Cassazione Civile, Ordinanza n. 23565/2024 del 03/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce in un giudizio definito in appello mediante il rito cartolare ex art. 127-ter c.p.c. Il ricorrente aveva depositato note e conclusioni, nelle quali faceva riferimento a un accordo di abbandono del processo; l'ente resistente, costituitosi senza controricorso, non aveva smentito tale riferimento. La Corte di merito aveva comunque deciso la causa. Nel ricorso per cassazione si lamenta, in sostanza, che, in presenza di un atto equivoco e di un quadro processuale dubbio circa la volontà delle parti di proseguire o abbandonare il giudizio, il giudice avrebbe dovuto richiedere chiarimenti, fissando un'udienza ad hoc, invece di procedere alla decisione sulla base di un dato formale interpretabile in più modi. La parte ricorrente deduce quindi la nullità della sentenza per violazione delle regole del contraddittorio e del corretto svolgimento del rito sostitutivo dell'udienza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, in presenza di note depositate in sostituzione dell'udienza prive di espresse istanze e conclusioni e caratterizzate da equivoci circa l'effettivo intendimento delle parti, il giudice non potesse procedere alla decisione senza prima chiarire, mediante rinvio a un'udienza destinata a tale fine, se le parti intendessero davvero insistere nella trattazione della causa oppure abbandonarla. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla medesima Corte d'Appello, affinché riprenda il processo dal momento del vizio e verifichi in nuova udienza l'effettiva volontà processuale delle parti.
Norme richiamate
art. 127-ter c.p.c.
nelle note sostitutive dell'udienza il giudice può decidere solo se sia certo, all'esito di un'interpretazione complessiva dell'atto e del contesto, l'intento delle parti di dare impulso alla causa; in caso di dubbio deve chiedere chiarimenti o disporre il rinvio, mentre se sia chiaro l'intento di non proseguire deve adottare i provvedimenti previsti dalla norma
art. 127-ter c.p.c.
la fictio dell'udienza cartolare presuppone che nelle note siano contenute espresse istanze e conclusioni, altrimenti occorre verificare con chiarezza la volontà processuale delle parti
art. 127-ter, quarto comma, c.p.c.
se risulta già chiaro l'intento di non dare impulso alla causa, il giudice deve provvedere ai sensi della disposizione, non potendo decidere nel merito come se il processo dovesse proseguire
Massime di principio
- Nel rito sostitutivo dell'udienza disciplinato dall'art. 127-ter c.p.c., il giudice non deve arrestarsi a una lettura puramente formale delle note, ma deve verificare se, nel contesto processuale complessivo, sia inequivoco l'intento delle parti di proseguire il giudizio.
- Quando le note depositate in sostituzione dell'udienza non contengono in modo espresso istanze e conclusioni, oppure risultano equivoche circa l'abbandono o la prosecuzione del processo, il giudice deve chiedere chiarimenti e fissare un'udienza a tal fine, anziché definire comunque la causa.
- La mancata attivazione del contraddittorio chiarificatore in una situazione di dubbio sul prosieguo del giudizio integra un vizio del procedimento che si riflette sulla sentenza, determinandone la nullità senza necessità di allegare un concreto pregiudizio.
- L'udienza, anche quando sostituita da modalità cartolari, conserva la funzione di luogo di emersione del reale assetto processuale e della volontà delle parti; il processo non può essere orientato a una decisione meramente definitoria in assenza di chiarezza sugli intenti delle parti.
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