Cassazione Civile, Ordinanza n. 04434/2024 del 20/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda una domanda di indennizzo pubblico, prevista dall'art. 2 dell'O.P.C.M. n. 3789 del 2009, per il valore di beni asseritamente rientranti tra quelli ammessi al beneficio e rimasti danneggiati o perduti in conseguenza del sisma del 6 febbraio 2009. Il richiedente lamentava di non avere ottenuto la residua somma di euro 19.950,00 e chiedeva anche il risarcimento dei danni da ritardo nell'erogazione, compresa la parte già pagata in ritardo. Il Tribunale aveva respinto la domanda; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo non dimostrato il valore dei beni e insufficiente la perizia di parte. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990 e motivazione apparente/illogica, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto necessaria la produzione del libro dei cespiti ammortizzabili e avesse mal valutato il provvedimento amministrativo di parziale diniego; 2) motivazione incongrua e perplessa sul difetto di prova del valore dei beni, anche in ragione della natura di antiquariato dei beni stessi; 3) violazione o elusione di un giudicato esterno e violazione dei principi sulla liquidazione equitativa, con riguardo al danno da ritardo; 4) violazione delle regole sulle spese di lite e sul raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché le censure sulla motivazione erano in realtà dirette a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, attività riservata a quest'ultimo; inoltre, ha osservato che la pretesa di ricondurre la decisione al contenuto del provvedimento amministrativo era non pertinente, poiché il giudizio verteva sulla sussistenza del diritto sostanziale all'indennizzo, non sulla legittimità dell'atto amministrativo. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: la questione del giudicato esterno doveva essere tempestivamente introdotta nel giudizio di merito e, quanto al danno da ritardo, il ricorrente non ha confutato le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata, fondate sull'imputabilità del ritardo all'istante per documentazione incompleta e sull'assenza di nesso causale. Infine, il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile perché la regolazione delle spese e la compensazione, anche parziale, in caso di soccombenza reciproca rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; quanto al raddoppio del contributo unificato, la censura non si è confrontata con il dato normativo e con l'interpretazione consolidata secondo cui l'ulteriore importo è dovuto in caso di rigetto integrale o definizione in rito negativa dell'impugnazione. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità è stata adottata, per mancanza di difese della parte intimata.
Norme richiamate
art. 2 O.P.C.M. n. 3789 del 2009
Prevede un indennizzo per determinate categorie di beni; nel caso concreto la Corte rileva che il diritto all'indennizzo dipende dalla prova dei presupposti sostanziali, incluso il valore dei beni, e non dalla sola pretesa o dal contenuto del provvedimento amministrativo.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
Invocato dal ricorrente per censurare la motivazione del provvedimento amministrativo; la Corte ritiene però non decisiva la doglianza, perché il giudizio civile aveva ad oggetto l'esistenza del diritto all'indennizzo, non la legittimità dell'atto.
art. 92, secondo comma, c.p.c.
In caso di soccombenza reciproca il giudice può compensare le spese, totalmente o parzialmente; la scelta e la misura della compensazione sono rimesse alla discrezionalità del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se motivate.
art. 13, comma 1-quater, t.u. spese di giustizia
L'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato sorge quando l'impugnazione è integralmente rigettata o è definita in rito con esito negativo per l'impugnante.
È richiamato solo indirettamente nelle allegazioni del ricorrente; la Corte non ne fa applicazione esplicita, ma ribadisce che la prova del valore dei beni gravava sul richiedente l'indennizzo.
Massime di principio
- Nel giudizio avente ad oggetto il diritto sostanziale a un indennizzo pubblico, il giudice deve verificare la sussistenza dei presupposti di legge e la prova del quantum, senza essere vincolato dal contenuto o dalla motivazione del provvedimento amministrativo eventualmente emesso sulla medesima istanza.
- Le censure di legittimità che formalmente denunciano motivazione apparente, illogicità o perplessità sono inammissibili quando mirano, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e delle risultanze istruttorie, attività riservata al giudice di merito.
- La prova del valore dei beni per i quali si chiede un indennizzo deve essere fornita dalla parte istante con elementi idonei e oggettivi; la mera produzione di una perizia di parte può essere ritenuta insufficiente dal giudice di merito.
- La deduzione del giudicato esterno deve essere tempestivamente introdotta nel giudizio di merito; in cassazione non è scrutinabile se non risulta che la relativa questione sia stata ritualmente proposta e devoluta ai giudici di merito.
- La domanda di risarcimento del danno da ritardo richiede la dimostrazione, oltre che del pregiudizio, dell'imputabilità del ritardo e del nesso causale; il giudice può escluderla quando il ritardo dipenda dall'incompletezza della documentazione prodotta dall'istante.
- La compensazione delle spese in presenza di soccombenza reciproca è oggetto di valutazione discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione non apparente.
- Il raddoppio del contributo unificato consegue oggettivamente al rigetto integrale o alla definizione in rito negativa dell'impugnazione, indipendentemente dalle censure sollevate dalla parte soccombente.
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