motivo osservando che la disciplina di settore prevede tetti di spesa inderogabili per razionalizzare la spesa sanitaria e che, pertanto, le prestazioni rese oltre budget sono contra legem; inoltre la società non aveva comunque dimostrato i presupposti dell'azione generale di arricchimento, cioè l'arricchimento dell'ente beneficiario e il proprio impoverimento, né che le prestazioni extra budget avessero consentito al servizio sanitario di mantenere gli standard qualitativi con minore spesa. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione dell'intimata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come rito introduttivo della domanda proposta in primo grado.
L'azione di arricchimento senza causa richiede la prova dell'arricchimento del beneficiario e dell'impoverimento dell'attore; non basta la mera prestazione extra budget.
Richiamato per rilevare l'inammissibilità della censura motivazionale in presenza di doppia conforme.
Richiamato per la trattazione in adunanza camerale.
art. 8, comma 5, D.Lgs. n. 502 del 1992
Norma di settore attuata per la fissazione di tetti di spesa inderogabili nelle prestazioni sanitarie erogate da soggetti privati accreditati.
art. 2 L. 28 dicembre 1995, n. 549
Richiamato come disposizione attuativa che prevede la fissazione di inderogabili tetti di spesa per razionalizzare la spesa sanitaria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento della statuizione sull'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nei rapporti tra struttura privata accreditata e servizio sanitario, le prestazioni erogate oltre il budget assegnato non sono automaticamente remunerabili: la disciplina di settore impone tetti di spesa inderogabili e la loro violazione comporta, di regola, l'illiceità della pretesa di pagamento oltre budget.
- L'azione generale di arricchimento ex art. 2041 c.c. è proponibile solo se l'attore prova, in modo specifico, l'arricchimento del convenuto e il correlativo impoverimento proprio; la sola esecuzione di prestazioni non basta, se manca la dimostrazione del vantaggio patrimoniale per il beneficiario.
- In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può utilmente fondarsi su vizi motivazionali se non nei limiti consentiti dalla disciplina processuale; inoltre la censura che introduca questioni non trattate nei gradi di merito incontra un possibile profilo di inammissibilità.
- La determinazione dei tetti di spesa nel settore sanitario può derivare anche da atti amministrativi di programmazione adottati in corso d'anno, purché il criterio di quantificazione risulti comunque fissato dall'amministrazione competente.
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