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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23560/2024 del 03/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta dell'ente previdenziale di assoggettare a contribuzione la professionista iscritta all'albo degli avvocati e titolare di partita IVA, ritenendo dovuta l'iscrizione alla gestione separata e il pagamento dei relativi importi. Il giudice di primo grado aveva escluso l'obbligo contributivo; la corte d'appello aveva confermato il rigetto, rilevando che non vi era prova dell'esercizio abituale della professione nel periodo considerato e che, secondo la disciplina della cassa professionale richiamata, l'iscrizione obbligatoria dipendeva dalla continuità dell'attività e non sussisteva in presenza di redditi inferiori alla soglia fissata dal regolamento. Con il ricorso per cassazione l'ente ha denunciato violazione di legge, sostenendo che il professionista iscritto a un albo e munito di partita IVA non può considerarsi lavoratore occasionale, e che la corte territoriale avrebbe erroneamente escluso l'obbligo di iscrizione alla gestione separata facendo leva sul solo dato reddituale inferiore a 5.000 euro, in contrasto con la disciplina sulla gestione separata, sull'attività professionale abituale e sull'onere della prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza impugnata contenesse un accertamento di fatto specifico sull'assenza di prova dell'abitualità dell'attività professionale nel periodo controverso, accertamento che l'ente ricorrente non ha realmente censurato, limitandosi a contrapporre una diversa ricostruzione dei fatti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della controricorrente e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995

    Costituisce la base normativa dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata per i soggetti che producono redditi da attività professionale nei casi previsti; la Corte ne richiama l'assetto in combinazione con gli altri riferimenti normativi e con l'accertamento del requisito dell'abitualità.

  • art. 18, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011, conv. in L. n. 111/2011

    È richiamato dal ricorrente come norma rilevante sulla disciplina previdenziale applicabile ai professionisti e alla gestione separata.

  • art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003, conv. in L. n. 326/2003

    È richiamato quale parametro per il limite reddituale di 5.000 euro, rilevante ai fini dell'attività occasionale.

  • art. 2697 c.c.

    È invocato dal ricorrente in tema di riparto dell'onere probatorio; la Corte osserva però che il motivo non si confronta con l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale dedotta a fondamento del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • art. 22, L. n. 576/1980

    È richiamato dalla corte d'appello come disposizione del regolamento/cassa professionale che collega l'iscrizione obbligatoria alla continuità dell'attività professionale.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002

    Fondamento della statuizione sul raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di iscrizione alla gestione separata dei professionisti, l'obbligo contributivo va verificato alla luce dell'esercizio abituale dell'attività professionale e non può essere desunto in modo automatico dal solo possesso dell'iscrizione all'albo o della partita IVA.
  • Il requisito dell'abitualità dell'attività professionale è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito e può essere desunto da presunzioni concrete, come l'iscrizione all'albo, la partita IVA e l'organizzazione dei mezzi, mentre il dato di un reddito inferiore a 5.000 euro può valere soltanto come indizio da coordinare con gli altri elementi acquisiti.
  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella compiuta dal giudice di merito e non si confronti specificamente con l'accertamento fattuale decisivo contenuto nella sentenza impugnata.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la soccombenza comporta la condanna alle spese e l'applicazione della disciplina sull'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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