Cassazione Civile, Ordinanza n. 23562/2024 del 03/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (INPS)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice di ottenere dall'INPS, tramite il Fondo di garanzia ex lege n. 297/1982, il pagamento di Euro 5.377,69 a titolo di trattamento di fine rapporto maturato durante il rapporto con una società poi coinvolta in un trasferimento di ramo d'azienda. In primo grado la domanda era stata accolta, ma la Corte d'appello ha riformato la decisione, ritenendo insussistenti i presupposti per l'intervento del Fondo perché il TFR sarebbe divenuto esigibile quando il rapporto era già proseguito con la cessionaria e l'insolvenza riguardava la cedente, non il datore di lavoro in quel momento attuale. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: (1) violazione dell'art. 2120 c.c., dell'art. 2 l. n. 297/1982 e delle regole ermeneutiche, sostenendo che il rapporto con la cessionaria fosse nuovo e che dunque vi fosse cessazione del precedente rapporto con maturazione ed esigibilità del TFR verso la cedente; (2) violazione dell'art. 47, commi 4-bis e 5, l. n. 428/1990 e dell'art. 12 preleggi, assumendo che l'accordo sindacale e istituzionale avesse validamente derogato all'art. 2112 c.c. per finalità di salvaguardia occupazionale; (3) omesso esame di fatti decisivi relativi alle procedure e agli accordi che avevano preceduto il trasferimento del ramo d'azienda. La ricorrente ha anche valorizzato l'ammissione del credito allo stato passivo della cedente, sostenendo la vincolatività di tale accertamento nei confronti dell'INPS.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha affermato che il diritto al pagamento del TFR da parte del Fondo di garanzia è un credito a prestazione previdenziale autonomo rispetto al credito di lavoro, che nasce solo se il TFR è esigibile e il datore di lavoro in quel momento è insolvente. Nel caso di trasferimento d'azienda, il Fondo non interviene quando l'insolvenza riguarda il cedente ormai non più datore di lavoro al momento dell'esigibilità del TFR, perché manca la relazione causale e temporale richiesta dalla funzione tipica del Fondo. La Corte ha inoltre precisato che l'ammissione del credito allo stato passivo del cedente non vincola l'INPS quanto ai presupposti della propria obbligazione previdenziale e che eventuali accordi derogatori alla disciplina dell'art. 2112 c.c. sono comunque inopponibili all'INPS, oltre a non rimuovere il difetto di esigibilità del credito verso il Fondo. Conseguentemente, il ricorso è stato rigettato con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2120 c.c.
Il TFR diviene esigibile solo alla cessazione del rapporto di lavoro; tale esigibilità è presupposto necessario anche per l'attivazione del Fondo di garanzia.
art. 2 l. 29 maggio 1982, n. 297
Il diritto verso il Fondo di garanzia è una prestazione previdenziale autonoma, che presuppone l'insolvenza del datore di lavoro al momento in cui il TFR diviene esigibile e la sua finalità non può essere estesa oltre l'ambito istituzionale previsto.
art. 2112 c.c.
La disciplina del trasferimento d'azienda regola i rapporti tra lavoratore, cedente e cessionario, ma non incide automaticamente sul rapporto previdenziale verso il Fondo di garanzia; patti derogatori privati non sono opponibili all'INPS.
art. 47, commi 4-bis e 5, l. 29 dicembre 1990, n. 428
Le ipotesi derogatorie alla tutela dell'art. 2112 c.c. sono tassative e vanno interpretate restrittivamente; nel caso concreto la fattispecie non vi rientrava.
art. 1362 c.c.
Richiamato dalla ricorrente come criterio interpretativo del complesso contrattuale e degli accordi di trasferimento.
art. 1363 c.c.
Richiamato dalla ricorrente come criterio interpretativo sistematico degli accordi e dei contratti individuali e collettivi.
art. 12 disp. prel. c.c.
Invocato per sostenere un'interpretazione letterale e sistematica della disciplina sul trasferimento d'azienda.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla motivazione della sentenza impugnata.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Norma processuale che ha consentito la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma processuale relativa alla trattazione camerale e alla decisione con ordinanza.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge dedotti dalla ricorrente.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo.
art. 47, comma 4-bis, l. 29 dicembre 1990, n. 428
La Corte osserva che la fattispecie concreta non rientra nelle ipotesi tassative che consentono una diversa modulazione della tutela dell'art. 2112 c.c.
art. 47, comma 5, l. 29 dicembre 1990, n. 428
La deroga opera solo in presenza di specifiche procedure concorsuali o equiparate; nel caso concreto non risultava integrata.
art. 368, comma 4, lett. d), d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
Richiamato come intervento legislativo espresso e innovativo, non applicabile ratione temporis, che conferma la centralità dell'esigibilità del TFR al cedente in determinati casi concorsuali.
art. 2, ottavo comma, l. 29 maggio 1982, n. 297
Le disponibilità del Fondo non possono essere impiegate fuori dalla finalità istituzionale del Fondo stesso.
d.lgs. 14/2019
Richiamato come normativa sopravvenuta di carattere innovativo, non utile come criterio interpretativo della disciplina previgente.
direttiva 80/987/CEE
È indicata come fonte europea della disciplina del Fondo di garanzia, finalizzata a coprire i crediti insoddisfatti maturati nel periodo in cui l'inadempimento del datore è ragionevolmente riconducibile alla sua insolvenza.
Massime di principio
- Il diritto del lavoratore al TFR nei confronti del Fondo di garanzia dell'INPS ha natura di credito a prestazione previdenziale autonoma rispetto al credito retributivo verso il datore di lavoro e sorge solo al ricorrere congiunto dei presupposti legali tipizzati.
- Ai fini dell'intervento del Fondo è decisiva l'esigibilità del TFR al momento in cui il soggetto obbligato è insolvente: se, in seguito a trasferimento d'azienda, l'insolvenza riguarda l'ex datore di lavoro cedente e il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità con il cessionario, il Fondo non è chiamato a rispondere.
- L'ammissione del credito allo stato passivo della procedura concorsuale del datore di lavoro non vincola l'INPS quanto all'accertamento dei presupposti della propria obbligazione previdenziale autonoma, restando opponibili all'Istituto solo gli elementi costitutivi del diritto al Fondo, non le questioni interne al rapporto di lavoro.
- Le pattuizioni private o sindacali che derogano alla disciplina civilistica del trasferimento d'azienda non possono ampliare l'ambito di operatività del Fondo di garanzia né rendergli opponibili effetti che l'ordinamento non prevede; la disciplina del Fondo resta imperativa e funzionalmente circoscritta alla sua finalità istituzionale.
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