Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04431/2024 del 20/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso principale, aderita dalla controricorrente, e ha dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., disponendo la compensazione delle spese di lite. Il testo non contiene una decisione sul merito dei motivi di ricorso principale o incidentale, perché il processo si è chiuso per rinuncia.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia riguardava un avviso di liquidazione ICI relativo all’anno d’imposta 2001, con cui veniva richiesta alla società contribuente la somma di 91.153,96 euro per il possesso, quale sub-concessionaria, di un fabbricato destinato a hotel insistente sull’area demaniale dell’aeroporto "Leonardo da Vinci". La Commissione tributaria regionale aveva respinto l’appello del Comune e dichiarato illegittimo l’atto impositivo. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi; la società ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale con un unico motivo. Successivamente, però, il Comune ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., comunicando di aver raggiunto un accordo stragiudiziale in altra controversia con Aeroporti di Roma S.p.A. e di non avere più interesse a coltivare il giudizio. La società ha aderito alla rinuncia e alla richiesta di compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ.

    La rinuncia al ricorso, quando rituale e accettata/aderita dalla controparte nei termini rilevanti, consente di dichiarare l’estinzione del giudizio.

  • art. 391 c.p.c.

    ai sensi dell’art. 391, cod. proc. civ.

    L’estinzione del giudizio per rinuncia comporta la definizione del processo e può accompagnarsi alla compensazione delle spese.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente formulata e non ostacolata da ragioni processuali, determina l’estinzione del giudizio senza esame dei motivi di impugnazione.
  • L’adesione della parte controricorrente alla rinuncia consolida la possibilità di dichiarare l’estinzione del processo e di regolare le spese secondo compensazione, ove richiesto e ritenuto congruo.
  • Quando il giudizio si estingue per rinuncia, la Corte non si pronuncia sul merito della controversia tributaria sottostante né sui motivi del ricorso principale o incidentale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.