Cassazione Civile, Ordinanza n. 04424/2024 del 20/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l'appello della contribuente contro un avviso di accertamento sintetico IRPEF per l'anno 2008. L'accertamento, fondato sull'art. 38 d.P.R. n. 600/1973, aveva ritenuto incongrui i redditi dichiarati rispetto a una serie di indici di capacità contributiva: finanziamenti infruttiferi a tre società partecipate, possesso di più unità immobiliari e collaboratrice domestica per 1222 ore annue. L'Ufficio sosteneva che la contribuente non avesse fornito prova idonea della disponibilità e persistente utilizzabilità di riserve patrimoniali formatesi in anni precedenti. Con il ricorso per cassazione l'Amministrazione ha dedotto: omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita mancata valutazione delle prove documentali; violazione delle norme sulle preclusioni processuali e sull'appello nel processo tributario per avere la CTR deciso su censure nuove o non specificamente devolute; omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992 per non avere la CTR considerato la sproporzione tra gli esborsi effettuati e le entrate giustificative indicate dalla contribuente, nonché i disinvestimenti e la reale consistenza delle riserve patrimoniali.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha rigettato il secondo e il terzo motivo, ha accolto il quarto e il quinto motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda in modo motivato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto fondati i motivi relativi al difetto di esame di fatti decisivi e alla motivazione carente della sentenza di merito, perché la CTR aveva trascurato la rilevante sproporzione tra i versamenti/esborsi contestati e i redditi o le somme indicate come giustificative, nonché il tema della persistente disponibilità delle riserve patrimoniali richiamate dalla contribuente. Ha invece escluso il vizio processuale denunciato con il primo motivo per difetto di specificità, e ha ritenuto infondate le doglianze sulle preclusioni dell'appello, osservando che la questione era comunque rilevabile d'ufficio e che dagli atti emergeva la riproposizione della dedotta provenienza dei fondi da dismissioni patrimoniali.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
quarto, quinto e sesto comma
Disciplina l'accertamento sintetico del reddito; gli indici di capacità contributiva legittimano la presunzione legale relativa e spetta al contribuente fornire prova contraria documentale della provenienza non reddituale delle somme o della minore capacità contributiva.
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia in cassazione richiede specificità e puntuale indicazione del fatto processuale dedotto; non basta un richiamo generico agli atti o una loro lettura soggettiva.
art. 329 c.p.c.
Richiamato insieme alle norme sulle preclusioni per contestare l'ammissibilità delle doglianze di appello.
art. 346 c.p.c.
Richiamato ai fini della dedotta preclusione dei motivi non riproposti in appello.
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato in tema di contenuto e specificità dell'appello nel processo tributario.
art. 56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato insieme agli artt. 112 c.p.c. e 53 d.lgs. n. 546/1992 per sostenere l'inammissibilità di censure nuove.
art. 59 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel terzo motivo con riferimento alle regole del processo tributario.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza tributaria deve essere sorretta da motivazione idonea; l'assenza di un percorso logico argomentativo e la mancata risposta su un fatto decisivo integra vizio denunciabile in cassazione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il paradigma del vizio processuale invocato per omessa pronuncia e violazione delle regole processuali.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al 'minimo costituzionale'; è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto decisivo o l'anomalia motivazionale radicale.
art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83
La riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. riduce il controllo sulla motivazione al minimo costituzionale.
L. 7 agosto 2012, n. 134
Norma di conversione del d.l. n. 83/2012, richiamata per la nuova formulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 12 preleggi
Usato per l'interpretazione della riforma del vizio di motivazione in cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la denuncia di un error in procedendo richiede che il ricorrente individui in modo puntuale il fatto processuale e le ragioni della dedotta violazione; il semplice rinvio agli atti o una lettura soggettiva del loro contenuto non sono sufficienti a fondare l'ammissibilità del motivo.
- Nel processo tributario, la deduzione di inammissibilità di motivi di appello per novità non è utilmente censurabile quando la questione è rilevabile d'ufficio e riguarda eccezioni improprie o mere difese, non soggette alla preclusione dell'art. 57 d.lgs. n. 546/1992.
- L'accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973 si fonda su una presunzione legale relativa: accertata la disponibilità degli indici di capacità contributiva, l'Amministrazione non deve fornire ulteriore prova, mentre grava sul contribuente l'onere di dimostrare, con idonea documentazione, che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore, ovvero che le spese sono state sostenute con redditi esenti o già tassati.
- La prova contraria del contribuente non può risolversi nella mera allegazione della disponibilità astratta di risorse o nella dimostrazione di un passaggio finanziario; occorre allegare elementi documentali idonei a rendere oggettivamente plausibile che quelle risorse fossero effettivamente e temporalmente disponibili per coprire le spese contestate.
- La motivazione della sentenza tributaria è viziata quando ignora un fatto decisivo discusso tra le parti, specie se non affronta la concreta sproporzione tra le spese o gli esborsi accertati e le entrate indicate come giustificative, rendendo la decisione priva di un effettivo itinerario logico-argomentativo.
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