Cassazione Civile, Ordinanza n. 23549/2024 del 03/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia trae origine dal rigetto, nei precedenti gradi di merito, della domanda con cui il ricorrente aveva chiesto la regolarizzazione della propria posizione contributiva per il periodo 1980-1984, assumendo di avere svolto in quel tempo lavoro subordinato alle dipendenze di un comune. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto e, successivamente, la Cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso ordinario. Il ricorrente ha quindi proposto revocazione contro l'ordinanza di inammissibilità, deducendo due motivi: (1) falsa percezione della realtà ed errore di fatto revocatorio, sostenendo che la Corte avrebbe ignorato una precedente sentenza della Corte d'appello di Bari che, a suo dire, avrebbe già accertato il rapporto di lavoro; (2) ulteriore falsa percezione della realtà ed errore di fatto, nonché violazione dell'obbligo di interpretazione convenzionalmente orientata, lamentando che la Corte non avesse accolto il motivo di ricorso per cassazione relativo alla lesione di diritti fondamentali garantiti dalla CEDU e non avesse valutato con attenzione gli elementi probatori indicativi dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato. L'INPS ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il ricorso per revocazione fosse inammissibile. Ha osservato che la precedente ordinanza impugnata aveva fondato la declaratoria di inammissibilità su una ratio autonoma e non censurata in revocazione, ossia la proposizione di censure in modo promiscuo, affastellato e inintelligibile, tale da non consentire di identificare i capi impugnati e le specifiche tesi difensive. Poiché l'errore di fatto revocatorio deve investire una statuizione decisiva e non può scalfire una decisione sorretta anche da altre autonome rationes non colpite dal motivo di revocazione, il rimedio è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di revocazione ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.
errore di fatto revocatorio
l'errore di fatto revocatorio è rilevante solo se decisivo; non sussiste quando il provvedimento impugnato si fondi anche su autonome rationes decidendi non colpite da specifiche censure revocatorie.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
richiamato per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio nel termine assegnato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di declaratoria di inammissibilità, comporta l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di revocazione per errore di fatto, il motivo è ammissibile solo se l'errore denunciato incide in modo decisivo sulla statuizione impugnata; se la decisione è sorretta anche da una ratio autonoma non investita dalla censura, la revocazione non può essere accolta.
- Quando una pronuncia di inammissibilità del ricorso per cassazione si fonda anche sulla promiscuità e intelligibilità insufficiente delle censure, il ricorso per revocazione deve specificamente aggredire anche tale autonoma ratio; in difetto, il rimedio è inammissibile.
- L'errore di fatto revocatorio non può essere utilizzato per rimettere in discussione, surrettiziamente, la valutazione giuridica o la lettura complessiva delle censure svolta dalla Corte, ma solo per correggere una vera falsa percezione di dati immediatamente rilevabili e non controversi.
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