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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04427/2024 del 20/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionario del credito)

La controversia

Una società cessionaria del credito, agendo quale avente causa di due passeggeri, chiedeva alla compagnia aerea il pagamento di euro 500 a titolo di compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento CE n. 261/2004 per il ritardo superiore a tre ore di un volo da Ibiza a Milano. La compagnia aerea non contestava il ritardo, ma opponeva: (i) la decadenza dall’azione per il termine biennale di cui alla Convenzione di Montreal; (ii) la prescrizione del diritto alla compensazione, invocando il termine semestrale ex art. 418 cod. nav. e/o quello annuale ex art. 2951 c.c.; (iii) la nullità/inefficacia della cessione del credito per violazione dell’art. 106 TUB e del D.M. n. 53/2015, assumendo che il cessionario svolgesse attività di finanziamento senza iscrizione all’albo; (iv) l’inefficacia della cessione per un patto di incedibilità contenuto nelle condizioni generali di trasporto, che la compagnia assumeva conosciuto dal cessionario. Il Giudice di pace accoglieva l’eccezione di decadenza e rigettava la domanda; il Tribunale riformava integralmente, escludendo l’applicabilità della Convenzione di Montreal alla sola domanda di compensazione ex Reg. 261/2004, negando la nullità della cessione ex art. 106 TUB e ritenendo non provata la conoscenza del patto di divieto di cessione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della compagnia aerea. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che il giudice di merito aveva implicitamente superato l’eccezione di prescrizione con una decisione incompatibile e comunque che la censura, così prospettata, non coglieva il vizio denunciato. Ha rigettato il secondo motivo, confermando che la domanda di compensazione pecuniaria ex Reg. CE 261/2004 ha natura indennitaria e resta estranea al campo applicativo della Convenzione di Montreal; pertanto, non opera il termine biennale di decadenza previsto da quest’ultima, ma la disciplina dei termini di azione è rimessa agli ordinamenti nazionali. Ha rigettato il terzo motivo, perché la cessione del credito non integrava un’attività di concessione di finanziamenti riservata agli intermediari ex art. 106 TUB, mancando la messa a disposizione di denaro o altra utilità al cedente e risultando il corrispettivo solo eventuale e successivo all’incasso. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo per difetto di specificità e, comunque, perché non scalfiva la ratio decidendi sulla necessità della prova della effettiva conoscenza del patto di non cedibilità al momento della cessione. Il ricorso incidentale condizionato della cessionaria è stato dichiarato assorbito. La ricorrente principale è stata condannata alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    vengono richiamati i motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e inammissibilità della censura.

  • art. 112 c.p.c.

    è evocato come parametro del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte esclude il vizio perché l'eventuale rigetto implicito di un'eccezione non integra omessa pronuncia se la decisione su altra questione la rende irrilevante.

  • art. 115 c.p.c.

    è richiamato nel quarto motivo, ma la censura è ritenuta inammissibile per difetto di specificità e comunque non decisiva.

  • art. 24 Cost.

    è evocato dalla ricorrente nel primo motivo, senza che la Corte ne ravvisi una violazione autonoma.

  • art. 114 Cost.

    è evocato dalla ricorrente nel primo motivo, senza esito favorevole.

  • art. 35 Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999

    non si applica alla sola azione di compensazione pecuniaria ex Reg. CE 261/2004, perché tale misura esula dal campo di applicazione della Convenzione, che riguarda il risarcimento dei danni individuali.

  • art. 19 Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999

    è richiamato per evidenziare la diversa funzione risarcitoria delle pretese coperte dalla Convenzione rispetto alla compensazione forfettaria del Regolamento.

  • art. 29 Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999

    è richiamato, insieme all'art. 35, per escluderne l'applicazione alle azioni di compensazione pecuniaria ex Reg. 261/2004.

  • artt. 5, 6 e 7 Regolamento (CE) n. 261/2004

    fondano il diritto del passeggero alla compensazione pecuniaria forfettaria in caso di ritardo, cancellazione o negato imbarco.

  • art. 7 Regolamento (CE) n. 261/2004

    la compensazione pecuniaria è qualificata come indennizzo eventuale, forfettario e standardizzato, distinto dal risarcimento del danno individuale.

  • art. 418 cod. nav.

    la compagnia lo invocava per la prescrizione semestrale; la Corte non accoglie la tesi e non ritiene applicabile alla domanda ex Reg. 261/2004 la disciplina richiamata come pretesa di decadenza biennale o prescrizione breve.

  • art. 941 cod. nav.

    il richiamo alle norme internazionali non comporta l'automatica applicazione della Convenzione di Montreal alla domanda di compensazione; si tratta di rinvio mobile e non fisso.

  • art. 949-ter cod. nav.

    richiamato quale norma interna che, dopo la riforma del 2006, non consente di estendere automaticamente il termine biennale della Convenzione alle azioni di compensazione.

  • art. 106 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (TUB)

    l'attività riservata è la concessione di finanziamenti verso il pubblico; una cessione di crediti senza messa a disposizione di denaro o utilità non integra tale attività.

  • art. 2 D.M. 2 aprile 2015, n. 53

    specifica che l'attività di concessione di finanziamenti comprende anche l'acquisto di crediti a titolo oneroso, ma solo quando l'operazione realizzi effettivamente una forma di finanziamento.

  • art. 1260, comma 2, c.c.

    il divieto di cessione è opponibile solo se il cessionario ne aveva effettiva conoscenza al momento della cessione; non basta la mera conoscibilità.

  • L. 10 gennaio 2004, n. 12

    è richiamata come legge di ratifica della Convenzione di Montreal.

  • L. 742/1969

    è richiamata nel motivo della ricorrente con riferimento alla sospensione feriale, ma la Corte non accoglie la censura.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    è menzionato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo, a seguito del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La domanda di compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento (CE) n. 261/2004 ha natura indennitaria e standardizzata; perciò, quando è azionata in via autonoma, non si applicano automaticamente le norme della Convenzione di Montreal, che disciplinano il risarcimento dei danni individuali da trasporto aereo.
  • In assenza di una disciplina armonizzata nel Regolamento (CE) n. 261/2004 sul termine per agire, la questione dei termini di prescrizione o decadenza è rimessa alla disciplina nazionale, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività; non è consentito importare in via diretta il termine biennale dell'art. 35 della Convenzione di Montreal.
  • Nel giudizio di cassazione, l'omessa trattazione espressa di un'eccezione non integra necessariamente omessa pronuncia se la questione risulta implicitamente assorbita da una decisione logicamente incompatibile; in tal caso il vizio va ricondotto, se del caso, a violazione di legge o difetto di motivazione e non alla mera violazione dell'art. 112 c.p.c.
  • La qualificazione di una cessione di crediti come operazione riservata agli intermediari finanziari ex art. 106 TUB richiede che l'operazione realizzi effettivamente una concessione di finanziamento, cioè una messa a disposizione di denaro o altra utilità; la sola cessione onerosa di un credito, specie se il corrispettivo è eventuale e subordinato all'incasso, non basta.
  • Il divieto convenzionale di cessione del credito è opponibile al cessionario solo se ne sia provata la effettiva conoscenza al momento della cessione; la mera pubblicità della clausola o la sua astratta conoscibilità non sono sufficienti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAgenziaIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileContrattiBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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