Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23577/2024 del 03/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un pensionato volta ad ottenere la riliquidazione della pensione erogata dalla cassa professionale, assumendo che la base pensionabile dovesse essere calcolata sulla media dei redditi degli ultimi 15 anni di contribuzione anteriori al 2003 e non su 20 anni come applicato dall'ente. Il tribunale aveva accolto la domanda, e la corte d'appello aveva confermato in parte la riliquidazione, limitando però i ratei arretrati alla prescrizione decennale decorrente dalla notifica del ricorso. La cassa ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, deducendo violazione della disciplina sul principio del pro rata per sostenere che il regolamento della cassa dovesse applicarsi anche alle pensioni liquidate prima del gennaio 2007 e, in subordine, che dovesse operare la prescrizione quinquennale; secondo, contestando il regime prescrizionale applicato dalla corte territoriale e sostenendo la prescrizione quinquennale dei ratei arretrati o delle differenze pensionistiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, perché per i trattamenti pensionistici maturati prima del 1 gennaio 2007 agli enti previdenziali privatizzati si applica il regime originario dell'art. 3, comma 12, L. 335/1995, con inapplicabilità delle modifiche peggiorative introdotte da regolamenti interni prima del 2007; ha inoltre escluso che le norme successive abbiano efficacia retroattiva tale da sanare quelle delibere pregresse. Ha respinto anche il secondo motivo, confermando che, quando è controverso l'ammontare della pensione e si discute della debenza del maggior importo, non opera la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici, ma la prescrizione ordinaria decennale per il diritto alla riliquidazione e al recupero delle somme indebitamente trattenute. La cassa è stata condannata alle spese di lite e, in ragione del rigetto in conformità alla proposta non accettata, anche al pagamento di una somma ulteriore in favore del resistente e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 2 d.lgs. n. 509/1994

    Norma invocata dalla ricorrente sulla disciplina degli enti previdenziali privatizzati e del loro potere regolamentare.

  • art. 3, comma 12, L. n. 335/1995

    Nella formulazione originaria opera per i trattamenti maturati prima del 1 gennaio 2007; imponeva il rispetto del principio del pro rata in modo rigoroso.

  • art. 1, comma 763, L. n. 296/2006

    Ha reso più flessibile il principio del pro rata a decorrere dal 1 gennaio 2007, imponendo agli enti di tenerlo presente insieme a gradualità ed equità intergenerazionale.

  • art. 1, comma 488, L. n. 147/2013

    È stata letta come disposizione interpretativa riferita al secondo parametro applicativo introdotto nel 2006, non come sanatoria retroattiva delle delibere anteriori al 2007.

  • art. 10, comma 8, Regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con d.m. 14 luglio 2004

    La sua applicabilità alle pensioni liquidate prima di gennaio 2007 è stata esclusa alla luce del regime vigente ratione temporis.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    La prescrizione quinquennale dei ratei presuppone che il credito sia liquido ed esigibile; non si applica quando è controverso il maggior importo della pensione.

  • art. 2943 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di interruzione della prescrizione.

  • art. 2946 c.c.

    È la prescrizione ordinaria decennale ritenuta applicabile al diritto alla riliquidazione e al recupero delle differenze non corrisposte.

  • art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970

    Non è stato ritenuto idoneo a mutare la conclusione sulla prescrizione, perché la fattispecie non è stata qualificata come semplice riliquidazione di trattamenti pensionistici, ma come credito da indebito trattenimento.

  • art. 19, comma 3, L. n. 21/1986

    Norma invocata nel motivo subordinato dalla ricorrente in relazione alla prescrizione quinquennale.

  • art. 3 Cost.

    Invocato dalla ricorrente a sostegno delle censure di costituzionalità e di ragionevolezza della disciplina applicata.

  • art. 38 Cost.

    Invocato dalla ricorrente in relazione all'adeguatezza e proporzionalità del trattamento pensionistico.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle censure costituzionali.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Applicato perché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta non accettata, con condanna a somme ulteriori in favore della controparte e della Cassa delle Ammende.

  • art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c.

    La Corte lo considera fonte della valutazione legale tipica che consente l'applicazione dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato per il contributo unificato conseguente al rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Per gli enti previdenziali privatizzati, i trattamenti pensionistici maturati prima del 1 gennaio 2007 restano regolati dal testo originario dell'art. 3, comma 12, L. 335/1995; le modifiche peggiorative introdotte da regolamenti interni prima di quella data non possono operare retroattivamente.
  • La salvezza degli atti e delle deliberazioni approvati prima del 1 gennaio 2007 non vale come sanatoria generalizzata di disposizioni regolamentari incompatibili con il regime allora vigente; la loro legittimità va valutata in base al momento di maturazione del diritto pensionistico.
  • La norma interpretativa del 2013 sul regime delle casse privatizzate non incide sul primo parametro di validità del sistema previgente, ma soltanto sulla più flessibile disciplina applicabile dal 1 gennaio 2007 in poi.
  • La prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici presuppone che il credito sia già liquido ed esigibile; quando è controverso l'ammontare del trattamento e si chiede la riliquidazione del maggiore importo, si applica la prescrizione ordinaria decennale.
  • Se la pretesa non riguarda il semplice pagamento di ratei dovuti e liquidi, ma il recupero di somme indebitamente trattenute per effetto di un prelievo illegittimo, il termine prescrizionale è quello ordinario decennale.
  • In caso di rigetto del ricorso conforme alla proposta non accettata, possono essere applicate le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c., oltre agli ordinari effetti sulle spese di lite.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.