Cassazione Civile, Ordinanza n. 23568/2024 del 03/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, nei gradi di merito e poi in cassazione, della domanda volta a ottenere la regolarizzazione della posizione contributiva per un periodo compreso tra il 1982 e il 1988, assunto dalla ricorrente come periodo di lavoro subordinato alle dipendenze di un ente locale. Avverso l’ordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il precedente ricorso, la parte propone ricorso per revocazione deducendo, in sintesi, un errore di fatto e una falsa percezione della realtà: sostiene che la Corte avrebbe ignorato un preteso accertamento già contenuto in una precedente sentenza della Corte d’appello circa l’esistenza del rapporto di lavoro; inoltre lamenta che non sia stato correttamente esaminato il motivo di ricorso relativo alla violazione di diritti fondamentali convenzionali e che non sia stata effettuata un’adeguata valutazione degli elementi probatori indicativi del rapporto di lavoro subordinato. L’ente previdenziale resiste con controricorso.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione. Osserva che l’errore di fatto revocatorio deve essere decisivo e che tale requisito manca quando la decisione impugnata si fonda anche su ulteriori rationes decidendi autonome non attinte da specifiche censure. Inoltre rileva che, anche a voler considerare le doglianze come rivolte alla prima ratio, resta comunque non censurata la statuizione di inammissibilità del precedente ricorso fondata sulla proposizione di motivi confusi, promiscuamente formulati e non intelligibili, con mescolanza di censure eterogenee. Conseguentemente condanna la ricorrente alle spese e dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per il rinvio della decisione in camera di consiglio e per la riserva del deposito dell’ordinanza nel termine previsto.
art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.
l’errore di fatto revocatorio è ammissibile solo se decisivo; non ricorre quando il provvedimento impugnato sia sorretto anche da autonome rationes decidendi non colpite da specifiche censure percettive.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
evocato come uno dei mezzi di impugnazione confusamente sovrapposti nel ricorso originario.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
evocato come uno dei mezzi di impugnazione confusamente sovrapposti nel ricorso originario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per revocazione per errore di fatto è ammissibile solo se l’errore dedotto sia effettivamente decisivo, cioè idoneo a travolgere tutte le autonome ragioni della decisione impugnata.
- Se la decisione si fonda su una pluralità di rationes decidendi indipendenti, il ricorso è inammissibile quando non sia specificamente censurata almeno una delle rationes autonome che da sola è sufficiente a sorreggere il provvedimento.
- Nel giudizio di cassazione le censure devono essere articolate in modo chiaro, specifico e intellegibile; la mescolanza promiscua di diversi motivi o di diversi vizi rende il ricorso inammissibile.
- La revocazione non può essere utilizzata per rimettere in discussione la valutazione del materiale probatorio o la ricostruzione del fatto, se non nei limiti rigorosi dell’errore percettivo revocatorio.
Come è indicizzato
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