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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04579/2024 del 20/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia trae origine dalla richiesta di una risparmiatrice di ottenere dalla banca il ristoro delle somme affidate, secondo la sua prospettazione, a un soggetto che si presentava come promotore finanziario o collaboratore di un promotore della banca, il quale avrebbe raccolto denaro per investimenti poi mai effettuati e si sarebbe appropriato delle somme. In primo grado il tribunale aveva riconosciuto la responsabilità solidale della banca e dell’autore materiale della condotta. In appello la banca aveva contestato il nesso di occasionalità necessaria e la prova delle somme attribuite alla sua sfera di responsabilità; la danneggiata aveva proposto appello incidentale chiedendo anche la condanna della banca e di altro soggetto per una somma maggiore e per danno non patrimoniale. La corte d’appello, pur confermando la responsabilità della banca ex art. 2049 c.c., aveva limitato l’importo dovuto dalla banca alle sole somme versate dopo la sottoscrizione del contratto nei locali della banca, ritenendo non provata l’apparenza del rapporto e il collegamento delle dazioni anteriori all’attività dell’intermediario. Con il ricorso per cassazione la danneggiata ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla solidarietà e giudicato interno, sostenendo che la banca non avesse impugnato il capo della sentenza di primo grado che quantificava l’intero danno; 2) violazione delle norme sul giudicato penale e dell’art. 2049 c.c., assumendo che le risultanze del processo penale e la confessione dell’autore materiale dovessero vincolare anche la banca; 3) violazione dell’art. 2697 c.c. e, in subordine, dell’art. 116 c.p.c., lamentando che la corte territoriale avesse erroneamente richiesto prova del transito del denaro per canali bancari e non avesse valorizzato adeguatamente gli elementi probatori prodotti. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili sia il controricorso della banca per difetto di valida procura, sia il ricorso principale, ritenendo i motivi in parte volti a rimettere in discussione l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito e, in parte, privi di specificità e comunque non idonei a scalfire la ratio decidendi fondata sulla mancanza di prova del nesso di occasionalità necessaria per le dazioni anteriori al rapporto apparente con la banca.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il controricorso della banca per difetto di valida procura speciale e, soprattutto, ha dichiarato inammissibile il ricorso della risparmiatrice. Ha ritenuto non necessario integrare il contraddittorio nei confronti del soggetto contumace, perché l’esito dello scrutinio del ricorso lo rendeva superfluo. Nel merito del vaglio di legittimità, la Corte ha affermato che la decisione d’appello aveva correttamente applicato i principi in tema di responsabilità dell’intermediario per il fatto illecito del proprio incaricato solo quando il fatto sia legato da occasionalità necessaria all’esercizio delle mansioni, e aveva escluso tale nesso per le somme consegnate prima della sottoscrizione del contratto e dell’insorgenza di un rapporto apparente con la banca. La Corte ha inoltre evidenziato che la ricorrente contestava in realtà la ricostruzione del fatto storico e la valutazione delle prove, profili non sindacabili in cassazione se non nei limiti rigorosi dell’omesso esame di un fatto decisivo, qui non adeguatamente dedotto. Non è stata disposta la condanna della ricorrente alle spese per l’irritualità del controricorso; è stata invece data atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1292 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di solidarietà passiva; la Corte non ne ha fatto applicazione favorevole perché ha ritenuto non superata la distinzione tra somme coperte dal nesso di occasionalità e somme anteriori a tale nesso.

  • art. 1298 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’unitarietà dell’obbligazione solidale; la Corte ha escluso che vi fosse giudicato interno idoneo a vincolare la banca sull’intero importo.

  • art. 1299 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di regresso e rapporti interni tra condebitori; non è stato ritenuto decisivo ai fini della responsabilità verso il terzo.

  • art. 1306 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente sul tema dell’efficacia del giudicato tra creditori e condebitori; la Corte ha escluso che il giudicato penale o quello civile invocato potessero automaticamente estendersi alla banca.

  • art. 2909 c.c.

    Invocato per sostenere la formazione di un giudicato interno sull’intero quantum; la Corte ha ritenuto che non vi fosse un capo intangibile sul totale delle somme, ma solo sulla responsabilità per le dazioni specificamente provate e riconducibili al vincolo di preposizione.

  • art. 3 comma 3 d.l. n. 58/1988

    Richiamato dalla ricorrente insieme all’art. 2049 c.c.; la Corte ha però concentrato la decisione sulla mancanza di prova del collegamento tra alcune dazioni e l’attività dell’intermediario.

  • art. 2049 c.c.

    La Corte ribadisce che la responsabilità del preponente per il fatto del preposto sussiste solo se l’illecito sia connesso da occasionalità necessaria all’esercizio delle mansioni, anche in presenza di apparenza del rapporto.

  • art. 651 c.p.p.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’efficacia del giudicato penale nel civile; la Corte ha osservato che la banca non aveva partecipato al processo penale e che comunque il giudicato penale non copriva la questione del nesso di occasionalità nei confronti della banca.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare la ripartizione dell’onere probatorio; la Corte ha precisato che non vi è violazione della norma quando il giudice non sposta l’onere della prova, ma valuta le prove e conclude che un fatto costitutivo non è stato dimostrato.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato in subordine; la Corte ha ribadito che la violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte, disattende prove legali o attribuisce efficacia probatoria non consentita, ipotesi non ricorrenti nel caso.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La Corte ha rilevato che i motivi formalmente qualificati come violazione di legge miravano in realtà a contestare l’accertamento di fatto e la valutazione delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo per dedurre un vizio processuale; la Corte ha ritenuto il motivo comunque inammissibile per difetto di specificità e per la sua sostanza meramente fattuale.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte per affermare che il sindacato di legittimità sull’accertamento del nesso di occasionalità necessaria è possibile solo nei limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 31 TUF

    Citato dalla Corte insieme all’art. 2049 c.c. come parametro della responsabilità dell’intermediario per le condotte del promotore o del soggetto operante nell’ambito dell’attività finanziaria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La responsabilità del preponente ex art. 2049 c.c. per il fatto illecito del preposto richiede che l’illecito sia connesso da occasionalità necessaria all’esercizio delle mansioni, anche quando il rapporto sia soltanto apparente; non basta la mera qualità formale o un generico affidamento del terzo.
  • Quando il giudice di merito accerta che solo alcune dazioni di denaro sono riconducibili all’attività svolta nell’ambito dell’apparente rapporto con l’intermediario, la responsabilità del preponente può essere limitata a tali specifiche erogazioni e non si estende automaticamente a tutte le somme sottratte dall’autore materiale.
  • Il giudicato penale e la confessione dell’autore del fatto non si riversano automaticamente, nei confronti di un soggetto rimasto estraneo al processo penale, sulla diversa questione della responsabilità civile del preponente e del nesso di occasionalità necessaria.
  • La deduzione di violazione di legge non può essere usata per censurare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito; in cassazione è necessario indicare un effettivo errore nell’interpretazione della norma o un omesso esame decisivo, non una diversa lettura del materiale probatorio.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata; se invece il giudice ritiene non dimostrato un fatto costitutivo, la censura riguarda il merito e non l’allocazione dell’onere probatorio.
  • La violazione dell’art. 116 c.p.c. è configurabile in modo rigoroso soltanto nei casi di utilizzo di prove non dedotte o fuori dai limiti legali, di disconoscimento di prove legali o di attribuzione di efficacia di prova piena a elementi che non la hanno; non basta contestare la valutazione complessiva delle risultanze istruttorie.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioniResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNesso di causalità

Testo integrale

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