Cassazione Civile, Ordinanza n. 23555/2024 del 03/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Un soggetto aveva chiesto la regolarizzazione della propria posizione contributiva per gli anni 1982-1988, sostenendo di avere svolto in quel periodo attività lavorativa subordinata alle dipendenze di un comune. La domanda era stata rigettata in primo grado e la decisione confermata in appello; successivamente la Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso ordinario. Contro tale ordinanza è stato proposto ricorso per revocazione, articolato in due motivi: con il primo si deduceva un errore di fatto e una falsa percezione della realtà, assumendo che la Corte avesse ignorato un precedente giudicato interno che avrebbe già accertato l'esistenza del rapporto di lavoro con il comune; con il secondo si denunciava ancora un errore di fatto e la violazione dell'obbligo di interpretazione convenzionalmente orientata, sostenendo che la Corte non avesse valorizzato correttamente gli elementi probatori idonei a dimostrare il rapporto subordinato e non avesse accolto una censura relativa alla lesione di diritti fondamentali convenzionali. L'INPS ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il ricorso per revocazione fosse inammissibile. Ha osservato che l'errore di fatto revocatorio deve essere decisivo e che tale decisività manca quando la decisione impugnata sia sorretta anche da una autonoma ratio decidendi non attinta da specifiche censure revocatorie. Nel caso concreto, l'ordinanza revocanda si fondava su una doppia ratio: da un lato, l'assenza di un rapporto di lavoro subordinato idoneo a produrre effetti previdenziali; dall'altro, la non corrispondenza tra le azioni esperite e quelle effettivamente esperibili a tutela della posizione previdenziale. Il ricorrente non aveva colpito con specifiche censure revocatorie la seconda ratio, né aveva chiaramente individuato i capi della decisione da impugnare, avendo proposto doglianze confuse, promiscue e sovrapposte. Per questo la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.
errore di fatto revocatorio
L'errore di fatto revocatorio è rilevante solo se decisivo; non ricorre quando la decisione impugnata sia sorretta anche da un'autonoma ratio decidendi non investita da errore percettivo.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
riserva del deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta
Norma processuale richiamata per il rito camerale di decisione del ricorso.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
mescolanza e sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei
È inammissibile il ricorso che confonda e sovrapponga censure riconducibili a diversi motivi di impugnazione senza renderle intellegibili.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. deve essere decisivo: se la decisione impugnata poggia anche su una ratio autonoma e non censurata, la revocazione non può essere accolta.
- Nel ricorso per revocazione è necessario colpire specificamente tutte le rationes decidendi della decisione impugnata; l'omessa contestazione di una sola ratio autonoma rende il ricorso inammissibile o comunque infondato.
- Le censure devono essere formulate in modo chiaro, distinto e intellegibile: la commistione di motivi eterogenei e la sovrapposizione tra diversi vizi di impugnazione impediscono l'ammissibilità del ricorso.
- La pretesa di rivalutare il materiale probatorio non coincide, di per sé, con l'errore di fatto revocatorio, che presuppone una falsa percezione immediata di un dato storico specifico e non una diversa lettura delle prove.
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